Risoluzione n. 87 del 5/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla comunicazione dei "dati fattura" all’Agenzia delle entrate: integrazione e rettifica, criterio di competenza, autotrasportatori, bollette doganali, dati anagrafici, codici natura e casi particolari di acquisti/esportazioni intracomunitarie e fatture cointestate.
Ulteriori chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
Ulteriori chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
La risoluzione interviene a completamento dei chiarimenti già forniti con la circolare 1/E del 7 febbraio 2017 sulla comunicazione dei "dati fattura" (tracciato XML) da trasmettere all’Agenzia delle entrate in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e dell’articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal d.l. n. 193/2016. Il documento risponde a quesiti operativi presentati da professionisti e associazioni di categoria, chiarendo criteri di compilazione e codifiche da utilizzare.
Integrazione e rettifica della comunicazione
Viene confermato che la comunicazione "dati fattura" può essere integrata o rettificata anche oltre il quindicesimo giorno dal termine ordinario di adempimento. Tale possibilità consente di ravvedere omissioni o errori nella trasmissione già effettuata.
- Si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.
- Il chiarimento vale sia per l’omesso invio sia per l’invio errato della comunicazione.
Criterio di competenza per le fatture emesse e ricevute
Per le fatture emesse, la comunicazione deve contenere i dati relativi ai documenti con data coerente con il periodo di riferimento della trasmissione. A titolo esemplificativo, per il primo semestre 2017 vanno incluse le fatture emesse con data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
Per le fatture ricevute, invece, il criterio di competenza è agganciato alla data di registrazione del documento.
Fatture emesse dagli autotrasportatori
Nel caso degli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo rispetto a quello di emissione, la comunicazione dei dati deve fare riferimento alla data di registrazione e non alla data di emissione.
Il sistema acquisisce comunque i dati trasmessi; per motivi tecnici può segnalare l’incompatibilità tra la data di emissione e il periodo di riferimento, ma tale segnalazione non produce conseguenze sulle elaborazioni future.
Bollette doganali e dati del cedente/prestatore extraUE
Per le fatture ricevute, comprese le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non possono essere resi facoltativi.
La risoluzione osserva che, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, dalla registrazione devono risultare anche gli elementi identificativi del cedente/prestatore e quindi tali dati devono essere registrati.
Per limitare gli oneri nei casi in cui i software contabili non consentano una gestione puntuale dei dati del soggetto extraUE, si consente solo per le comunicazioni relative al periodo d’imposta 2017 di valorizzare nella sezione <CedentePrestatoreDTR>:
<IdFiscaleIVA>\<IdPaese>con la stringaOO;<IdFiscaleIVA>\<IdCodice>con una sequenza di undici9.
Aggiornamento dei dati anagrafici di mittente, clienti e fornitori
La risoluzione accoglie la proposta di indicare, nei campi anagrafici della sezione "Altri dati identificativi", l’informazione più aggiornata disponibile, anche se non coincidente con quella presente in tutte le fatture del periodo.
Se non sono disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi campi obbligatori possono essere compilati con la stringa "Dato assente".
Per le fatture emesse in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del d.P.R. n. 633/1972 resta però l’obbligo di indicare espressamente nome, cognome o denominazione quando gli identificativi fiscali non siano presenti.
Fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 d.P.R. n. 633/1972
Le fatture di acquisto fuori campo IVA, ex articolo 74 del d.P.R. n. 633/1972, se registrate, devono essere trasmesse con natura N2.
Valorizzazione del campo "Tipo Documento"
Le specifiche tecniche versione 1.1 hanno introdotto le voci TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni e TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi. La risoluzione chiarisce che, nel caso di documento contenente sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi, il campo "Tipo Documento" va compilato secondo un criterio di prevalenza dell’importo.
- Se prevalgono le cessioni di beni:
TD10. - Se prevalgono le prestazioni di servizi:
TD11. - Le note di credito relative ad acquisti intracomunitari vanno valorizzate con
TD04.
Fatture cointestate
La fattura cointestata verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B) è ritenuta non plausibile.
Nel caso di fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la sezione "Identificativi Fiscali" deve riportare i dati di uno solo dei soggetti.
Esportazioni in regime del margine
Le esportazioni effettuate da un soggetto che opera in regime del margine devono essere riportate con natura N3 e non con N5.
Acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 42 del d.l. n. 331/1993
Per gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del d.l. n. 331/1993, quando l’operazione non viene integrata con IVA, la natura da indicare dipende dal regime dell’operazione:
N3se l’operazione è non imponibile;N4se l’operazione è esente.
Acquisti da contribuenti in regimi agevolati
Per le fatture ricevute da soggetti che applicano i regimi agevolati richiamati nel quesito, ossia:
- il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 98/2011;
- il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014,
la comunicazione deve essere compilata utilizzando il codice natura N2.
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