Cassazione Penale, Sentenza n. 26570/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto la motivazione del GIP generica e apparente, insufficiente a giustificare l'assoluzione o il proscioglimento, soprattutto in relazione all'elemento psicologico del reato e alle ragioni del ritardato rientro. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Marchetti (imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., evasione dagli arresti domiciliari) ritenendo l'allontanamento compatibile con l'autorizzazione ad allontanarsi dalle 16:00 alle 18:00, nonostante controlli alle 18:33 e 18:57 abbiano riscontrato la sua assenza e la sua presenza sia stata invece accertata alle ore 20:54. Il Procuratore generale denunciava vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione sostenendo che il decreto penale di condanna avrebbe potuto essere emesso.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina i casi in cui, ricevuta la richiesta di decreto penale di condanna, il GIP può non accogliere la richiesta e pronunciare sentenza di proscioglimento; la Corte osserva che le ipotesi sono tassative e non includono l'insufficienza della prova come motivo autonomo di proscioglimento nel procedimento per decreto penale
art. 385 cod. pen.
Norma che sanziona l'allontanamento dagli arresti domiciliari (evasione); è il titolo di reato contestato a Marchetti
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la sentenza di proscioglimento quando la prova manca, è insufficiente o contraddittoria; la Corte segnala però che questa categoria non trova applicazione diretta nel rito del decreto penale se non dopo che le parti abbiano potuto esercitare compiutamente il diritto alla prova
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Regime di impugnabilità: la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP in sede di richiesta di decreto penale può essere impugnata con ricorso per cassazione e non con appello
art. 461, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alle conseguenze dell'opposizione al decreto penale e al regime del 'rito premiale'; la Corte sottolinea l'importanza della tutela dell'imputato e della possibilità di opposizione nel rito del decreto
art. 604 cod. proc. pen.
Limiti dell'appello: non autorizzerebbe la Corte d'appello a dichiarare l'annullamento della sentenza del GIP con attivazione di un giudizio rescissorio diverso da quello previsto; la Corte evidenzia l'inadeguatezza dell'appello per contestare il proscioglimento in questo contesto
art. 605 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice di appello può confermare o riformare la sentenza di primo grado; la Corte sottolinea i limiti del giudice d'appello rispetto alla possibilità di sostituirsi al rito del decreto penale
Cass. Sez. 3, n. 36240 del 26/11/2020 (richiamata)
Precedente che indica i limiti del GIP e le condizioni per il proscioglimento nel contesto della richiesta di decreto penale; richiamato dal GIP ma la Corte ritiene la motivazione nel caso concreto comunque insufficiente
Sezioni Unite, n. 43055 del 30/09/2010 (Dalla Serra)
Principio secondo cui la sentenza di proscioglimento resa dal GIP a seguito di richiesta di decreto penale è impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con appello; principio riaffermato e applicato dalla Corte nel caso
Massime di principio
- Nel procedimento per decreto penale di condanna il GIP può pronunciare proscioglimento solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 129 c.p.p.; non è automaticamente applicabile l'acquittamento per insufficienza della prova a meno che non sia stata esperita la sede probatoria ordinaria
- La parte pubblica (Procuratore) può impugnare la sentenza di proscioglimento del GIP con ricorso per cassazione: l'appello non è lo strumento adeguato per contestare tali proscioglimenti
- La motivazione del GIP deve essere specifica e puntuale, in particolare quando è necessario valutare l'elemento psicologico del reato (dolo/colpa) o spiegare ragioni di fatto che possano giustificare un comportamento apparentemente violativo degli obblighi
- L'assenza dall'abitazione in orario immediatamente successivo al termine dell'autorizzazione non esclude automaticamente il reato di evasione: occorre accertare con adeguata motivazione le ragioni del ritardo e la colpevolezza dell'imputato
- Se la motivazione del proscioglimento è generica o apparente, la Cassazione può annullare la decisione; gli atti possono essere rimessi al GIP per un nuovo esame e ulteriori accertamenti
- In situazioni analoghe è opportuno che il GIP approfondisca le prove obiettive (orari controlli, distanza temporale, dichiarazioni, elementi che giustificano il ritardo) e valuti separatamente gli aspetti di fatto e l'elemento soggettivo prima di disporre il proscioglimento
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