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Ordinanza

Ordinanza n. 1540/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché comunicazione di avvio del procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 30 maggio 2026, fondato sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino secondo cui l’impresa interessata era priva di adeguata capacità economica. La difesa erariale ha riferito che, dopo la produzione di documenti fiscali e un’istanza di annullamento in autotutela, l’Ispettorato ha rivalutato il parere: ha ritenuto congrua la capacità economica sulla base dei ricavi risultanti dal modello IRAP 2025 (anno 2024), ma ha segnalato la mancanza dei LUL o cedolini paga comprovanti almeno 39 giornate di lavoro effettivo, mentre nella banca dati INPS risultavano 32 giornate denunciate. La pratica è stata riaperta per una nuova valutazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando all’Amministrazione 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per fornire informazioni sullo stato della procedura, anche allo scopo di verificare la permanenza dell’interesse del ricorrente. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 17 novembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità;

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità;

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

Testo integrale

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