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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5511/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 24648/2019, fondato su due motivi che prospettano errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: (1) la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere inammissibile la censura per violazione dell'art. 295 c.p.c. (omessa sospensione del processo d'appello in presenza di causa pregiudicante), perché i documenti comprovanti la pendenza della causa pregiudicante sarebbero stati correttamente allegati e indicati; (2) la Corte di cassazione non avrebbe effettivamente trattato il terzo motivo del ricorso originario. In sostanza la ricorrente deduceva errori di fatto nella valutazione dell'ammissibilità e nell'esame delle censure svolte in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile. Ha ritenuto che: (i) parte delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata erano affermazioni di diritto non suscettibili di revocazione per errore di fatto; (ii) la ricorrente non ha assolto l'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. (non ha riprodotto i documenti nel ricorso né indicato con precisione la loro collocazione nel fascicolo d'ufficio o dichiarato di volersi avvalere della richiesta di trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 369 c.p.c.); (iii) la presunta mancata trattazione del terzo motivo non costituisce errore revocatorio quando la pronuncia ha effettivamente affrontato la censura. È stata rigettata la domanda di condanna per lite temeraria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore di tutti i resistenti, con indicazione delle somme liquidate e delle ulteriori incombenze contributive (contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata come titolo del gravame in revocazione; la Corte ha esaminato il ricorso in revocazione ma lo ha dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti e per l'insussistenza degli errori di fatto dedotti.

  • art. 295 c.p.c.

    Riferita alla richiesta di sospensione del processo d'appello in presenza di causa pregiudicante; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato la pendency della causa pregiudicante e che l'eventuale censura sulla violazione di tale norma non fosse adeguatamente documentata nel ricorso originario.

  • art. 2901 c.c.

    Norma sostanziale richiamata nella domanda di merito originaria (inefficacia dell'atto compiuto in frode dei diritti del creditore); non è stata oggetto diretto della decisione di revocazione qui esaminata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha applicato rigidamente il requisito: il ricorrente deve o riprodurre nei testi i documenti fondamentali o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo d'ufficio (o chiedere la trasmissione del fascicolo ex art. 369). La mancata osservanza rende inammissibile la censura.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che alcuni motivi originari prospettavano doglianze di vizio di motivazione non più consentite ex art. 360, n. 5; inoltre ha osservato che la violazione dell'art. 295 c.p.c. doveva essere dedotta secondo il corretto capo di incompetenza/violazione (art. 360, n. 4) e che l'errata indicazione normativa, sebbene in linea di principio non decisiva se la doglianza è chiara, qui non poteva sanare le carenze documentali.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Dispositivo su cui la revocazione si fondava (errore di fatto); la Corte ha ritenuto che i presupposti per configurare un errore di fatto non fossero stati soddisfatti.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato come modalità per assolvere l'onere di allegazione: il ricorrente può chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio per far valere documenti ivi contenuti; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha indicato di essersi avvalsa di tale mezzo nel ricorso originario.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Norma cui era stata applicata in sede d'appello una condanna per lite temeraria; nel giudizio di revocazione la richiesta di sanzione per lite temeraria è stata formulata da uno dei resistenti ma la Corte ha rigettato la richiesta, ritenendo assente dolo o colpa grave.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    La Corte ha posto a carico della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità in applicazione della norma che disciplina le spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferita all'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Citato solo per la determinazione delle spese di giudizio (spese forfettarie e parametri di liquidazione); la Corte ha liquidato le spese secondo i parametri richiamati.

Massime di principio

  • In un ricorso per cassazione o in revocazione, i documenti fondamentali devono essere o riprodotti nel testo del ricorso oppure deve essere indicata con precisione la loro collocazione nel fascicolo d'ufficio; l'onere non può essere sanato tramite memorie depositate successivamente.
  • Quando si deduce revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.), l'attore deve dimostrare in modo puntuale e immediatamente percepibile l'errore percettivo: mere dispute interpretative o diverse valutazioni non costituiscono errore di fatto revocabile.
  • Le affermazioni di puro diritto rese nella sentenza impugnata non sono materia di revocazione per errore di fatto; quindi una ratio decidendi di diritto, se sufficiente a reggere la decisione, rende irrilevante l'asserito errore fattuale su altri punti.
  • L'errata indicazione formale della norma processuale invocata non necessariamente comporta l'inammissibilità se la censura è comunque chiara; tuttavia, se sussistono altri vizi (es. mancata allegazione/documentazione), tale principio non può supplire alle carenze procedurali.
  • Se la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. è invocata, il ricorrente ha l'onere di dimostrare la pendency e la rilevanza della causa pregiudicante e di renderne evidenti i documenti a supporto nel corretto momento processuale.
  • Per contestare che un motivo non sia stato 'effettivamente trattato' dalla Corte occorre dimostrare una svista percettiva: la semplice insoddisfazione per la motivazione non equivale a errore revocatorio se la decisione ha comunque affrontato la censura.

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