Risoluzione n. 92 del 14/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il collocamento in aspettativa non retribuita ex art. 7 L. 240/2010 non impedisce l’accesso al regime agevolato dell’art. 44 D.L. 78/2010 per docenti e ricercatori che rientrano in Italia, se sussistono gli altri requisiti previsti.
Agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori rientrati dall’estero in aspettativa senza assegni
Agevolazioni per docenti e ricercatori rientrati dall’estero in aspettativa senza assegni
La risoluzione esamina la possibilità per un professore universitario italiano, residente nel Regno Unito e collocato in aspettativa senza assegni dall’università italiana, di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia dopo un periodo di attività all’estero. Il punto centrale è verificare se l’aspettativa non retribuita sia incompatibile con il beneficio.
Quesito e posizione del contribuente
Il contribuente:
- risiede nel Regno Unito ed è iscritto all’AIRE dal marzo 2014;
- svolge attività di professore universitario all’estero;
- è collocato in aspettativa fino al 30 settembre 2017 ai sensi dell’art. 7 L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- intende rientrare in Italia nel 2017 per riprendere l’insegnamento presso un’università italiana e acquisire la residenza nel territorio dello Stato.
Egli chiede se, nonostante l’aspettativa, possa accedere alle agevolazioni dell’art. 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Il contribuente ritiene di sì, sostenendo che l’aspettativa non retribuita non sia ostativa al beneficio, richiamando i chiarimenti già forniti dall’Agenzia con le circolari n. 22/E del 2004 e n. 4/E del 2011.
Quadro normativo richiamato
L’art. 44 D.L. n. 78/2010, come convertito e successivamente modificato, prevede che:
- ai fini delle imposte sui redditi, il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo;
- il beneficio spetta a soggetti in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca o università per almeno due anni continuativi e che rientrino in Italia acquisendo la residenza fiscale;
- tali emolumenti non concorrono neppure alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
È richiamato anche l’art. 7, comma 1, L. n. 240/2010, che consente a professori e ricercatori universitari di essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, per svolgere attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche internazionali.
Valutazione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia osserva che l’aspettativa è un istituto che sospende il rapporto di lavoro dipendente e interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, pur mantenendo il diritto al posto di lavoro. In ragione di tale effetto sospensivo, l’aspettativa non retribuita non esclude di per sé la fruizione del regime agevolato.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita possono beneficiare dell’art. 44 D.L. n. 78/2010 quando:
- rientrino in Italia;
- acquisiscano la residenza fiscale nel territorio dello Stato, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I;
- siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Conclusione
La risoluzione afferma quindi che il collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 L. n. 240/2010, non è ostativo all’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro di docenti e ricercatori dall’estero, purché risultino rispettati gli altri requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa.
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