Regolamento (UE) 2022/1413
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione del 19 agosto 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in via urgente, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Alla luce di nuovi focolai in Germania, Italia e Lettonia, alcune aree sono riclassificate tra le zone I, II e III e vengono ridefinite le delimitazioni territoriali. L’obiettivo è adeguare le misure di gestione del rischio alla situazione epidemiologica più recente, preservando la continuità delle restrizioni già applicabili nei territori interessati.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Incide sugli Stati membri e sulle zone territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con particolare riferimento a Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e, per le zone da classificare o riclassificare, ai territori individuati nelle parti I, II e III dell’allegato sostitutivo. Non disciplina in generale tutti i settori della sanità animale, ma aggiorna la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni connessa ai focolai di peste suina africana; non introduce un nuovo regime sostanziale, bensì modifica la zonizzazione vigente.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione interviene con urgenza sul sistema di zonizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. La modifica si fonda sulla constatazione di nuovi focolai e sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, con l’obiettivo di aggiornare le restrizioni territoriali e le misure di gestione del rischio.
Contesto e ratio dell’intervento
La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici, con possibili effetti gravi sulla consistenza degli allevamenti, sulla redditività del settore e sui movimenti di animali e prodotti, nonché sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento 2021/605 ha già introdotto un sistema di zone soggette a restrizioni I, II e III applicabili per un periodo limitato negli Stati membri interessati; il presente atto aggiorna tale sistema alla luce dei nuovi eventi epidemiologici.
Base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Il testo richiama inoltre il parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Motivi dell’aggiornamento territoriale
I considerando evidenziano che le aree inserite nelle zone soggette a restrizioni devono riflettere la situazione epidemiologica aggiornata, il rischio di ulteriore diffusione e criteri scientificamente validi, tenendo conto anche degli orientamenti dell’Unione e delle norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. In particolare:
- in Germania e in Italia sono stati registrati nuovi focolai in suini selvatici;
- in Lettonia sono stati registrati nuovi focolai in suini detenuti;
- nelle aree interessate il livello di rischio è aumentato, imponendo una riclassificazione di alcune zone.
Contenuto normativo: sostituzione dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento. Il nuovo allegato individua, in modo analitico e territoriale, le zone soggette a restrizioni I, II e III per i diversi Stati membri interessati.
Le modifiche riguardano in particolare:
- Germania: ridefinizione di varie aree in Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern e altre regioni, con riclassificazioni tra zone I, II e III;
- Italia: aggiornamento delle aree soggette a restrizioni in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Sardegna, con la Sardegna interamente in zona III e un’area di Roma ricompresa nella ASL RM1 in zona III;
- Lettonia: ampliamento e riclassificazione delle aree da zona II a zona III in alcune porzioni territoriali;
- altri Stati membri: conferma/aggiornamento delle zone I e II per Estonia, Grecia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania, secondo la ripartizione dettagliata riportata nell’allegato.
Effetti pratici della riclassificazione
La funzione del regolamento è prettamente operativa: non introduce nuovi obblighi astratti, ma incide direttamente sulla delimitazione geografica delle zone in cui continuano ad applicarsi le misure speciali di controllo previste dal regolamento 2021/605. Per gli operatori del settore suinicolo, ciò comporta la necessità di verificare costantemente la collocazione dei propri stabilimenti, allevamenti, aree di caccia o attività collegate rispetto alle zone aggiornate, poiché dalla classificazione dipendono le restrizioni alla movimentazione e gli altri vincoli sanitari applicabili.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 alla situazione epidemiologica aggiornata nell’Unione.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. La nuova classificazione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.
Riclassificazioni dovute ai nuovi focolai
I considerando spiegano che nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e Italia e in suini detenuti in Lettonia hanno determinato un aumento del livello di rischio. Di conseguenza, alcune aree passano da zona I a zona II in Germania e in Italia, mentre determinate aree della Lettonia passano da zona II a zona III.
Criteri per la delimitazione geografica
Le modifiche delle zone devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone, sugli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme internazionali e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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