Circolare numero 82 del 14-06-2018
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2018” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra chi deve compilare il Quadro RR del modello Redditi PF 2018, come determinare la base imponibile e il contributo dovuto per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché termini di versamento, possibilità di rateazione e regole di compensazione. Vengono richiamate le scadenze del saldo 2017 e degli acconti 2018, la maggiorazione dello 0,40% per i versamenti differiti, le specifiche causali F24 e i criteri per la gestione dei crediti pregressi. Sono inoltre fornite precisazioni su casi particolari, come soci di S.r.l., soggetti in regimi agevolati, giudici onorari di pace, sospensione dei versamenti per malattia/infortunio grave e indicazione degli importi sospesi o già compensati.
Compilazione del Quadro RR, versamento, rateazione e compensazione dei contributi previdenziali 2017/2018
Quadro RR, contributi INPS e modello Redditi PF 2018
La circolare disciplina la determinazione e il versamento dei contributi previdenziali dovuti in dichiarazione dai soggetti iscritti all’INPS, con particolare riferimento al Quadro RR del modello Redditi PF 2018. Il documento coordina le regole di compilazione, i termini di pagamento, la rateazione, la sospensione per eventi gravi e la compensazione dei crediti contributivi, distinguendo tra artigiani e commercianti da un lato e professionisti iscritti alla Gestione separata dall’altro.
Premessa normativa e ambito di applicazione
L’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 impone ai soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, di determinarne l’ammontare nella dichiarazione dei redditi. L’articolo 18, comma 4, del medesimo decreto stabilisce inoltre che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati negli stessi termini previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Con provvedimento prot. 24844 del 30 gennaio 2018 è stato approvato il modello Redditi 2018-PF per il periodo d’imposta 2017, nel quale è incluso il Quadro RR, obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata.
Compilazione del Quadro RR: soggetti interessati
Il Quadro RR deve essere compilato:
- dagli iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
- dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
La funzione del Quadro RR è quella di determinare i contributi dovuti all’INPS sulla base dei redditi prodotti nell’anno e delle eventuali posizioni previdenziali già coperte da altre gestioni obbligatorie.
Sezione I – Contributi dovuti da artigiani e commercianti
Per i contributi relativi all’anno 2017, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa devono compilare la Sezione I del Quadro RR, con riferimento sia ai contributi propri sia a quelli dovuti per familiari collaboratori.
In caso di debiti riferiti ai contributi sul minimale di reddito e di regolarizzazione tramite F24, la codeline da utilizzare è quella prevista per tali contributi sul minimale, ossia la codeline del titolare. Se l’importo da versare differisce da quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati nel punto sulla compensazione. Se il pagamento riguarda più di una rata, nel campo del numero rata va indicato "0".
Base imponibile e reddito imponibile
La base imponibile è costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2017, al netto delle eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della S.r.l. imputata per partecipazione agli utili o per trasparenza.
La circolare richiama che, ai fini del calcolo, i dati possono derivare dai quadri:
- RF, per imprese in contabilità ordinaria;
- RG, per imprese in contabilità semplificata;
- RH, per redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate;
- RS, colonna 15.
È inoltre precisato che i redditi devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a S.r.l. denunciati nel modello Redditi SC. Il reddito d’impresa del titolare va ridotto del reddito dei coadiutori o coadiuvanti.
Regimi agevolati e casi particolari
Per i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, la base imponibile è il reddito del Quadro LM, sezione I, rigo LM6, al netto delle perdite pregresse di LM9, quando sia barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare".
Per chi ha aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile è data dalla somma dell’importo indicato nel rigo LM34, colonna 1, meno le perdite pregresse riferite ai redditi considerati nel rigo LM37, indicati nel Quadro LM, sezione II.
È inoltre ribadito, ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, che la base imponibile degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti coincide con la somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l.; se sono compilati più quadri relativi a redditi d’impresa, gli importi vanno sommati.
Sezione II – Contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata
La Sezione II va compilata dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione e di compilazione del Quadro RR, Sezione II:
- i professionisti obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le Casse professionali ex D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996;
- i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati ad altra forma di previdenza assicurativa per l’attività esercitata, come nel caso richiamato delle ostetriche iscritte alla Gestione commercianti o dei maestri di sci.
Sono invece obbligati alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non devono versare il contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza o che abbiano esercitato facoltà di non versamento o non iscrizione previste dai rispettivi statuti o regolamenti. La circolare richiama, inoltre, l’estensione della tutela previdenziale e assistenziale ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, escludendo però i soggetti iscritti agli Albi forensi e tenuti alla contribuzione presso la Cassa professionale autonoma.
Base imponibile e redditi da considerare
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti come reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e quello prodotto nei regimi forfettario e di vantaggio. Per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, il reddito è quello indicato dall’articolo 53, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.
I redditi da considerare sono quelli dichiarati nei seguenti quadri:
- Quadro RE, rigo RE23, oppure RE25 se presenti perdite al rigo 24;
- Quadro RL, sezione III, rigo RL26, colonna 2, se nella colonna 1 è indicato il codice 2;
- Quadro RH, rigo RH15 o RH17; in alternativa RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- Quadro LM, sezione I, per il regime di vantaggio: casella "Autonomo" barrata e rigo LM6 meno LM9;
- Quadro LM, sezione II, per il regime forfettario: casella "Autonomo" barrata e rigo LM34, colonna 2, meno LM37, colonna 2.
La somma algebrica dei redditi va riportata nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1.
Calcolo del contributo e redditi che incidono sulla base imponibile
Poiché alla contribuzione della Gestione separata possono concorrere anche altri redditi soggetti alla medesima gestione o ad altre gestioni, la circolare individua i codici da utilizzare per distinguere i diversi redditi:
- Codice 2: redditi erogati agli amministratori locali, già assoggettati a contribuzione tramite flussi Uniemens;
- Codice 3: redditi ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR; utili di associazioni in सहभागitazione con apporto di solo lavoro; redditi di lavoro autonomo occasionale ex articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR;
- Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca e compensi per medici specialisti in formazione.
I redditi con codici 2, 3 e 4 concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2017 è pari a euro 100.324,00.
- Codice 5: redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR per i quali sono dovuti contributi obbligatori presso Casse diverse dalla Gestione separata, ad esempio nei casi di attività svolte solo per una parte dell’anno o con coperture previdenziali miste.
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo è indicato nella colonna 11. La circolare fornisce tre esempi di determinazione della colonna 11, evidenziando il meccanismo del massimale e l’effetto dei contributi già versati dal sostituto d’imposta. In caso di redditi soggetti a contributo già assolto dal sostituto, il reddito esposto con codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza. Anche l’indennità di maternità, se percepita nell’anno, concorre al reddito fiscale ma non può essere detratta dalla base imponibile previdenziale.
Una volta determinata la base imponibile, il contributo dovuto si calcola applicando l’aliquota del 24% e/o del 25,72%, a seconda della presenza o meno di altra previdenza obbligatoria, al netto degli acconti versati nel 2017.
Nel rigo RR6, colonna 2, devono essere indicati i contributi relativi ad anni d’imposta precedenti al 2016 risultati indebiti e riconosciuti dall’INPS in auto conguaglio su istanza dell’interessato, purché non siano stati chiesti né in compensazione mediante F24 né a rimborso.
Acconto per l’anno d’imposta 2018 e aliquota applicabile
Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre gestioni obbligatorie e non pensionati, la legge n. 232/2016 ha stabilito, a decorrere dal 2017, l’aliquota contributiva del 25%. La circolare precisa che anche il contributo dovuto in acconto per il 2018 dai professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria va calcolato applicando l’aliquota del 25,72% alla base imponibile determinata secondo le regole sopra illustrate.
Sospensione dei versamenti per malattia o infortunio grave
In base all’articolo 14 della legge n. 81/2017, il professionista che sia colpito da malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni può sospendere il versamento contributivo.
La sospensione riguarda sia il saldo sia gli acconti dovuti nel periodo dell’evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 17, senza superare il contributo dovuto riportato nella colonna 15. In presenza di più moduli, l’importo sospeso va riferito al contributo dovuto del singolo modulo; eventuali eccedenze sono azzerate.
Termini e modalità di versamento
Per effetto del D.L. n. 63/2002, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti, nonché i contributi dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Per il 2018, le scadenze indicate sono:
- 2 luglio 2018 o 20 agosto 2018 per saldo 2017 e primo acconto 2018;
- 30 novembre 2018 per il secondo acconto 2018.
Chi versa tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018 deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per evitare sanzioni da ritardato versamento. La somma degli interessi va versata separatamente dai contributi, con causali:
- API per gli artigiani;
- CPI per i commercianti;
- DPPI per i liberi professionisti.
Rateizzazione
Per artigiani e commercianti la rateazione può riguardare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale, anche se ancora a debito nel Quadro RR perché non versati integralmente al momento della dichiarazione.
Per i liberi professionisti la rateazione può riguardare sia il contributo a saldo 2017 sia il primo acconto 2018.
La prima rata va pagata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre alle scadenze previste nel modello Redditi PF 2018. In ogni caso il piano rateale deve concludersi entro novembre 2018.
Gli interessi decorrono dal termine previsto per il versamento ordinario del saldo o dell’acconto differito, coincidente con la prima rata. Nel modello F24:
- gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi;
- per i soli contributi si utilizzano le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR;
- per gli interessi, comprensivi anche della maggiorazione, si utilizzano le causali CPI, API o DPPI;
- la rateizzazione include anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018.
Compensazione: principi generali
La compensazione tramite F24 è ammessa solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione emessa con modelli di pagamento nel 2017. La circolare uniforma così le regole previdenziali a quelle fiscali, limitando l’utilizzo della compensazione ai crediti recenti e disciplinando separatamente i crediti riferiti ad anni precedenti.
Compensazione per artigiani e commercianti
Il credito eventualmente risultante dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello Redditi 2018 può essere compensato in F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente il 2017 e l’importo da compensare.
Le somme a credito compensate entro la data di presentazione della dichiarazione, se riferite al 2016 e utilizzate con F24, devono essere esposte nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR. L’eventuale residuo del credito 2016, al netto di quanto compensato, va indicato nelle colonne 22 e 36 e deve essere oggetto di rimborso o compensazione contributiva mediante autoconguaglio.
Per compensare, il contribuente compila uno o più righi F24 con:
- causale contributo AP o AF per gli artigiani;
- causale contributo CP o CF per i commercianti;
- codice sede;
- codice INPS di 17 caratteri;
- periodo di riferimento e importo da compensare.
Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate del minimale imponibile, la codeline di 17 caratteri deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98/2001, utilizzando anche la funzione di calcolo disponibile nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti del sito INPS.
I crediti riferiti ad anni anteriori al 2016 non vanno esposti in dichiarazione e devono essere richiesti a rimborso o a compensazione contributiva mediante istanza di autoconguaglio, da presentare esclusivamente online tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.
Compensazione per i liberi professionisti
Anche i professionisti iscritti alla Gestione separata possono compensare in F24 il credito risultante dal rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, indicando il 2017 come periodo di riferimento. La compensazione può avvenire sia con la contribuzione dovuta alla Gestione separata relativa all’acconto 2018 sia con altri tributi.
Le somme a credito riferite al 2016, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6. L’eventuale residuo del credito 2016, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e deve essere oggetto di rimborso o di compensazione contributiva tramite autoconguaglio.
La compensazione deve avvenire sempre tramite modello F24, anche a saldo zero, secondo le modalità delle istruzioni del modello stesso. Per il credito non utilizzato in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso esclusivamente online, tramite il percorso "Gestione separata" del sito INPS. Anche in questo caso, i crediti relativi ad anni antecedenti il 2016 non vanno esposti in dichiarazione e richiedono rimborso o autoconguaglio.
Precisazioni finali
La circolare conclude richiamando che, in caso di contestuale presenza di reddito da artigiani e commercianti, prevalente, e reddito da lavoro autonomo, la casella relativa al regime forfettario non deve essere barrata.
Punti principali
Soggetti obbligati e finalità del Quadro RR
Devono determinare nella dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali i soggetti iscritti all’INPS, con esclusione dei coltivatori diretti. Il Quadro RR del modello Redditi PF 2018 è obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata, al fine di determinare i contributi dovuti all’INPS.
Sezione I: artigiani e commercianti
La sezione va compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali, dai soci con propria posizione assicurativa e per i familiari collaboratori. La base imponibile è data dalla somma dei redditi d’impresa IRPEF, eventualmente integrata con redditi di partecipazione e redditi imputati da S.r.l.; sono richiamate regole specifiche per soci di S.r.l., regimi di vantaggio e regime contributivo agevolato. Sono inoltre indicate le modalità di calcolo, l’eventuale diminuzione del reddito del titolare per i redditi dei coadiutori/coadiuvanti e l’uso della codeline corretta in F24.
Sezione II: professionisti in Gestione separata
La sezione riguarda i lavoratori autonomi di cui all’articolo 53, comma 1, TUIR iscritti alla Gestione separata. Sono esclusi i professionisti coperti da Casse autonome con contributo soggettivo obbligatorio e altri soggetti già assicurati ad altra forma previdenziale; sono invece inclusi i professionisti iscritti ad Albi ma non tenuti al versamento alla Cassa, oltre ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. La base imponibile comprende i redditi di lavoro autonomo dichiarati nei vari quadri fiscali, con precisazioni su regimi agevolati, redditi già soggetti a contribuzione e massimale 2017 pari a 100.324 euro.
Versamento, acconti, sospensione e rateazione
I contributi su reddito eccedente il minimale e quelli dei professionisti devono essere versati alle stesse scadenze delle imposte sui redditi: 2 luglio 2018 o 20 agosto 2018 per saldo 2017 e primo acconto 2018, e 30 novembre 2018 per il secondo acconto 2018. Per i versamenti effettuati tra il 2 luglio e il 20 agosto si applica la maggiorazione dello 0,40%. È prevista la rateizzazione, con limiti diversi per artigiani/commercianti e professionisti, e la possibilità di sospensione dei versamenti per malattia o infortunio grave oltre sessanta giorni, con indicazione degli importi sospesi nel Quadro RR.
Compensazione e gestione dei crediti
La compensazione tramite F24 è ammessa solo per crediti riferiti a contribuzione emessa nel 2017. Per artigiani e commercianti, i crediti del Quadro RR possono essere compensati con anno di riferimento 2017; i crediti 2016 già compensati vanno riportati nelle apposite colonne e l’eventuale residuo può essere chiesto a rimborso o in autoconguaglio. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, il credito indicato nel Quadro RR può essere compensato in F24 sia con contributi della Gestione separata sia con altri tributi; anche in questo caso i crediti 2016 e i residui seguono regole specifiche di esposizione e rimborso.
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