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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2103

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)]

Normativa europea32016R2103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Burrata di Andria" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, attribuendole la qualifica di IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dall'Italia e l'assenza di dichiarazioni di opposizione entro il procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo si limita a formalizzare la registrazione e a stabilire l'entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Burrata di Andria" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Burrata di Andria" e al relativo prodotto alimentare appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti nell'intero territorio dell'Unione europea, essendo un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo, ma la registrazione presuppone l'assenza di opposizioni ex articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Burrata di Andria (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione ha lo scopo di iscrivere la denominazione "Burrata di Andria" nel registro dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'intervento si colloca nell'ambito del sistema UE di tutela della qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dall'Italia, era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Inoltre, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, non risultano ostacoli procedurali alla registrazione della denominazione.

Effetto principale del regolamento

L'articolo 1 stabilisce in modo diretto che "Burrata di Andria" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamo utile per l'inquadramento tecnico del prodotto nell'ambito della disciplina dei regimi di qualità.

Entrata in vigore e portata giuridica

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa altresì la sua natura pienamente vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente tutela uniforme della denominazione in tutta l'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 dispone che la denominazione "Burrata di Andria" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell'articolo 52, paragrafo 2, richiamato nel preambolo come fondamento per l'iscrizione nel registro.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografiche protettedenominazioni di origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

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