Risoluzione n. 88 del 5/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1919 per il versamento, con modello F24, della ritenuta del 21% sui canoni e corrispettivi relativi alle locazioni brevi. Indica inoltre le modalità di compilazione dell’F24 e i codici da usare per il recupero in compensazione delle eventuali eccedenze.
Istituzione del codice tributo 1919 per la ritenuta sulle locazioni brevi
Istituzione del codice tributo per le locazioni brevi
La risoluzione disciplina l’adempimento tributario connesso alla ritenuta operata sui pagamenti relativi ai contratti di locazione breve. In particolare, viene istituito il codice tributo necessario per effettuare il versamento tramite modello F24 e vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione del modello e per il recupero di eventuali eccedenze di versamento.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi.
Sono considerate locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo:
- di durata non superiore a 30 giorni;
- ivi inclusi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- conclusi direttamente oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
La disciplina si applica anche:
- ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione;
- ai contratti stipulati dal comodatario aventi ad oggetto la concessione in godimento dell’immobile da parte di terzi;
- purché stipulati alle condizioni previste dalla norma.
Ritenuta del 21% e soggetti obbligati
L’articolo 4, comma 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
Il comma 5 dispone che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici:
- se incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, oppure
- se intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.
Tali soggetti devono inoltre:
- versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- rilasciare la relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1998.
Se non è esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta è considerata operata a titolo di acconto.
Per i soggetti non residenti, il documento distingue due ipotesi:
- se sono in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono tramite tale stabile organizzazione;
- se sono privi di stabile organizzazione in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia, in qualità di responsabili d’imposta.
Codice tributo istituito
Per consentire il versamento tramite modello F24 della ritenuta in argomento, viene istituito il seguente codice tributo:
- 1919 – "Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".
Modalità di compilazione del modello F24
Il codice tributo 1919 va indicato nella sezione Erario del modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna importi a debito versati.
Devono essere compilati anche i campi:
- Rateazione/regione/prov/mese rif.: con il mese di riferimento nel formato 00MM;
- Anno di riferimento: con l’anno di riferimento nel formato AAAA.
Nel caso di versamento della ritenuta da parte del rappresentante fiscale, nella sezione Contribuente del modello F24:
- il campo codice fiscale deve contenere il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega;
- il campo Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare deve contenere il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito;
- va indicato il codice identificativo 72.
Recupero delle eccedenze in compensazione
La risoluzione chiarisce anche i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento delle ritenute mediante modello F24.
Per le eccedenze da compensare con i successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, deve essere utilizzato:
- 1628 – "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".
Per le eccedenze di versamento delle ritenute da compensare con i pagamenti di competenza dell’anno successivo, deve invece essere utilizzato:
- 6782 – "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato".
Decorrenza e finalità pratica
La finalità della risoluzione è meramente operativa: rendere possibile, tramite F24, il versamento della ritenuta del 21% prevista per le locazioni brevi, nonché fornire istruzioni standardizzate per la gestione del pagamento e delle eventuali eccedenze. Il documento si colloca nel quadro applicativo introdotto dal decreto-legge n. 50/2017, con decorrenza dal 1° giugno 2017 per i redditi derivanti dai contratti stipulati da tale data.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 5 lug 2017Risoluzione n. 87 del 5/07/2017
- Risoluzione · 4 lug 2017Risoluzione n. 86 del 4/07/2017
- Risoluzione · 3 lug 2017Risoluzione n. 80 del 3/07/2017
- Risoluzione · 3 lug 2017Risoluzione n. 81 del 3/07/2017
- Risoluzione · 3 lug 2017Risoluzione n. 82 del 3/07/2017
- Risoluzione · 3 lug 2017Risoluzione n. 83 del 3/07/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →