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Legge

L.R. Abruzzo 20/2019

Istituzione del Festival dannunziano.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 20/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Festival dannunziano come evento annuale nella città di Pescara e nei principali luoghi dannunziani, qualificato come “grande evento”. Affida alla Giunta regionale l’organizzazione del programma e prevede sponsorizzazioni e copertura finanziaria a carico del bilancio regionale, con disciplina applicabile nel territorio abruzzese e rifinanziamenti previsti per il 2024 e 2025.

Istituzione e disciplina del Festival dannunziano in Abruzzo

Istituzione e disciplina del Festival dannunziano

La legge della Regione Abruzzo istituisce il Festival dannunziano come iniziativa regionale di valorizzazione culturale e commemorativa, dedicata a Gabriele D’Annunzio. Il provvedimento disciplina finalità, organizzazione, possibili sponsorizzazioni e copertura finanziaria dell’evento, che ha carattere annuale e si svolge in Abruzzo.

Finalità della legge

La Regione Abruzzo, in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto regionale, promuove eventi di particolare rilievo e risonanza, anche nazionale e internazionale, finalizzati a:

  • valorizzare la promozione della cultura;
  • mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche, sociali e culturali della Regione.

Istituzione del Festival e caratteristiche dell’evento

Per perseguire tali finalità è istituito il Festival dannunziano, ricorrenza che intende omaggiare il poeta e scrittore abruzzese Gabriele D’Annunzio e valorizzarne il contributo storico, sociale e culturale.

La celebrazione:

  • si svolge annualmente nella città di Pescara e nei principali luoghi dannunziani;
  • si articola in eventi e iniziative commemorative;
  • è qualificata come “grande evento” ai sensi del regolamento regionale richiamato dalla legge.

Organizzazione e soggetti coinvolti

L’organizzazione degli eventi e delle iniziative commemorative è affidata alla Giunta regionale, che:

  • approva il programma degli eventi del Festival dannunziano;
  • individua le strutture incaricate di compiere gli atti necessari alla sua attuazione.

Per l’organizzazione, la Giunta può avvalersi della collaborazione di:

  • istituzioni;
  • enti locali interessati;
  • Fondazione Consiglio regionale Eventi.

Sponsorizzazioni e variazioni di bilancio

In ragione della rilevanza del Festival, la Giunta regionale, tramite il Dipartimento competente in materia di cultura, può promuovere forme di sponsorizzazione degli eventi e delle iniziative commemorative.

Le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni possono essere iscritte in bilancio mediante apposite variazioni deliberate dalla Giunta regionale, per essere destinate alla realizzazione delle iniziative del Festival.

Copertura finanziaria

Per gli esercizi finanziari del triennio 2023-2025, gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di spesa denominato “Festival dannunziano”.

Per gli esercizi successivi al 2025, la copertura è rimessa alla legge di bilancio.

Il Consiglio regionale trasferisce le risorse alla Giunta regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Sono inoltre richiamati rifinanziamenti specifici per le annualità 2024 e 2025.

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