L.R. Abruzzo 15/2019
Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo impone, per talune istanze e procedimenti edilizi/amministrativi, l’allegazione delle lettere di incarico e di un documento di sintesi con compensi e mansioni, nonché la dichiarazione di avvenuto pagamento del professionista prima della conclusione dell’iter. Esclude i casi coperti da contributi pubblici per spese tecniche e disciplina equo compenso e clausole vessatorie per Regione, enti dipendenti e società controllate. Vigente dall’11 luglio 2019.
Tutela delle prestazioni professionali ed equo compenso
Tutela delle prestazioni professionali ed equo compenso
La legge della Regione Abruzzo introduce misure a tutela delle prestazioni dei liberi professionisti rese nell’ambito di istanze e incarichi connessi a procedimenti amministrativi, con l’obiettivo anche di contrastare l’evasione fiscale. Disciplina inoltre il principio dell’equo compenso nei rapporti con Regione, enti dipendenti e società controllate.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- le prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto di privati o imprese;
- le prestazioni rese su incarico affidato dall’amministrazione regionale, da un ente dipendente o da una società controllata dalla Regione.
La legge opera nel territorio della Regione Abruzzo e si applica ai procedimenti e agli incarichi ivi disciplinati.
Documentazione da allegare alle istanze
Per le istanze autorizzative, di intervento diretto o di deposito previste da norme e regolamenti regionali, provinciali e comunali, la presentazione deve essere corredata, oltre che dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell’incarico sottoscritte dal committente, con allegata copia del documento di identità in conformità al d.P.R. 445/2000.
Alle lettere di incarico deve essere allegato anche un “Documento di sintesi di affidamento degli incarichi”, sottoscritto dal committente e da tutti i liberi professionisti incaricati.
Il documento di sintesi deve indicare:
- tutti i professionisti coinvolti nella definizione della pratica;
- le rispettive mansioni;
- i compensi pattuiti.
Variazioni dell’incarico e subentro di nuovi professionisti
Se in corso d’opera intervengono variazioni dell’accordo economico, queste devono essere integrate e sottoscritte tra le parti e comunicate all’ente tramite il documento di sintesi.
Se subentra un professionista non presente nel documento originario, il documento deve essere integrato con:
- i dati del nuovo professionista;
- il compenso;
- le mansioni affidate.
Attestazione del pagamento del compenso professionale
Al momento della ricezione della documentazione attestante la fine lavori o comunque alla conclusione dell’iter relativo ad atti autorizzativi già rilasciati o a istanze di intervento diretto già pervenute, l’amministrazione acquisisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti incaricati, o dei sottoscrittori degli elaborati progettuali.
La dichiarazione, resa nelle forme del d.P.R. 445/2000 secondo il modello definito dalla Giunta regionale, deve attestare l’avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.
La mancata presentazione di tale documentazione impedisce il completamento dell’iter amministrativo fino all’integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall’amministrazione che ha ricevuto l’istanza.
La disciplina non si applica quando i beneficiari delle prestazioni professionali si trovano in pendenza di procedure concorsuali.
Esclusioni
Le regole sul documento di sintesi e sull’attestazione di pagamento non si applicano quando gli interventi sono assistiti da contributi pubblici che coprono le spese tecniche.
Equo compenso e clausole vessatorie
La Regione, gli enti dipendenti e le società controllate devono garantire, nell’affidamento e nell’esecuzione degli incarichi professionali, il diritto all’equo compenso e contrastare l’inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto della normativa statale vigente.
La Giunta regionale deve adottare un atto di indirizzo che preveda, in particolare:
- l’utilizzo dei parametri ministeriali per le specifiche professionalità come base per i compensi professionali e, nei casi previsti dalla legislazione statale, come criterio o base di riferimento per l’importo a base di gara;
- per le professioni ordinistiche prive di parametri specifici e per le professioni non organizzate di cui alla legge n. 4/2013, iscritte alle associazioni o in possesso dei requisiti della normativa tecnica UNI, compensi proporzionati a quantità, qualità e contenuto della prestazione, anche tenendo conto, ove possibile, di attività omologhe di altre categorie;
- il divieto di clausole vessatorie nei contratti di incarico professionale, richiamando la definizione dell’art. 13-bis della legge n. 247/2012.
La Regione promuove inoltre l’applicazione di tali indirizzi da parte degli enti locali nelle procedure di affidamento degli incarichi professionali.
Tempistiche e atti attuativi
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve:
- approvare, sentiti gli Ordini e Collegi professionali della regione Abruzzo, il modello di “Documento di sintesi di affidamento degli incarichi” per ciascuna tipologia di procedimento;
- emanare disposizioni di attuazione in materia di attestazione del pagamento e individuare eventuali ulteriori fattispecie ostative;
- adottare l’atto di indirizzo sull’equo compenso e le clausole vessatorie;
- definire gli indirizzi per l’applicazione della disciplina ai procedimenti in corso.
Entro un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.
Regime transitorio
Per i procedimenti già in corso, la Giunta regionale deve stabilire specifici indirizzi applicativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, con invarianza di spesa per il bilancio regionale e per le altre amministrazioni interessate.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è applicabile dall’11 luglio 2019.
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