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Risoluzione

Risoluzione n. 89 del 11/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione conferma che le erogazioni liberali a favore di una parrocchia per lavori su beni culturali vincolati sono detraibili o deducibili secondo il TUIR, chiarendo convenzione, documentazione da presentare al MIBACT e tempi di comunicazione alla Soprintendenza.

Erogazioni liberali per restauro di beni culturali e requisiti fiscali

Erogazioni liberali per il restauro di beni culturali vincolati

La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle erogazioni liberali destinate a una parrocchia per lavori di restauro e risanamento conservativo di una chiesa e delle sue pertinenze, tutte soggette a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il documento chiarisce inoltre gli adempimenti procedurali collegati alla fruizione dei benefici fiscali da parte di persone fisiche, enti non commerciali e imprese.

Quesito posto dalla Parrocchia

La Parrocchia ALFA, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, chiede conferma su quattro profili:

  • la detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali ricevute per i lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), e dell’art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR;
  • il contenuto e la forma delle convenzioni da stipulare con persone fisiche e persone giuridiche;
  • la necessità di allegare alla convenzione il progetto completo con costi, fonti di finanziamento, tempi di attuazione e decreto della Soprintendenza, oppure se basti una sintesi;
  • l’obbligatorietà e i tempi della comunicazione alla Soprintendenza delle erogazioni liberali ricevute.

Inquadramento normativo delle agevolazioni

L’Agenzia ricorda che l’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR consente alle persone fisiche di detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di determinati soggetti, tra cui fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività culturali, se le erogazioni sono effettuate in base ad apposita convenzione per l’acquisto, manutenzione, protezione e restauro di beni culturali indicati nelle norme richiamate dal TUIR.

La medesima detrazione è richiamata anche per gli enti non commerciali tramite l’art. 147 del TUIR.

Per le imprese, l’art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate per le medesime finalità culturali e di tutela. La norma riprende, per le imprese, la disciplina prevista per le persone fisiche, ma senza prevedere espressamente la stipula di una convenzione.

Destinatari e presupposti soggettivi

La risoluzione richiama i precedenti chiarimenti secondo cui anche le parrocchie possono ricevere tali erogazioni, in quanto:

  • sono enti riconosciuti che acquistano personalità giuridica con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Interno che conferisce loro la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
  • non perseguono fini di lucro;
  • possono realizzare interventi su beni culturali tutelati dal d.lgs. n. 42 del 2004.

Modalità di pagamento delle erogazioni

Per fruire dei benefici fiscali, l’erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili. Sono indicati i seguenti sistemi:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • strumenti previsti dall’art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Adempimenti amministrativi e ruolo del MIBACT

Il documento ricostruisce l’evoluzione degli adempimenti amministrativi. In origine, per le erogazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR erano richiesti contenuti specifici della convenzione e il coinvolgimento dei competenti comitati di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lettera f), era necessario presentare alle Soprintendenze un dettagliato progetto dell’iniziativa culturale con previsione di spesa.

Successivamente, l’art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, ha semplificato la documentazione richiesta, sostituendola con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute. Restano salvi i controlli a campione del Ministero ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR n. 445 del 2000.

Chiarimenti procedurali richiamati dalla circolare n. 222/2012

A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, il MIBACT ha emanato la circolare n. 222 dell’11 giugno 2012, che ha parzialmente modificato le precedenti circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007.

Secondo quanto richiamato nella risoluzione:

  • le dichiarazioni sostitutive riguardano esclusivamente la fase rendicontativa del procedimento per ottenere gli sgravi fiscali;
  • restano ferme le prescrizioni dell’art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004 per gli interventi soggetti ad autorizzazione;
  • resta fermo l’obbligo di acquisire il parere del competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e paesaggistici quando l’erogazione sia destinata a un’iniziativa culturale.

Risposte ai quesiti della Parrocchia

L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base delle precisazioni del MIBACT, conclude che:

  • è confermata la detraibilità per le persone fisiche e gli enti non commerciali, e la deducibilità per le imprese, delle erogazioni liberali destinate ai lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle pertinenze, ai sensi degli artt. 15, comma 1, lettera h), 147 e 100, comma 2, lettera f), del TUIR;
  • la bozza di convenzione allegata dall’istante, da stipulare con persone fisiche ed enti non commerciali, è conforme per forma e contenuto ai requisiti previsti dall’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR e dalla circolare n. 222 del 2012;
  • se il soggetto erogatore è un’impresa o un ente commerciale, la norma non prevede l’obbligo della convenzione;
  • il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale, allegando il preventivo di spesa con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali;
  • al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale, il beneficiario deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute;
  • il beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate.

Effetti della comunicazione e controlli

La risoluzione specifica che la Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato sia al soggetto erogatore sia al soggetto beneficiario. Tale invio costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

Successivamente, al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale, la Soprintendenza effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato, sempre ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR n. 445 del 2000.

Indicazioni finali

La risoluzione richiama infine la pubblicazione dell’iter procedimentale e della circolare n. 222/2012 sul sito del Ministero dei beni culturali, al link dedicato a "meno tasse per chi investe in cultura". Viene inoltre indicato che le Direzioni regionali devono vigilare sull’esatta osservanza delle istruzioni fornite.

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