Cassazione Civile, Sentenza n. 5511/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 24648/2019, fondato su due motivi che prospettano errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: (1) la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere inammissibile la censura per violazione dell'art. 295 c.p.c. (omessa sospensione del processo d'appello in presenza di causa pregiudicante), perché i documenti comprovanti la pendenza della causa pregiudicante sarebbero stati correttamente allegati e indicati; (2) la Corte di cassazione non avrebbe effettivamente trattato il terzo motivo del ricorso originario. In sostanza la ricorrente deduceva errori di fatto nella valutazione dell'ammissibilità e nell'esame delle censure svolte in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile. Ha ritenuto che: (i) parte delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata erano affermazioni di diritto non suscettibili di revocazione per errore di fatto; (ii) la ricorrente non ha assolto l'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. (non ha riprodotto i documenti nel ricorso né indicato con precisione la loro collocazione nel fascicolo d'ufficio o dichiarato di volersi avvalere della richiesta di trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 369 c.p.c.); (iii) la presunta mancata trattazione del terzo motivo non costituisce errore revocatorio quando la pronuncia ha effettivamente affrontato la censura. È stata rigettata la domanda di condanna per lite temeraria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore di tutti i resistenti, con indicazione delle somme liquidate e delle ulteriori incombenze contributive (contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma richiamata come titolo del gravame in revocazione; la Corte ha esaminato il ricorso in revocazione ma lo ha dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti e per l'insussistenza degli errori di fatto dedotti.
art. 295 c.p.c.
Riferita alla richiesta di sospensione del processo d'appello in presenza di causa pregiudicante; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato la pendency della causa pregiudicante e che l'eventuale censura sulla violazione di tale norma non fosse adeguatamente documentata nel ricorso originario.
art. 2901 c.c.
Norma sostanziale richiamata nella domanda di merito originaria (inefficacia dell'atto compiuto in frode dei diritti del creditore); non è stata oggetto diretto della decisione di revocazione qui esaminata.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ha applicato rigidamente il requisito: il ricorrente deve o riprodurre nei testi i documenti fondamentali o indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo d'ufficio (o chiedere la trasmissione del fascicolo ex art. 369). La mancata osservanza rende inammissibile la censura.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha rilevato che alcuni motivi originari prospettavano doglianze di vizio di motivazione non più consentite ex art. 360, n. 5; inoltre ha osservato che la violazione dell'art. 295 c.p.c. doveva essere dedotta secondo il corretto capo di incompetenza/violazione (art. 360, n. 4) e che l'errata indicazione normativa, sebbene in linea di principio non decisiva se la doglianza è chiara, qui non poteva sanare le carenze documentali.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Dispositivo su cui la revocazione si fondava (errore di fatto); la Corte ha ritenuto che i presupposti per configurare un errore di fatto non fossero stati soddisfatti.
art. 369 c.p.c.
Richiamato come modalità per assolvere l'onere di allegazione: il ricorrente può chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio per far valere documenti ivi contenuti; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha indicato di essersi avvalsa di tale mezzo nel ricorso originario.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Norma cui era stata applicata in sede d'appello una condanna per lite temeraria; nel giudizio di revocazione la richiesta di sanzione per lite temeraria è stata formulata da uno dei resistenti ma la Corte ha rigettato la richiesta, ritenendo assente dolo o colpa grave.
art. 385, comma 1, c.p.c.
La Corte ha posto a carico della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità in applicazione della norma che disciplina le spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riferita all'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2
Citato solo per la determinazione delle spese di giudizio (spese forfettarie e parametri di liquidazione); la Corte ha liquidato le spese secondo i parametri richiamati.
Massime di principio
- In un ricorso per cassazione o in revocazione, i documenti fondamentali devono essere o riprodotti nel testo del ricorso oppure deve essere indicata con precisione la loro collocazione nel fascicolo d'ufficio; l'onere non può essere sanato tramite memorie depositate successivamente.
- Quando si deduce revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.), l'attore deve dimostrare in modo puntuale e immediatamente percepibile l'errore percettivo: mere dispute interpretative o diverse valutazioni non costituiscono errore di fatto revocabile.
- Le affermazioni di puro diritto rese nella sentenza impugnata non sono materia di revocazione per errore di fatto; quindi una ratio decidendi di diritto, se sufficiente a reggere la decisione, rende irrilevante l'asserito errore fattuale su altri punti.
- L'errata indicazione formale della norma processuale invocata non necessariamente comporta l'inammissibilità se la censura è comunque chiara; tuttavia, se sussistono altri vizi (es. mancata allegazione/documentazione), tale principio non può supplire alle carenze procedurali.
- Se la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. è invocata, il ricorrente ha l'onere di dimostrare la pendency e la rilevanza della causa pregiudicante e di renderne evidenti i documenti a supporto nel corretto momento processuale.
- Per contestare che un motivo non sia stato 'effettivamente trattato' dalla Corte occorre dimostrare una svista percettiva: la semplice insoddisfazione per la motivazione non equivale a errore revocatorio se la decisione ha comunque affrontato la censura.
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