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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05115/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine e proprietà su un cortile posto al limite tra due fondi. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda di accertamento della proprietà del cortile proposta da un soggetto che rivendicava il bene e aveva accolto la domanda riconvenzionale della controparte, dichiarando che la proprietà del cortile rientrava nel fondo della convenuta. In appello la corte territoriale, ricostruiti gli atti di provenienza e le donazioni richiamate nei titoli, aveva accertato il confine in modo conforme alla prospettazione degli appellanti, rigettando il resto. Successivamente la Corte di cassazione, con sentenza n. 28666/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione di legittimità. La parte soccombente ha quindi proposto revocazione, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: in particolare, sostiene che la Corte di cassazione avrebbe trascurato la decisività del mancato riferimento alle particelle catastali, della mancata indicazione delle misure dell’area nella sentenza di appello, e avrebbe erroneamente valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio; inoltre contesta la qualificazione della censura relativa al rogito del 1912, che la Corte avrebbe ricondotto all’art. 360, n. 4, c.p.c. anziché al n. 5. Le parti resistenti hanno sostenuto l’inammissibilità del rimedio. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché investivano questioni già esaminate e decise con motivazione nella precedente sentenza di legittimità, dunque non una mera svista percettiva ma una valutazione giuridica e probatoria non aggredibile con revocazione. Ha inoltre osservato che le critiche sulle particelle catastali e sulle misure dell’area contestavano la valutazione di non decisività delle circostanze, profilo non deducibile in revocazione; quanto al rogito del 1912, la censura mirava in sostanza a contestare la lettura del documento e la valutazione delle prove di merito, non un errore di fatto della Corte di cassazione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, ha applicato la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando il fatto dedotto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la pronuncia impugnata abbia compiuto una valutazione, non una mera svista percettiva.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura che mira a contestare la lettura e la valutazione di un documento non è correttamente veicolata come vizio di legittimità riconducibile a questo parametro se in realtà investe il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La doglianza sul rogito del 1912 non era, secondo la Corte, riconducibile al vizio motivazionale, perché sostanzialmente diretta a contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie depositate ex art. 378 c.p.c. non possono introdurre censure incidentali prive di incidenza sulle ragioni decisive della decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    commi 3 e 4; ultimo comma

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente l'applicazione della responsabilità aggravata e della sanzione pecuniaria aggiuntiva.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la disciplina dell'abuso del processo e della condanna ad una somma equitativa in favore della controparte, oltre ad un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, escludendo però automatismi incompatibili con una lettura costituzionalmente compatibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un dato incontestato e non quando la censura investa una valutazione giuridica o probatoria già compiuta dal giudice.
  • Se il fatto dedotto è stato oggetto di contraddittorio tra le parti e ha formato oggetto di valutazione nella decisione, non può parlarsi di errore revocatorio, ma al più di errore di giudizio non rimediabile con revocazione.
  • Non è consentito usare la revocazione per riproporre questioni di merito o per contestare la non decisività di elementi probatori già scrutinati dalla Corte.
  • La critica alla lettura di un atto o di un rogito, quando si traduce in contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, non integra di regola un errore di fatto della Corte di cassazione.
  • La definizione del giudizio in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare la condanna per abuso del processo e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., salva una valutazione non automatica e compatibile con i principi costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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