Sentenza del 16/07/2018 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Contributo unificato - Appello respinto integralmente - Versamento di un ulteriore importo del contributo unificato - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il 2010 maggiori ricavi per euro 211.099,74 e minori costi deducibili per euro 167.442,30, contestando principalmente vendite non registrate derivanti dalla differenza tra le scritture contabili e le rimanenze di magazzino, costi di viaggio e trasferta non adeguatamente documentati o inerenti, la deduzione dei canoni di leasing immobiliare, l'aggio di riscossione e l'applicazione delle sanzioni. La contribuente ha impugnato integralmente la decisione di primo grado, sostenendo, tra l'altro, di aver superato la presunzione di cessione dei beni, di aver dimostrato l'inerenza dei costi e l'erroneità del calcolo relativo al leasing.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non idonea la documentazione prodotta a superare la presunzione di cessione prevista per le differenze di magazzino, precisando che il confronto documentale delle scritture contabili è sufficiente e non richiede necessariamente un accesso fisico al magazzino. Ha inoltre confermato l'indeducibilità delle spese di viaggio e trasferta per genericità della prova, la variazione del 30% applicata ai canoni di leasing in ragione dell'utilizzo industriale dell'immobile, l'inammissibilità della questione sull'aggio per mancata partecipazione dell'agente della riscossione e l'applicabilità delle sanzioni. La contribuente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre euro 400 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l'appello.
Norme richiamate
Art. 1 del d.P.R. n. 441/1997
Presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non risultano rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività.
La presunzione può essere superata dal contribuente solo mediante prova documentale specifica e attendibile. Denunce, atti di parte o provvedimenti cautelari non definitivi non sono sufficienti, se non identificano dettagliatamente i beni mancanti.
Art. 2 del d.P.R. n. 441/1997
Obblighi documentali e dichiarativi per vincere la presunzione di cessione.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa nei termini e con contenuto dettagliato; una denuncia presentata successivamente all'invito dell'Ufficio e priva dell'indicazione analitica dei beni non è idonea.
Art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441/1997
Confronto tra le risultanze delle scritture contabili e la consistenza dei beni.
Per attivare la presunzione è sufficiente il riscontro documentale sulle scritture contabili; non è indispensabile un accesso fisico al magazzino.
Art. 109, comma 5, del TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi.
Il contribuente deve provare non solo l'effettività della spesa, ma anche la sua inerenza e il collegamento con l'attività produttiva del reddito. Documentazione generica non è sufficiente.
Art. 102, comma 7, del TUIR
Disciplina della deducibilità dei canoni di leasing.
La deducibilità dei canoni deve essere determinata secondo la disciplina fiscale applicabile al bene e al suo concreto utilizzo.
Art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223/2006
Determinazione della quota fiscalmente rilevante relativa agli immobili strumentali.
Quando l'immobile è utilizzato anche per attività industriale o di trasformazione, la base deducibile dei canoni può essere ridotta secondo la percentuale prevista dalla norma; nel caso concreto è stata ritenuta corretta la variazione del 30%.
Artt. 5, 6 e 11 del d.lgs. n. 472/1997
Disciplina della responsabilità e della disapplicazione delle sanzioni tributarie.
Le sanzioni non sono disapplicabili in assenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Le violazioni commesse da soggetti che operano nella gestione della società restano imputabili alla contribuente secondo le regole sulla responsabilità.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Il rigetto integrale dell'appello comporta, anche nel processo tributario secondo l'orientamento richiamato, il raddoppio del contributo unificato a carico dell'impugnante.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 26652 del 10 novembre 2017
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'ulteriore contributo unificato anche alle controversie tributarie, orientamento seguito dal giudice nel caso esaminato.
Massime di principio
- In caso di differenze tra rimanenze contabili e beni effettivamente risultanti dalle scritture, l'Amministrazione può applicare la presunzione di cessione anche senza effettuare un accesso fisico al magazzino, purché il riscontro contabile sia adeguato.
- Per superare una presunzione fiscale non bastano denunce, citazioni, sequestri cautelari o altri atti non definitivi: occorre una prova tempestiva, dettagliata e direttamente riferibile ai beni mancanti e all'evento che ne ha causato l'assenza.
- La deduzione dei costi richiede al contribuente la prova dell'effettività, della documentazione, dell'inerenza e del collegamento con l'attività d'impresa; documenti generici o privi di analitica correlazione sono insufficienti.
- Le contestazioni nuove introdotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili e non vengono esaminate nel merito.
- Le questioni relative all'illegittimità dell'aggio di riscossione devono essere rivolte anche all'agente della riscossione, quale soggetto legittimato passivo; in sua assenza la censura può risultare inammissibile.
- La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa richiede una situazione oggettiva e non una mera difficoltà interpretativa soggettiva del contribuente.
- Il rigetto integrale di un'impugnazione può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello originariamente dovuto per l'impugnazione.
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