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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8587/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di merito denunciando: omissione di esame di fatti decisivi (art. 360 n.5 c.p.c.) - in particolare il passaggio alla F.lli Badi di un terzo collaboratore (Lagrotteria) e diverse dichiarazioni/testimonianze (Lepori, Currenti) ritenute decisive; violazione dell'art.115 c.p.c. per mancato riconoscimento della non contestazione dei fatti da parte delle controparti; errata valutazione degli indizi ai fini del risarcimento (richiamando anche l'art.2727 c.c. in tema di prova/valutazione degli indizi); nullità per omessa decisione sulla richiesta di esibizione del libro giornale relativo al 2011-2012 e per mancata nomina di CTU (art.210 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: prevalenza della cd. "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.) che preclude il sindacato di legittimità sulla ricostruzione di fatto confermata in appello; carenza di autosufficienza e genericità delle doglianze in relazione all'onere di provare la non contestazione dei fatti ai sensi dell'art.115 c.p.c.; gli indizi prodotti non sono stati ritenuti univoci e idonei a provare il travaso di clientela e il conseguente danno; l'ordine di esibizione del libro giornale e la CTU sono strumenti discrezionali e residuali, non sostitutivi dell'onere probatorio dell'attore. Esito pratico: ricorso inammissibile, ricorrente condannata alle spese processuali; liquidazione a favore di ciascun controricorrente in euro 10.200,00 oltre accessori e rimborso forfetario; annotazione sul contributo unificato eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Invocato per censurare omissione di esame di fatti decisivi; la Corte ricorda che in caso di doppia conforme tale vizio è inammissibile salvo totale mancanza di motivazione o errore giuridico.

  • art. 115, cod. proc. civ.

    Norma sul principio della non contestazione: la Corte interpreta che la non contestazione può essere rilevata solo se l'altra parte ha assunto posizioni logicamente incompatibili col disconoscimento o ha contestato solo specifici fatti; chi domanda la rilevanza della non contestazione deve indicare in quali atti e come essa risulti pacifica (onere di autosufficienza).

  • art. 2727, cod. civ.

    Richiamato in relazione alla valutazione degli indizi e della prova; la Corte valuta che gli indizi prodotti non erano univoci e quindi non idonei a fondare la domanda risarcitoria e la perdita di valore aziendale.

  • art. 210, cod. proc. civ.

    Richiesta di nullità per mancata decisione sull'ordine di esibizione; la Corte ritiene la doglianza infondata perché l'ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice e soggetto a condizioni di ammissibilità.

  • artt. 118 e 119, cod. proc. civ.; art. 94 att. cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano l'ordine di esibizione: la Corte ricorda che l'ordine è uno strumento residuale e utilizzabile solo se la prova non è altrimenti acquisibile; non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore.

  • art. 348-ter, cod. proc. civ.

    Norma richiamata per il limite temporale (appelli instaurati dopo l'11/9/2012) e per il principio della doppia conforme: limita il sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto quando giudizi di primo e secondo grado concordano.

  • L. n. 69/2009 (riforma art.115 c.p.c.)

    Riferimento alla disciplina moderna della non contestazione; la Corte sottolinea che la giurisprudenza post-riforma richiede specificità nella contestazione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per disporre l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito è "doppia conforme" (prima e seconda corte coincidono sui fatti), la Cassazione non riesamina la ricostruzione di fatto salvo totale mancanza di motivazione o errori giuridici grossolani.
  • La tesi della 'non contestazione' ex art.115 c.p.c. richiede prova documentale e indicazioni puntuali: va mostrato in quali atti la controparte ha implicitamente o esplicitamente rinunciato a contestare il fatto richiesto.
  • Gli ordini di esibizione e le CTU sono rimessi alla discrezionalità del giudice e sono strumenti residuali; non possono essere invocati per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
  • La valutazione degli indizi per fondare una domanda risarcitoria richiede indizi univoci e congruenti; elementi indiziari vaghi o contraddittori non consentono la prova del travaso di clientela o della perdita di valore aziendale.
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti e formulati con specificità: censure generiche o non documentate vengono dichiarate inammissibili.

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