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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1241

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

Normativa europea32019R1241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro unico per le misure tecniche della politica comune della pesca, fissando divieti, restrizioni sugli attrezzi, taglie minime, chiusure spaziali e temporali e misure di mitigazione delle catture indesiderate. La disciplina è fortemente regionalizzata: gli allegati contengono regole differenziate per ciascun bacino marittimo e consentono agli Stati membri interessati di proporre raccomandazioni comuni, poi recepite dalla Commissione tramite atti delegati o di esecuzione. Il regolamento mira a ridurre catture accidentali e rigetti, proteggere novellame, specie e habitat sensibili e garantire coerenza con la PCP e con la normativa ambientale UE. Abroga e sostituisce numerosi regolamenti tecnici precedenti, coordinandosi con il regime di controllo della pesca e con i piani pluriennali settoriali.

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini mediante misure tecniche uniformi e regionalizzate, con abrogazione di precedenti regolamenti tecnici in materia di pesca.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione e da pescherecci di paesi terzi, nonché ai cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. Si applica inoltre alla pesca ricreativa per alcune disposizioni specifiche (articoli 7, 10, 11 e 12) e può estendersi ad altre norme tramite atti delegati se la pesca ricreativa ha un impatto significativo in una determinata regione. Restano escluse, salvo condizioni particolari previste dagli articoli 25 e 26, le operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica, ripopolamento diretto o trapianto di specie marine. Il regolamento disciplina anche talune attività nelle regioni ultraperiferiche e in acque non UE per i pescherecci dell’Unione in relazione alla zona NEAFC e alla zona CGPM.

Regolamento (UE) 2019/1241 sulla conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche

Il regolamento istituisce un quadro organico e sostitutivo delle misure tecniche della politica comune della pesca, con l’obiettivo di rendere più efficace la conservazione delle risorse biologiche marine e la tutela degli ecosistemi. I considerando evidenziano che il precedente assetto normativo non garantiva il pieno conseguimento degli obiettivi della PCP e che occorreva un approccio nuovo, basato su governance regionale, selettività degli attrezzi, riduzione dei rigetti e protezione di specie e habitat sensibili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle attività di pesca nelle acque dell’Unione svolte da pescherecci dell’Unione e da pescherecci di paesi terzi, nonché ai cittadini degli Stati membri, restando ferma la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. Alcune disposizioni si estendono alla pesca ricreativa; altre non si applicano alle attività svolte esclusivamente per ricerca scientifica, ripopolamento diretto o trapianto, salvo le condizioni speciali previste dagli articoli 25 e 26. La disciplina è inoltre articolata per bacino marittimo e per zona geografica, includendo Mare del Nord, Baltico, acque nordoccidentali e sudoccidentali, Mediterraneo, Mar Nero, acque UE nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale, zona NEAFC e zona CGPM.

Obiettivi e target

Le misure tecniche sono strumentali all’attuazione della PCP e, in particolare, mirano a:

  • proteggere aggregazioni di novellame e riproduttori;
  • ridurre al minimo, e se possibile eliminare, le catture accidentali di specie sensibili;
  • minimizzare gli impatti della pesca sugli habitat marini;
  • contribuire alla conformità con le direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE e 2009/147/CE.

L’articolo 4 fissa i target tecnici: riduzione delle catture sotto taglia rispetto alla taglia minima di riferimento per la conservazione, contenimento delle catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non commerciali entro i livelli consentiti dalla normativa UE e dagli accordi internazionali, e coerenza degli impatti sulle comunità bentoniche e sugli habitat dei fondali con l’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Definizioni rilevanti

L’articolo 6 contiene definizioni tecniche importanti per l’applicazione pratica: selettività, modello di sfruttamento, pesca diretta, habitat sensibile, specie sensibile, dimensione di maglia, reti da traino e da posta, draghe, T90, Bacoma, pezza selettiva, sensori di monitoraggio dell’attrezzo, dispositivi acustici di dissuasione, cavi scaccia-uccelli e Lopt. La scelta definitoria è funzionale a un’applicazione uniforme delle regole tecniche e alla misurazione della performance selettiva degli attrezzi.

Divieti generali e restrizioni sugli attrezzi

L’articolo 7 vieta i metodi di cattura distruttivi: sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, corrente elettrica salvo la rete da traino con impulso elettrico nei limiti dell’allegato V, esplosivi, martelli pneumatici, attrezzi a percussione, dispositivi per la raccolta del corallo e determinati proiettili. L’articolo 8 regola le reti trainate, vietando dispositivi che ostruiscano le maglie o ne riducano di fatto l’apertura, pur ammettendo accessori destinati a ridurre usura, rinforzare l’attrezzo o limitare la fuga delle catture. Per gli attrezzi trainati, le specifiche di maglia sono centrali per la selettività e possono essere ulteriormente derivate da atti delegati o di esecuzione.

L’articolo 9 disciplina le reti fisse e le reti da posta derivanti: vieta il possesso e l’uso di reti da posta derivanti superiori a 2,5 km, ne proibisce l’impiego per un ampio elenco di specie dell’allegato III e, in via generale, vieta reti da posta fisse per tonno bianco, tonno rosso, pesce castagna, pesce spada e numerose specie di squali. È inoltre vietato l’uso di reti fisse oltre i 200 metri di profondità, con deroghe regionali tassative.

Protezione di specie e habitat sensibili

L’articolo 10 vieta la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie di pesci e molluschi elencate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE; per le navi dell’Unione il divieto si estende anche a pesca, immagazzinamento, vendita, esposizione e messa in vendita delle specie dell’allegato I del regolamento o di specie vietate da altri atti dell’Unione. Le catture accidentali devono essere immediatamente rilasciate.

L’articolo 11 introduce un regime analogo per mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini, imponendo il rilascio immediato delle catture e consentendo, in deroga, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco per finalità di recupero dell’animale o di ricerca scientifica, previa informazione alle autorità competenti. Gli Stati membri possono adottare, per le proprie flotte, misure di mitigazione o restrizioni agli attrezzi, purché coerenti con la PCP e non meno rigorose del diritto UE.

L’articolo 12 vieta l’uso degli attrezzi indicati nell’allegato II nelle zone ivi delimitate. Se gli habitat interessati o altri habitat sensibili si trovano in acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro, quest’ultimo può istituire ulteriori zone di divieto o altre misure di conservazione secondo la procedura dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Taglie minime di riferimento per la conservazione

L’articolo 13 collega le taglie minime a tre funzioni: protezione del novellame, creazione di riserve di ricostituzione degli stock e coerenza con le taglie minime di commercializzazione. La misurazione delle specie marine segue l’allegato IV, che dettaglia le modalità per pesci, scampi, astici, aragoste, molluschi bivalvi, grancevole, granchi di mare, buccini e pesce spada. Se esistono più metodi di misurazione, l’esemplare non è considerato sotto taglia se almeno uno dei metodi dà un valore pari o superiore alla taglia minima.

Per astici, aragoste e molluschi bivalvi/gasteropodi soggetti a taglia minima, è richiesto che siano tenuti a bordo e sbarcati solo interi. Le taglie minime e le eventuali deroghe sono poi specificate, per bacino e specie, negli allegati regionali.

Misure per la riduzione dei rigetti

L’articolo 14 consente agli Stati membri di realizzare progetti pilota per testare metodi volti a evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili e tenere conto dei consigli consultivi pertinenti. Se i risultati o i pareri scientifici indicano livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri devono adoperarsi per adottare misure tecniche correttive secondo il quadro della PCP.

Regionalizzazione e raccomandazioni comuni

Il nucleo innovativo del regolamento è la regionalizzazione. L’articolo 15 prevede che le misure tecniche regionali siano contenute negli allegati V-XIII, ma possano essere modificate, integrate, abrogate o derogate dalla Commissione mediante atti delegati, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri con interesse di gestione diretto. Le misure regionali devono:

  • perseguire gli obiettivi e i target degli articoli 3 e 4;
  • essere coerenti con altri atti dell’Unione, in particolare con i piani pluriennali;
  • rispettare i principi di buona governance della PCP;
  • garantire benefici di conservazione almeno equivalenti alle norme di base.

Gli articoli 16-22 precisano il contenuto minimo delle raccomandazioni comuni: selettività almeno equivalente agli attrezzi di riferimento; identificazione di zone di divieto o limitazione della pesca per proteggere novellame e riproduttori; rispetto dell’obiettivo di protezione del novellame per le taglie minime; istituzione di fermi in tempo reale o cambi di zona con indicazione di soglie, estensione, durata e controlli; valutazione degli attrezzi innovativi e divieto in caso di impatti negativi significativi; misure di conservazione della natura, incluse restrizioni o divieti di attrezzi in presenza di grave minaccia per specie o habitat; misure nell’ambito dei piani temporanei di rigetto, comprese specifiche sugli attrezzi, modifiche di selettività, divieti geografici o temporali, taglie minime e deroghe.

Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti

L’articolo 23 consente alla Commissione di adottare atti delegati per definire progetti pilota di documentazione completa delle catture e dei rigetti, basati su obiettivi e target misurabili e finalizzati a una gestione della pesca orientata ai risultati. I progetti possono derogare per una zona e per un massimo di un anno, prorogabile di un anno, alle misure della parte B degli allegati V-XI, entro il limite del 5 % delle imbarcazioni interessate per ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono fornire prove scientifiche, il CSTEP valuta le raccomandazioni e la relazione finale va trasmessa alla Commissione entro sei mesi dalla conclusione del progetto.

Poteri della Commissione e controllo dell’esecuzione

L’articolo 24 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare dispositivi e condizioni tecniche: riduzione dell’usura degli attrezzi trainati, rinforzo o limitazione delle fughe, sistemi di selezione, reti con impulso elettrico, restrizioni costruttive, controlli e monitoraggi a carico dello Stato membro di bandiera, misure per l’uso di attrezzi fissi a profondità tra 200 e 600 m, nonché segnali e uso di dispositivi acustici di dissuasione, cavi scaccia-uccelli, palangari zavorrati e sistemi di esclusione delle tartarughe. Le misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011.

Esenzioni per ricerca scientifica, ripopolamento diretto e trapianto

Gli articoli 25 e 26 prevedono esenzioni ma solo entro condizioni rigorose. Per la ricerca scientifica sono richiesti: consenso e controllo dello Stato membro di bandiera, preavviso di almeno due settimane alla Commissione e allo Stato costiero, autorizzazione di pesca valida, eventuale osservatore dello Stato costiero, limiti temporali e, per la rete da traino con impulso elettrico, un protocollo scientifico validato. Le catture possono essere vendute o detenute solo se imputate ai contingenti e conformi alle taglie minime, oppure se destinate a scopi diversi dal consumo umano diretto. Per il ripopolamento diretto e il trapianto occorre il consenso e l’egida degli Stati membri con interesse di gestione diretto; se le operazioni si svolgono nelle acque di altri Stati membri, è previsto un preavviso di 20 giorni civili.

Allegati regionali: struttura e contenuto essenziale

Gli allegati V-XIII contengono le regole regionali. In sintesi:

  • gli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X e XI fissano taglie minime, dimensioni di maglia, chiusure spaziali e temporali e restrizioni specifiche per Mare del Nord, acque nordoccidentali, acque sudoccidentali, Mar Baltico, Mar Mediterraneo, Mar Nero e acque UE nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale;
  • l’allegato XII contiene le misure tecniche per la zona NEAFC, incluse taglie minime, maglie e divieti per lo scorfano, la molva azzurra, la protezione di habitat profondi e misure su coralli e spugne;
  • l’allegato XIII contiene misure di mitigazione per ridurre catture accidentali di specie sensibili, con obblighi specifici per cetacei, uccelli marini e tartarughe marine.

Tra le principali misure regionali figurano: divieti o limiti su reti a strascico, sfogliare, reti fisse, reti da posta derivanti, reti da circuizione, palangari e nasse; chiusure stagionali per la protezione di merluzzo bianco, scampo, passera di mare, aringa, sgombro, acciuga, molva azzurra e altre specie; restrizioni su profondità, lunghezze massime degli attrezzi, potenze motrici, livelli di catture accessorie e obblighi di autorizzazione e registrazione delle flotte.

Misure di mitigazione per specie sensibili

L’allegato XIII stabilisce un sistema articolato di mitigazione. Per i cetacei, in alcune zone e per determinate attività di pesca, l’uso di dispositivi acustici di dissuasione è obbligatorio; sono inoltre previsti programmi annuali di sorveglianza delle catture accessorie. Per gli uccelli marini, se emerge una minaccia seria per la conservazione, gli Stati membri devono usare cavi scaccia-uccelli e/o palangari zavorrati, ove scientificamente dimostrato utile. Per le tartarughe marine, nelle acque UE dell’Oceano indiano e dell’Atlantico occidentale, le reti da traino per gamberi devono utilizzare sistemi di esclusione delle tartarughe; la Commissione può definirne le specifiche con atti di esecuzione.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006, il regolamento (CE) n. 1224/2009, il regolamento (UE) n. 1380/2013 e i piani pluriennali del Mar Baltico, del Mare del Nord, delle acque occidentali e del Mediterraneo occidentale, coordinando le rispettive deleghe tecniche con il nuovo quadro. Abroga espressamente i regolamenti (CE) n. 894/97, 850/98, 2549/2000, 254/2002, 812/2004 e 2187/2005.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure tecniche relative al prelievo e allo sbarco delle risorse biologiche marine, al funzionamento degli attrezzi da pesca e all’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini. Gli articoli 3 e 4 definiscono gli obiettivi sostanziali: protezione del novellame e dei riproduttori, riduzione al minimo delle catture accidentali di specie sensibili, riduzione degli impatti sugli habitat marini e contributo al buono stato ecologico; sono fissati target specifici per catture sotto taglia, specie sensibili e impatti sui fondali.

Ambito soggettivo, territoriale e deroghe

L’articolo 2 delimita l’applicazione alle attività nelle zone di pesca dell’articolo 5, alle acque dell’Unione e, per alcuni casi, alla pesca ricreativa. Sono previste esclusioni per ricerca scientifica e ripopolamento diretto/trapianto, ma solo alle condizioni degli articoli 25 e 26. L’articolo 5 definisce le principali zone marittime (Mare del Nord, Baltico, acque nordoccidentali, sudoccidentali, Mediterraneo, Mar Nero, acque UE nell’Oceano indiano e Atlantico occidentale, zona NEAFC e zona CGPM).

Definizioni tecniche e biologiche

L’articolo 6 aggiorna e consolida le definizioni di attrezzi e concetti rilevanti: modello di sfruttamento, selettività, pesca diretta, habitat e specie sensibili, reti da traino e da posta, draghe, palangari, nasse, dimensione di maglia, T90, Bacoma, piastre selettive, dispositivi acustici, cavi scaccia-uccelli, indicatori di efficacia della selettività e lunghezza di selettività ottimale (Lopt).

Divieti generali sugli attrezzi e sui metodi di pesca

L’articolo 7 vieta l’uso di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, corrente elettrica salvo la rete da traino con impulso elettrico nei limiti della parte D dell’allegato V, esplosivi, martelli pneumatici, attrezzi a percussione, dispositivi per la raccolta di coralli e determinati proiettili, con eccezioni puntuali per tonni imprigionati, fiocine manuali e fucili subacquei ricreativi senza respiratore. Il divieto si applica anche alle navi dell’Unione in acque internazionali e di paesi terzi salvo diversa disciplina internazionale o bilaterale.

Restrizioni su attrezzi trainati, reti fisse e reti da posta derivanti

L’articolo 8 disciplina la dimensione di maglia degli attrezzi trainati e vieta dispositivi che ostruiscano le maglie o ne riducano l’apertura, salvo accessori per usura, rinforzo o riduzione delle fughe. L’articolo 9 limita fortemente le reti da posta derivanti: divieto oltre 2,5 km complessivi, divieto per le specie dell’allegato III e divieto nel Mar Baltico; vieta inoltre l’uso di reti fisse per tonno bianco, tonno rosso, pesce castagna, pesce spada e varie specie di squali, e impone il divieto oltre i 200 m di profondità, con deroghe regionali.

Protezione di specie e habitat sensibili

L’articolo 10 vieta la cattura, detenzione, trasbordo, sbarco e, per le navi dell’Unione, anche vendita ed esposizione delle specie di pesci e molluschi elencate nell’allegato I e di quelle protette da altri atti UE; le catture accidentali devono essere rilasciate immediatamente. L’articolo 11 impone regole analoghe per mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini, consentendo agli Stati membri misure di mitigazione per le flotte battenti la loro bandiera. L’articolo 12 vieta l’uso degli attrezzi dell’allegato II nelle zone ivi indicate e consente agli Stati membri di istituire ulteriori zone di divieto o misure di conservazione per habitat sensibili, inclusi gli ecosistemi marini vulnerabili.

Taglie minime di riferimento per la conservazione

L’articolo 13 collega le taglie minime di riferimento alla protezione del novellame, alla ricostituzione degli stock e alle taglie minime di commercializzazione. La misurazione segue l’allegato IV; in presenza di più metodi, basta che uno dia una misura pari o superiore alla taglia minima. Astici, aragoste e molluschi bivalvi/gasteropodi con taglia minima prevista possono essere tenuti a bordo e sbarcati solo interi.

Riduzione dei rigetti e progetti pilota

L’articolo 14 consente progetti pilota degli Stati membri per testare metodi volti a evitare, ridurre ed eliminare le catture indesiderate. Se i risultati o i pareri scientifici mostrano catture significative, gli Stati membri devono adottare misure tecniche correttive conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Regionalizzazione e raccomandazioni comuni

L’articolo 15 colloca le misure tecniche regionali negli allegati V-XIII e consente alla Commissione di modificarle, integrarle, derogarle o abrogarle mediante atti delegati, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati. Tali misure devono perseguire gli obiettivi e target del regolamento, essere coerenti con i piani pluriennali e produrre benefici almeno equivalenti alle norme di base. Gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni entro 24 mesi e poi 18 mesi dopo ciascuna relazione di revisione. Gli articoli 16-22 specificano il contenuto minimo delle raccomandazioni su selettività, chiusure, taglie minime, fermi in tempo reale, cambi di zona, attrezzi innovativi, misure di conservazione della natura e piani temporanei di rigetto.

Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti

L’articolo 23 autorizza la Commissione a definire, con atti delegati, progetti pilota per sistemi di documentazione completa delle catture e dei rigetti basati su obiettivi misurabili. I progetti possono derogare per un massimo di un anno, prorogabile di un altro anno, alle misure degli allegati V-XI, entro il limite del 5 % delle imbarcazioni per mestiere e purché contribuiscano agli obiettivi del regolamento. Gli Stati membri devono trasmettere una relazione entro sei mesi dalla conclusione; il CSTEP la valuta e, se positivo, la Commissione può proporre un uso generalizzato.

Atti di esecuzione e controllo

L’articolo 24 attribuisce alla Commissione il potere di stabilire specifiche tecniche per dispositivi di selezione, costruzione degli attrezzi, misure di controllo e monitoraggio, segnali e uso di dispositivi acustici di dissuasione, cavi scaccia-uccelli, palangari zavorrati e sistemi di esclusione delle tartarughe. Gli atti di esecuzione seguono la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011.

Esenzioni per ricerca scientifica, ripopolamento diretto e trapianto

Gli articoli 25 e 26 escludono dall’applicazione delle misure tecniche, a precise condizioni, le operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica e quelle per ripopolamento diretto o trapianto. La ricerca scientifica richiede consenso e controllo dello Stato membro di bandiera, preavviso alla Commissione e allo Stato costiero, licenza valida, eventuale osservatore, limiti temporali e, per le reti con impulso elettrico, protocolli scientifici validati dal CIEM o dallo CSTEP. I prodotti possono essere commercializzati solo se conformi alle taglie minime o venduti per fini diversi dal consumo umano diretto.

Condizioni relative alle dimensioni di maglia

L’articolo 27 disciplina il calcolo delle percentuali di cattura per rispettare le dimensioni di maglia degli allegati V-XI, includendo modalità di calcolo sul peso vivo, uso di campioni rappresentativi e facoltà degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di pesca. Prevede inoltre che la Commissione possa precisare ulteriormente il concetto di pesca diretta per specie rilevanti degli allegati regionali.

Misure NEAFC

L’articolo 28 rinvia all’allegato XII per le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione NEAFC, incluse taglie minime, maglie, divieti e misure specifiche per specie e habitat di acque profonde.

Delega di poteri e procedura di comitato

L’articolo 29 conferisce alla Commissione una delega di cinque anni dal 14 agosto 2019, rinnovabile tacitamente, per una serie di materie elencate, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Sono previste consultazione degli esperti nazionali, notifica contestuale degli atti e termine di due mesi per obiezioni, prorogabile di due mesi. L’articolo 30 rinvia al comitato per la pesca e l’acquacoltura e all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Revisione periodica, piani correttivi e indicatori

L’articolo 31 impone alla Commissione una relazione entro il 31 dicembre 2020 e poi ogni tre anni, con valutazione dell’efficacia delle misure, riferimento ai pareri CIEM e uso possibile della Lopt come indicatore di selettività. Se gli obiettivi regionali non sono raggiunti, gli Stati membri interessati devono presentare entro dodici mesi un piano di interventi; la Commissione può proporre modifiche al regolamento e aggiornare l’allegato XIV con atto delegato.

Modifiche e abrogazioni di altri atti

Gli articoli 32-38 modificano il regolamento (CE) n. 1967/2006, il regolamento (CE) n. 1224/2009, il regolamento (UE) n. 1380/2013 e i piani pluriennali del Baltico, del Mare del Nord, delle acque occidentali e del Mediterraneo occidentale, per coordinare le deleghe e la conformità al nuovo quadro tecnico. L’articolo 39 abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, 850/98, 2549/2000, 254/2002, 812/2004 e 2187/2005, con rinvio al presente regolamento per i riferimenti normativi.

Entrata in vigore

L’articolo 40 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinetutela degli ecosistemi mariniprotezione delle specie e degli habitat sensibilidiritto ambientale marino

Testo integrale

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