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Circolare

Circolare numero 154 del 17-09-2015

Premessa 1. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni ed effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni 2. Effetti sulla pensione e sui trattamenti di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro 3. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015 4. Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti di alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 sui trattamenti pensionistici e di fine servizio/fine rapporto. In particolare chiarisce le conseguenze del comma 113 sui termini di pagamento di TFS e TFR per le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro, gli effetti del comma 258 sulle promozioni/benefici di fine servizio per personale militare e Polizia di Stato, l’aumento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e l’applicazione dei commi 707-708 sul limite massimo della pensione e sui relativi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio.

Istruzioni sulla legge di stabilità 2015: pensioni anticipate, TFS/TFR, abrogazioni per personale militare e Polizia di Stato, aliquota rivalutazione TFR

Legge di stabilità 2015: effetti su pensioni, TFS/TFR e benefici di fine servizio

La circolare fornisce istruzioni applicative sulle principali novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, con particolare attenzione agli effetti sui trattamenti pensionistici, sui termini di pagamento del TFS/TFR, sulle promozioni di fine servizio del personale militare e della Polizia di Stato e sull’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Il documento integra le precedenti indicazioni già richiamate dalla circolare n. 74 del 10 aprile 2015 e tiene conto del parere del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, nota prot. 59633 del 23 luglio 2015.

Pensione anticipata senza penalizzazioni e riflessi sui termini di pagamento del TFS/TFR

Il comma 113 della legge di stabilità 2015 prevede che, per le pensioni anticipate di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non operino penalizzazioni anche se la pensione è liquidata prima del compimento del 62° anno di età, a condizione che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017. La circolare evidenzia che questa neutralizzazione delle riduzioni percentuali incide direttamente sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto nei casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008.

Per effetto della modifica normativa, viene meno temporaneamente il vincolo dell’età anagrafica che, dopo la disciplina introdotta nel 2014, era diventato rilevante per l’esercizio della risoluzione unilaterale. Rimane quindi operativa solo la condizione legata alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta applicati e alla necessità di non pregiudicare la funzionale erogazione dei servizi.

La circolare precisa che, per le risoluzioni unilaterali intervenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, poiché le pensioni collegate sono comunque prive di penalizzazioni, si applica il termine di 12 mesi per il pagamento del TFS/TFR, salvo le eventuali deroghe già previste. Restano invece ferme le indicazioni pregresse per le cessazioni anteriori e resta in ogni caso applicabile il termine di 24 mesi per i trattamenti di fine servizio e fine rapporto conseguenti a dimissioni dell’interessato con maturazione della pensione anticipata.

Termini di pagamento del TFS/TFR nelle varie fattispecie

La circolare ripercorre l’evoluzione dei termini di pagamento in relazione alla data di maturazione del diritto a pensione, alla decorrenza della pensione e alla data della risoluzione unilaterale. In sintesi:

  • per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011, si applicano 105 giorni se il diritto a pensione è maturato entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre per scuola e Afam), oppure 6 mesi se maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011;
  • per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2012 al 17 agosto 2014 nelle gestioni esclusive, ovvero al 31 luglio 2014 nell’Ago Fpld, con risoluzione entro il 18 agosto 2014, si applicano 6 mesi se il diritto è maturato entro il 31 dicembre 2013 e 12 mesi se maturato successivamente;
  • per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 dicembre 2014 nelle gestioni esclusive ex Inpdap, ovvero al 30 novembre 2014 nell’Ago Fpld, con risoluzione tra il 19 agosto 2014 e il 31 dicembre 2014, si applicano 6 mesi o 12 mesi se la pensione è senza penalizzazioni, mentre il termine è di 24 mesi se la pensione è liquidata con penalizzazioni;
  • per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, con decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2015 e risoluzione dal 31 dicembre 2014, si applicano 6 o 12 mesi a prescindere dalle penalizzazioni;
  • per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza e risoluzione dal gennaio 2018, il termine è di 12 mesi se la pensione è senza penalizzazioni e di 24 mesi se è con penalizzazioni.

Abrogazioni in materia di promozioni e benefici di fine servizio per personale militare e Polizia di Stato

Il comma 258 abroga gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare di cui al d.lgs. n. 66/2010, nonché l’art. 1, comma 260, della legge n. 266/2005. La circolare chiarisce che tali abrogazioni incidono sia sul personale militare sia sul personale della Polizia di Stato.

Per il personale militare, non può più essere concessa la promozione al grado superiore nell’ultimo giorno di servizio agli ufficiali che:

  • cessano per raggiungimento del limite di età;
  • sono iscritti in quadro di avanzamento, oppure sono giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento, e non possono conseguire la promozione o essere valutati perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti;
  • cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Analogamente, viene meno la promozione nell’ultimo giorno di servizio per sottufficiali e graduati in servizio permanente che si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • giudicati idonei e iscritti in quadro di avanzamento ma non promossi, oppure non valutabili per raggiunti limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti;
  • giudicati idonei e inseriti nelle aliquote di valutazione, ma non valutabili perché divenuti permanentemente inabili al servizio o deceduti;
  • inclusi nelle aliquote di valutazione e successivamente divenuti permanentemente inabili al servizio o deceduti prima dell’iscrizione ai quadri di avanzamento.

Il venir meno della promozione opera anche per appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato l’anzianità prescritta, non possono essere valutati per l’avanzamento per raggiunto limite di età, inabilità permanente o decesso.

Per la Polizia di Stato, l’abrogazione dell’art. 1, comma 260, della legge n. 266/2005 comporta che non può più essere attribuita ai dirigenti superiori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica la promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Di conseguenza, per le cessazioni successive al 31 dicembre 2014, pensione e indennità di buonuscita devono essere liquidate senza considerare il beneficio della promozione al grado o alla qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio.

Rivalutazione del TFR e aumento dell’imposta sostitutiva

Il comma 623 della legge di stabilità 2015 modifica l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 47/2000 e innalza l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni degli accantonamenti del TFR dall’11% al 17%. La nuova aliquota si applica ai rendimenti maturati dal 1° gennaio 2015. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità operative, una volta disponibili gli aggiornamenti procedurali.

Limite al trattamento pensionistico e coordinamento con i termini del TFS/TFR

I commi 707 e 708 intervengono sull’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, stabilendo che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare quello liquidabile con il previgente sistema retributivo. La disciplina riguarda gli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva e per i quali la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo.

La circolare spiega che, in tali casi, la pensione è determinata applicando il metodo che consente l’importo meno favorevole tra quello misto e quello retributivo. Il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.

Inoltre, viene precisato che, qualora la pensione sia liquidata con il metodo retributivo, resta comunque fermo il termine di 24 mesi per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto nei casi di cessazione dal servizio anteriore al raggiungimento del limite ordinamentale di età e non dovuta a inabilità o decesso.

Punti principali

Comma 113: pensione anticipata senza penalizzazioni e impatto su TFS/TFR

Dal 1° gennaio 2015 le pensioni anticipate con decorrenza entro il 31 dicembre 2017 non subiscono più penalizzazioni, purché il requisito contributivo sia maturato entro il 31 dicembre 2017. La modifica incide sui termini di pagamento del TFS/TFR nei casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, eliminando temporaneamente il vincolo dell’età anagrafica e facendo tornare applicabile, per le risoluzioni dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, il termine di 12 mesi per il pagamento delle prestazioni collegate, salvo deroghe. Restano ferme le regole precedenti per le cessazioni già intervenute e il termine di 24 mesi per le dimissioni con pensione anticipata.

Riepilogo dei termini di pagamento TFS/TFR nelle diverse casistiche

La circolare riassume i termini applicabili in base alla data di maturazione del diritto a pensione, alla decorrenza della pensione e alla data della risoluzione unilaterale. Per i casi fino al 31 dicembre 2011 si applicano 105 giorni o 6 mesi; per alcune fattispecie tra il 2012 e il 2014 si applicano 6 o 12 mesi; per le cessazioni con risoluzione unilaterale dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014, se la pensione è senza penalizzazioni valgono 6 o 12 mesi, mentre con penalizzazioni il termine è di 24 mesi; per le risoluzioni dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 il termine è di 12 mesi se la pensione non è penalizzata; dal 2018 il termine è di 12 mesi senza penalizzazioni e di 24 mesi con penalizzazioni.

Comma 258: abrogazioni nel Codice dell’amministrazione militare e nella legge n. 266/2005

Il comma 258 abroga gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 1, comma 260, della legge n. 266/2005. Per il personale militare ciò comporta il venir meno di alcune promozioni al grado superiore nell’ultimo giorno di servizio per ufficiali, sottufficiali, graduati, appuntati e carabinieri nelle specifiche situazioni indicate dalla circolare. Per la Polizia di Stato non è più attribuibile ai dirigenti superiori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica la promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Di conseguenza, per le cessazioni successive al 31 dicembre 2014 pensioni e indennità di buonuscita vanno liquidate senza considerare tali benefici.

Comma 623: aumento dell’aliquota sulla rivalutazione del TFR

La circolare segnala che il comma 623 innalza dal 11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata ai redditi derivanti dalle rivalutazioni degli accantonamenti del TFR, con effetto sui rendimenti maturati dal 1° gennaio 2015. Sono tuttavia rinviate a successivi aggiornamenti le istruzioni operative per l’applicazione della novità.

Commi 707 e 708: limite massimo della pensione e termini TFS/TFR

Per i soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata col metodo misto, ma non può superare l’importo che sarebbe stato liquidato con il metodo retributivo previgente alla riforma Monti-Fornero. Il trattamento deve essere liquidato con il calcolo meno favorevole tra quello misto e quello retributivo; il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012. La circolare chiarisce inoltre che, se la pensione viene liquidata con il metodo retributivo, resta comunque fermo il termine di 24 mesi per il pagamento di TFS/TFR nei casi di cessazione anteriore al limite ordinamentale di età e non dovuta a inabilità o decesso.

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