Regolamento (UE) 2016/2104
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2104 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Vale of Evesham Asparagus" come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Regno Unito e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta "Vale of Evesham Asparagus" come IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "Vale of Evesham Asparagus" per un prodotto agricolo e alimentare rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori oltre al perimetro del prodotto registrato.
Iscrizione di "Vale of Evesham Asparagus" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2104 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In mancanza di opposizioni alla domanda pubblicata, la Commissione procede all'iscrizione della denominazione "Vale of Evesham Asparagus" nel registro delle DOP e IGP.
Ambito e base giuridica
L'atto si fonda sull'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e riguarda una denominazione geografica riferita ad asparagi. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella categoria 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione "Vale of Evesham Asparagus", presentata dal Regno Unito, è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, risultano soddisfatte le condizioni per la registrazione.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce in modo diretto che la denominazione "Vale of Evesham Asparagus" è registrata come IGP. La disposizione precisa inoltre la classe merceologica di appartenenza, utile per l'inquadramento del prodotto nell'ambito della disciplina UE sulle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento UE a partire dalla data di efficacia.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
La denominazione "Vale of Evesham Asparagus" è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
La domanda di registrazione presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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