L.R. Abruzzo 22/2019
Disposizioni in materia di servizi minimi del trasporto pubblico locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 24 luglio 2019, n. 22 impone alla Giunta di rivedere entro il 3 dicembre 2019 la rete dei servizi minimi regionali e comunali, valutando l’inserimento di alcune linee già in concessione e sottratte al contributo pubblico dal 1° gennaio 2018. Fino al completamento delle operazioni, e comunque non oltre tale termine, i concessionari continuano il servizio. Prevista invarianza finanziaria.
Revisione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale in Abruzzo
Revisione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale
La legge regionale Abruzzo n. 22 del 2019 disciplina un intervento puntuale sulla rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di verificare l’inserimento di alcune linee storicamente affidate in concessione. Il provvedimento opera esclusivamente per la Regione Abruzzo e si inserisce nel quadro della normativa europea e della disciplina regionale sui servizi minimi.
Ambito di applicazione e finalità
La Giunta regionale è chiamata a revisionare la rete dei servizi minimi regionali e comunali, valutando l’inclusione di linee già oggetto di concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62. Si tratta di linee che erano state sottratte al contributo pubblico regionale a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Termine per la revisione e criteri da applicare
L’intervento della Giunta deve essere completato entro il 3 dicembre 2019 e comunque nel rispetto della normativa europea in materia. La revisione va effettuata:
- nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti;
- secondo la procedura prevista dall’articolo 1, comma 2, della l.r. 9 giugno 2016, n. 13;
- tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 16 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come modificato e integrato.
Regime transitorio dei servizi concessi
Nelle more del completamento della revisione, e comunque entro e non oltre il termine del 3 dicembre 2019, i titolari delle concessioni di servizi automobilistici di trasporto pubblico locale rilasciate ai sensi della l.r. 62/1983 e sottratte al contributo pubblico regionale continuano a svolgere i relativi servizi. La previsione serve a garantire e tutelare la domanda di mobilità in ambito regionale fino alla definizione della nuova rete.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica, quindi il 27 luglio 2019.
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