Circolare numero 156 del 29-09-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e UNCAI per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. Vengono chiarite le modalità di riscossione, la misura del contributo, i costi del servizio, le regole di riversamento delle somme all’associazione, le clausole di salvaguardia e la durata della convenzione. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili, con l’istituzione di specifici codici e conti, nonché indicazioni per la reportistica e il rendiconto annuale.
Convenzione INPS-UNCAI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative
Convenzione INPS-UNCAI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Oltre a definire le regole di versamento e riversamento delle somme, il documento fornisce le istruzioni operative e contabili per la gestione nel flusso UNIEMENS e nei conti dell’Istituto.
Quadro convenzionale e base normativa
In data 2 luglio 2015 è stata stipulata la convenzione tra INPS e UNCAI, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La circolare ne illustra i contenuti applicativi rilevanti per le strutture dell’Istituto e per le imprese interessate.
Modalità di riscossione
I contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione sono riscossi dall’INPS unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo; per tale motivo resta escluso qualsiasi obbligo, per l’INPS, di procedere alla sua esazione coattiva.
Misura del contributo e regole di imputazione
Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto precisa inoltre di non svolgere interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione ai versamenti oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per il 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo di € 0,17 per ogni UNIEMENS. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno oggetto di comunicazione scritta; dalla data di tale comunicazione l’associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerenti alla convenzione.
Versamento delle somme e trasmissione dei dati
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio di riscossione, senza riconoscere interessi o altri titoli. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Se l’importo dell’acconto periodico dovuto risulta inferiore a € 50,00, l’INPS accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia. L’Istituto è inoltre esonerato da responsabilità per eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alle prioritarie esigenze di assolvimento dei compiti istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una clausola di esonero da responsabilità particolarmente ampia a favore dell’INPS, riconosciuta espressamente dall’associazione. L’Istituto non risponde verso le imprese aderenti, terzi o chiunque altro per le conseguenze dell’applicazione della convenzione, compresi gli effetti di eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, anche se già in corso alla data di stipula.
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione. Di conseguenza, l’associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità, anche con riferimento all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributi di assistenza contrattuale. In caso di contenzioso giudiziario relativo ai rapporti tra associati e associazione, l’associazione deve rimborsare all’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’INPS si riserva altresì la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula della convenzione o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo contrattuale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale da parte dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve essere presentata all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a ciascuna parte la facoltà di recesso, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione eventualmente necessaria. La sede UNCAI è indicata in Corso Vittorio Emanuele II n. 87, Roma.
Istruzioni operative e contabili
Per la gestione nel flusso UNIEMENS, le imprese aderenti devono utilizzare il nuovo codice causale "W433", corrispondente a "Ass. Contr. Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI)". I contributi evidenziati con tale codice vengono imputati in sede contabile al conto GPA25506, di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso UNCAI, il sistema genera la scrittura in partita doppia GPA35506 a GPA11506, per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25506. I saldi dei conti GPA25506 e GPA35506 devono coincidere costantemente.
Per garantire tale concordanza, nonché la coerenza tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive UNIEMENS, i conti GPA25506 e GPA35506 devono essere movimentati, con codice documento "95", esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione. Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Accredito delle somme e rendiconto annuale
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I relativi pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11506; allo stesso conto sono addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11506 risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’UNCAI un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali siano state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; e l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA35506, GPA25506 e GPA11506 di nuova istituzione.
Punti principali
Convenzione e finalità
Il 2 luglio 2015 INPS e UNCAI hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La circolare ne illustra i punti applicativi essenziali.
Modalità di riscossione
La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. Il fatto che il contributo sia riscosso insieme ai contributi obbligatori non ne muta la natura volontaria, e l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli sui versamenti relativi alla convenzione.
Costi del servizio
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un importo pari a € 0,17 per ogni UNIEMENS. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, connesso alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale UNCAI le somme riscosse, al netto dei costi per il servizio di riscossione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo. Se l’acconto periodico è inferiore a € 50,00, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di tale soglia. L’Istituto non risponde di eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative collegate ai propri compiti istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione di somme versate; l’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso connesso a tali rapporti. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, sempre via raccomandata A/R o PEC. UNCAI deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative e contabili
Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS è istituito il codice causale "W433", con significato di "Ass. Contr. Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI)". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25506; in contropartita la procedura rileva il debito verso UNCAI con scrittura GPA35506 a GPA11506, per importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25506. I saldi dei conti GPA25506 e GPA35506 devono coincidere costantemente e possono essere movimentati con codice documento "95" solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accrediti e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica della procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità della sede e una da conservare agli atti. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi movimenti transitano sul conto GPA11506, con addebito del rimborso spese sul conto GPA24042 e dell’imposta di bollo, se dovuta, sul conto GPA25228. L’eventuale saldo finale del GPA11506 va ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere a UNCAI un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA35506, GPA25506 e GPA11506 di nuova istituzione.
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