Cassazione Penale, Sentenza n. 15505/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione sulla gravità indiziaria avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa contestava l'affidamento sui collaboratori di giustizia (Roselli e Annunziata), l'uso di un "relatum" di seconda mano (informazione pervenuta a Roselli da Maisto tramite il fratello Stefano, deceduto nel 2004), la rilevanza temporale di dichiarazioni e sentenze pregresse (dichiarazioni del 2013; condanna irrevocabile riferita a fatti anteriori e periodo di detenzione protratto), la scarsa significatività di videoriprese (solo due incontri nel 2022) e la non pertinenza delle intercettazioni indirette che non individuano con chiarezza la responsabilità attuale dell'indagato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del giudice del riesame come incompleta, ritenendo insufficientemente dimostrata la persistenza dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio mafioso alla luce dei principi di diritto applicabili (esigenza di dichiarazioni dei collaboratori precise, coerenti e circostanziate corredate da riscontri esterni e logici; necessità di individualizzare l'apporto dell'indagato e di comprovare la continuità temporale dell'associazione). In particolare la Corte ha osservato: la catena di fonti (relatum su relatum) indebolisce l'attendibilità; le dichiarazioni del 2013 e la condanna per fatti anteriori non costituiscono di per sé riscontro di una partecipazione attuale; videoriprese e intercettazioni indirette non forniscono elementi concreti e ripetuti idonei a comprovare la permanenza del vincolo associativo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato: associazione per delinquere di stampo mafioso; riferimento alla fattispecie oggetto dell'ordinanza cautelare
art. 309, comma 7 c.p.p.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale di Napoli al nuovo giudizio dopo annullamento dell'ordinanza
Cass. Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017 (Fiore)
Principio: in fase cautelare una dichiarazione precisa, coerente e circostanziata resa anche da un solo collaboratore può fondare la misura se trova riscontro in elementi esterni e logici
Cass. Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018 (Sacco)
Principio: la convergenza di dichiarazioni di collaboratori richiede comunque la descrizione di specifici fatti o comportamenti individualizzati dell'imputato
Cass. Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023 (Salto)
Principio: una precedente condanna irrevocabile per fatti anteriori rileva solo come elemento all'interno di un compendio probatorio complessivo che dimostri la permanenza nell'associazione nel periodo contestato
Cass. Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017 (De Notaris)
Principio: lo stato detentivo non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo, ma la permanenza del vincolo deve essere dimostrata attraverso episodi specifici che ne indizino la continuità
Cass. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Principio: la "messa a disposizione" per il sodalizio mafioso deve possedere caratteristiche di concretezza e non può essere desunta da elementi vaghi o poco significativi
Massime di principio
- In materia cautelare per associazione mafiosa, la dichiarazione di un collaboratore può essere sufficiente solo se è precisa, coerente e circostanziata e trova riscontro in elementi esterni, anche di natura logica.
- Le dichiarazioni di collaboratori devono essere anche individualizzanti: bisogna descrivere fatti e comportamenti specifici dell'imputato atti a dimostrare un apporto consapevole al sodalizio nell'arco temporale contestato.
- Catene di testimonianze (relatum su relatum) riducono significativamente l'attendibilità: il giudice deve valutare con attenzione la fonte e la sua affidabilità, soprattutto se la fonte intermedia è deceduta o distante nel tempo.
- Una condanna passata o dichiarazioni risalenti nel tempo non provano di per sé la partecipazione attuale: occorrono elementi probatori aggiornati che attestino la persistenza del vincolo associativo.
- Videoriprese e intercettazioni indirette servono come riscontro solo se contengono elementi ripetitivi, individuanti e concreti della partecipazione; pochi incontri occasionali o conversazioni generiche non sono sufficienti.
- La detenzione prolungata senza comprovati contatti può indurre a ritenere interrotta la partecipazione al sodalizio, salvo dimostrazione di specifici canali di collegamento o episodi idonei a dimostrare la continuità.
- Il giudice del riesame deve motivare compiutamente come ogni elemento di prova concorre a fondare la gravità indiziaria, esplicitando il nesso tra prove e persistenza della condotta associativa.
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