Ordinanza n. 3648/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 1/7/2021 n. 4548.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4548 del 1° luglio 2021, con particolare riferimento a interessi, astreinte, spese, accessori e contributo unificato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio qualificato come ottemperanza per ottenere il pagamento di diverse somme asseritamente dovute in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4548 del 1° luglio 2021, tra cui interessi legali sulle spese di lite e sulle spese forfettarie, astreinte, spese successive e funzionali al precedente giudizio di ottemperanza, contributo unificato, spese di lite, accessori e ulteriori interessi. Il giudizio presupposto prevedeva la nomina di un commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione resistente, per l’ipotesi di mancata ottemperanza. Il TAR ha quindi rilevato che le questioni relative alla mancata, incompleta o non corretta esecuzione non sono direttamente imputabili all’amministrazione, ormai sostituita dal commissario, ma devono essere fatte valere mediante reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso l’omessa esecuzione da parte del commissario ad acta. Il giudice ha inoltre esaminato la sopravvenuta disciplina dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.
La decisione
Il TAR non ha deciso i profili di rito, il merito delle pretese economiche né la regolazione delle spese. Ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. Secondo il Collegio, il riferimento legislativo ai “giudizi di ottemperanza” comprende anche le fasi incidentali interne al medesimo giudizio, incluse quelle relative all’omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario ad acta. La sospensione opera automaticamente, una volta decorso il termine previsto dalla disposizione, sino alla scadenza del biennio stabilito dalla legge. È stato posto a carico della parte più diligente l’onere di un’eventuale riassunzione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L’ulteriore giudizio di ottemperanza presuppone un comportamento omissivo o commissivo imputabile all’amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell’esecuzione del giudicato.
art. 21 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta determina la sostituzione dell’amministrazione nell’attività di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 5, c.p.a.
le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni
Gli atti o le omissioni del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti del giudizio mediante reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza; i terzi estranei al giudicato dispongono invece del rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le questioni insorte nell’esecuzione affidata al commissario ad acta restano interne al giudizio di ottemperanza e sono trattate dal relativo giudice.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in presenza della causa di sospensione prevista dalla disciplina speciale.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione introduce una sospensione automatica, per il periodo previsto, dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto, comprendendo anche le fasi incidentali inerenti alla mancata o inesatta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’ottemperanza ha nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le successive omissioni o inesattezze nell’esecuzione del giudicato non possono essere imputate direttamente all’amministrazione, ma devono essere contestate davanti allo stesso giudice mediante il reclamo previsto dall’art. 114, comma 5, c.p.a.
- In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, un ricorso formalmente proposto come nuova azione di ottemperanza può essere riqualificato come reclamo contro l’omessa o incompleta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta, quando dal contenuto dell’atto emerga tale effettiva funzione.
- La sospensione legislativamente prevista per i giudizi di ottemperanza relativi a crediti da legge Pinto si applica anche alle fasi incidentali interne al giudizio, comprese quelle concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
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