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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2767/2021 del 05/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA anno 2007; l'Agenzia aveva rideterminato induttivamente il reddito e ritenuto "Istituto di Vigilanza privata La Vigilante s.r.l." responsabile per il debito tributario della società scissa ai sensi dell'art.37-bis DPR 600/1973, dopo che la scissa si era scissa trasferendo l'attività alla nuova beneficiaria e poi era stata cancellata dal Registro delle imprese.

La decisione

La CTR annullò l'avviso ritenendo non provato l'intento elusivo e richiamando limiti civilistici alla responsabilità (art.2506 c.c.). La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia (primo e quarto motivo), ha ritenuto fondato il giudicato esterno su precedente pronuncia che aveva dichiarato elusiva la scissione e ha affermato il principio secondo cui, per i debiti tributari anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente (art.173 comma 13 TUIR e art.15 comma 2 d.lgs.472/1997). La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della contribuente è rigettato. Spese di merito compensate; spese di cassazione a carico della resistente per euro 38.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art.37-bis

    Citato nell'avviso di accertamento per la responsabilità tributaria collegata a operazioni societarie (implicita nell'atto amministrativo). Non è stata la norma decisiva della Cassazione, che però ha ritenuto applicabile il principio di responsabilità speciale previsto dal TUIR e dal d.lgs. 472/1997

  • d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR), art.173 comma 13

    Per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione parziale rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all'operazione; principio ritenuto speciale rispetto alla disciplina civilistica e applicabile anche indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato

  • d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, art.15 comma 2

    Conferma interpretativa sistematica che le società partecipanti alla scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute a seguito di violazioni tributarie; rafforza il carattere speciale della solidarietà fiscale

  • Codice civile, artt.2506-bis e 2506-quater

    Disciplina civilistica della responsabilità tra scissa e beneficiarie con limiti patrimoniali (es. responsabilità nei limiti del patrimonio netto assegnato); richiamata dalla CTR ma distinta dalla disciplina tributaria speciale che la Cassazione ritiene prevalente per i debiti fiscali anteriori alla scissione

  • Codice civile, art.2909

    Principio sul giudicato esterno invocato dalla ricorrente: una sentenza precedente che ha accertato la natura elusiva della scissione costituisce presupposto vincolante per giudizi successivi aventi medesima fattispecie

  • Codice di procedura civile, art.112

    Richiamato in motivi subordinati dalla ricorrente; contestata dalla CTR nella valutazione di questioni processuali ma assorbita dalla decisione sul giudicato e sulla disciplina tributaria speciale

  • Sentenza Corte costituzionale n.90/2018

    Conferma la legittimità del trattamento diverso dei crediti tributari rispetto ai creditori civili e sostiene la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rivalersi illimitatamente sulle beneficiarie della scissione per debiti fiscali anteriori

Massime di principio

  • Se esiste una pronuncia definitiva che ha già qualificato un'operazione straordinaria (es. scissione) come elusiva, quella valutazione può avere efficacia vincolante (giudicato esterno) in controversie fiscali successive che abbiano la stessa fattispecie sostanziale.
  • Per debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione parziale, la disciplina fiscale (art.173 TUIR comma 13 e art.15 d.lgs.472/1997) prevede solidarietà illimitata tra la scissa e le società beneficiarie: l'erario può agire contro tutte le partecipanti indipendentemente dai limiti civilistici di attribuzione patrimoniale.
  • La responsabilità fiscale derivante da operazioni straordinarie non si giudica automaticamente con i criteri della responsabilità civile: la specialità del diritto tributario giustifica regole più stringenti per la tutela della riscossione erariale.
  • Per difendersi da conseguenze fiscali dopo una scissione, è importante documentare il concreto vantaggio economico e la genuinità dell'operazione (business purpose), nonché evitare comportamenti che possano essere interpretati come volti ad ostacolare l'azione di riscossione.
  • In presenza di elementi che fanno ritenere l'operazione elusiva, l'Amministrazione può rideterminare il reddito e rivalersi sulle beneficiarie; i contribuenti devono valutare tempestivamente la possibilità di impugnare e di fornire prova della validità economica dell'operazione.

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