Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1412

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione del 19 agosto 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. &Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, ma con specifiche condizioni tecniche, limiti di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio e sono previsti periodi transitori per lo smaltimento delle scorte conformi alla normativa previgente.

Autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano l’additivo "olio essenziale di ylang ylang" (additivo organolettico, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti), le premiscele che lo contengono, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con esclusione dei gatti; l’impiego nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente obbligatorio in tutti gli Stati membri; sono previste regole transitorie per prodotti fabbricati ed ეტichettati prima dell’11 marzo 2023 e dell’11 settembre 2023, a seconda della categoria di prodotto.

Autorizzazione dell’olio essenziale di ylang ylang come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione autorizza l’olio essenziale di ylang ylang ottenuto da Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto recepisce l’esito favorevole della rivalutazione effettuata dall’EFSA e stabilisce condizioni specifiche di uso, controllo e tutela degli utilizzatori.

Base giuridica e contesto della rivalutazione

La Commissione interviene in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si precisa che l’olio di ylang ylang era già autorizzato a tempo indeterminato in base alla direttiva 70/524/CEE ed era stato poi iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.

Esito della valutazione scientifica

Nel parere del 27 gennaio 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA ha inoltre rilevato che la sostanza deve essere considerata irritante per occhi e pelle e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Per tale ragione la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi, soprattutto per gli utilizzatori dell’additivo.

Ambito dell’autorizzazione e limiti di impiego

L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". È autorizzato per tutte le specie animali, con esclusione dei gatti, e non è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento precisa però che tale esclusione non impedisce l’impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni tecniche, analisi ed etichettatura

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È indicato un metodo di analisi basato sulla determinazione del beta-cariofillene come marcatore fitochimico mediante GC-FID, sulla base della norma ISO 3063. Sono inoltre fissati tenori massimi raccomandati di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %, differenziati per categorie animali:

  • polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso: 1 mg;
  • galline ovaiole e altre specie avicole minori destinate alla produzione di uova e da riproduzione, tacchini da ingrasso e conigli: 1,5 mg;
  • suinetti di tutte le specie di suidi: 2 mg;
  • tutti i suidi da ingrasso: 2,5 mg;
  • scrofe e ruminanti da latte: 3 mg;
  • ruminanti da ingrasso e cavalli: 4,5 mg;
  • vitelli (sostituti del latte), cani, pesci e pesci ornamentali: 5 mg;
  • altre specie, ad eccezione dei gatti: 1 mg.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È vietata la miscela con altri additivi contenenti estragolo. Se il livello d’uso della premiscela supera il tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Sicurezza per gli utilizzatori

Poiché la sostanza è considerata irritante e sensibilizzante, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Misure transitorie e applicazione nel tempo

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento introduce un periodo transitorio. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 marzo 2023, nel rispetto delle norme applicabili prima dell’11 settembre 2022, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2023 conformemente alla normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, sia per animali da produzione alimentare sia per animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicato che il periodo di autorizzazione termina l’11 settembre 2032.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di ylang ylang ottenuto dai fiori di Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson è autorizzato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato (articolo 1).

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Pur essendo stato richiesto, l’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso di aromatizzanti in tale matrice.

Condizioni tecniche e limiti di impiego

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per il beta-cariofillene sono previsti controlli analitici mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) sulla base della norma ISO 3063. È previsto un tenore massimo raccomandato di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %, differenziato per specie/categoria animale.

Specie interessate e esclusioni

L’autorizzazione vale per tutte le specie animali ad eccezione dei gatti. Nell’allegato è indicato un tenore massimo raccomandato per diverse categorie, tra cui polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suini, scrofe, ruminanti, cavalli, vitelli, cani, pesci e pesci ornamentali.

Obblighi di etichettatura e informazioni d’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Non è consentito miscelare l’additivo con altri additivi contenenti estragolo. Se il livello d’uso in premiscela supera il tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Tutela della salute degli utilizzatori

L’EFSA ha qualificato la sostanza come irritante per occhi e pelle e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da inalazione e contatto cutaneo/oculare; se tali rischi non sono eliminabili o riducibili a sufficienza, occorre l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’11 marzo 2023, conformemente alle norme precedenti all’11 settembre 2022, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare o ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2023 secondo le norme previgenti, è consentita la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di riferimento per le nuove prescrizioni è l’11 settembre 2022.

Durata dell’autorizzazione

Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data dell’11 settembre 2032.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.