Ordinanza n. 1540/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché comunicazione di avvio del procedimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 30 maggio 2026, fondato sul parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino secondo cui l’impresa interessata era priva di adeguata capacità economica. La difesa erariale ha riferito che, dopo la produzione di documenti fiscali e un’istanza di annullamento in autotutela, l’Ispettorato ha rivalutato il parere: ha ritenuto congrua la capacità economica sulla base dei ricavi risultanti dal modello IRAP 2025 (anno 2024), ma ha segnalato la mancanza dei LUL o cedolini paga comprovanti almeno 39 giornate di lavoro effettivo, mentre nella banca dati INPS risultavano 32 giornate denunciate. La pratica è stata riaperta per una nuova valutazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando all’Amministrazione 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per fornire informazioni sullo stato della procedura, anche allo scopo di verificare la permanenza dell’interesse del ricorrente. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 17 novembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità;
La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità;
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte.
Come è indicizzato
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