Prescrizioni del Garante n. 335 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione di due URL di La7 S.p.A. rinvianti a un servizio di "Piazzapulita" del 2023 sull'acquisto di un attico da parte sua, nell'ambito di un'inchiesta sulla dismissione di immobili di enti previdenziali. L'Autorità ha ritenuto infondata sia la doglianza sul mancato riscontro all'interpello preventivo, avendo la Società provato di aver risposto nei termini, sia la richiesta di deindicizzazione, valorizzando il persistente interesse pubblico della notizia, l'attualità dei fatti, la carica dirigenziale del reclamante e la pertinenza dei dati trattati. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.
Reclamo contro La7 S.p.A. per mancata deindicizzazione di URL relativi a un servizio giornalistico su acquisto di un immobile da parte di un dirigente di ente previdenziale
Reclamo contro La7 S.p.A. per deindicizzazione di URL relativi a un servizio giornalistico
Il provvedimento riguarda il reclamo proposto nei confronti di La7 S.p.A. per ottenere la deindicizzazione di due URL che rinviavano a un servizio della trasmissione "Piazzapulita" del 9 marzo 2023. Il servizio inseriva il caso personale del reclamante in un'inchiesta giornalistica sulla dismissione di immobili di pregio da parte di enti previdenziali.
Fatti e origine del procedimento
Il reclamante aveva chiesto l'eliminazione dai risultati dei motori di ricerca dei collegamenti al servizio, ritenendo violato il proprio diritto all'oblio. Sosteneva che la vicenda non fosse più attuale, non avesse avuto riflessi giudiziari o amministrativi e che egli non fosse una persona politicamente esposta. Aveva inoltre rappresentato di aver già formulato, nei giorni 11, 14 e 18 novembre 2024, una richiesta alla Società senza ricevere risposta.
Posizione della società resistente
La7 S.p.A. ha sostenuto di avere riscontrato l'interpello preventivo il 27 novembre 2024, inviando la risposta all'indirizzo email utilizzato dal reclamante. Nel merito, ha negato la sussistenza dei presupposti per accogliere la deindicizzazione, rilevando che il servizio trattava un fatto vero e non contestato: l'acquisto, nel 2022, da parte del reclamante e della moglie, di un attico di proprietà dell'ente a un prezzo inferiore ai valori di mercato, con sconto giustificato dalla posizione della moglie quale affittuaria dal 2014.
La Società ha inoltre evidenziato che:
- il servizio non attribuiva al reclamante responsabilità penali o amministrative;
- la vicenda era stata oggetto anche di un articolo del quotidiano "Domani";
- i dati trattati erano essenziali ai sensi dell'art. 6 delle Regole deontologiche giornalistiche;
- l'interesse pubblico era ancora attuale, anche perché il reclamante ricopriva tuttora una carica apicale nell'ente previdenziale.
Replica del reclamante
Nella replica, il reclamante ha contestato di aver ricevuto il riscontro via PEC, rilevando che la ricevuta di accettazione non prova la consegna della comunicazione all'indirizzo di posta ordinaria. Ha anche affermato che la società avrebbe travisato il senso della domanda, poiché il punto non era la legittimità dell'attività giornalistica, bensì la permanenza online e indicizzabile della notizia.
Ha poi insistito sulla progressiva recessione del diritto di cronaca con il trascorrere del tempo e ha sostenuto che la carica ricoperta nell'ente e la titolarità dell'immobile non potessero essere utilizzate per negare in astratto la maturazione dell'oblio. Ha infine contestato la rappresentazione dei fatti offerta dalla Società e descritto le modalità del servizio come invasive.
Valutazione del Garante sul riscontro all'interpello
Il Garante ha ritenuto infondata la doglianza relativa al mancato riscontro. Ha osservato che la Società aveva documentato l'invio della risposta entro i termini di cui all'art. 12, parr. 3 e 4, GDPR all'unico indirizzo utile fornito dall'interessato. Per tale ragione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per adottare provvedimenti sul punto.
Valutazione sulla richiesta di deindicizzazione
Nel valutare la deindicizzazione, l'Autorità ha ritenuto che il servizio di "Piazzapulita":
- riguardasse un'inchiesta di indubbio interesse pubblico sulla gestione patrimoniale di enti previdenziali;
- riportasse una notizia recente, essendo l'acquisto dell'immobile avvenuto a metà 2022;
- facesse riferimento a circostanze tuttora attuali, in particolare la carica rivestita dal reclamante e la proprietà dell'immobile acquistato;
- fosse correlato all'attività professionale dell'interessato e alla funzione dell'ente previdenziale.
Il Garante ha quindi ritenuto che l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia fosse ancora sussistente e che il diritto all'oblio non potesse prevalere sulla libertà di informazione nel caso concreto.
Esito e base normativa
Ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019.
È inoltre indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
Il reclamante chiedeva a La7 S.p.A. la deindicizzazione di due URL che rinviavano a un servizio televisivo di "Piazzapulita" andato in onda il 9 marzo 2023. Il servizio riguardava un'inchiesta giornalistica sulla vendita a prezzi scontati di immobili di lusso di enti previdenziali e menzionava l'acquisto di un attico da parte del reclamante.
Posizione delle parti
Il reclamante sosteneva di non essere persona politicamente esposta, di non avere avuto conseguenze giudiziarie o amministrative e di aver già chiesto senza esito la deindicizzazione. La7 S.p.A. ha invece affermato di aver risposto all'interpello preventivo entro i termini e ha difeso la persistenza dell'interesse pubblico alla notizia, evidenziando la carica apicale rivestita dall'interessato e la rilevanza della vicenda per la gestione patrimoniale dell'ente previdenziale.
Valutazione sul riscontro all'interpello
Il Garante ha rilevato che la Società aveva dato riscontro via PEC entro i termini di cui all'art. 12, paragrafi 3 e 4, GDPR, producendo il messaggio e la ricevuta di accettazione inviati all'unico recapito di contatto disponibile. Ha quindi escluso che vi fosse una violazione del diritto di accesso o dell'obbligo di riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato.
Valutazione sulla deindicizzazione e sull'oblio
L'Autorità ha ritenuto che il servizio riportasse un'inchiesta di indubbio interesse pubblico e che la notizia fosse attuale e pertinente, poiché l'acquisto dell'immobile era recente e l'interessato rivestiva tuttora una carica dirigenziale nell'ente. Ha quindi escluso che fosse venuto meno l'interesse pubblico o che potesse operare il diritto all'oblio in modo da prevalere sulla libertà di informazione.
Esito finale
Ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità, con indicazione dei mezzi di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
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