Cassazione Civile, Ordinanza n. 07396/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2014. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la debenza dell'imposta nei confronti di una titolare di centro trasmissione dati e, in solido, del bookmaker estero per il quale il centro operava. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso, deducendo otto motivi: in via pregiudiziale la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE; in via preliminare la nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; nel merito la violazione della disciplina dell'imposta unica, contestando il presupposto soggettivo in capo al CTD, il presupposto territoriale, la compatibilità con il diritto UE e il principio di affidamento, la soggezione dell'imposta alla direttiva IVA, l'esimente dell'obiettiva incertezza e, infine, la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta dalla giurisprudenza unionale e costituzionale. Ha giudicato infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'atto impositivo, rilevando che non esiste una norma che imponga la traduzione nella lingua del destinatario e che, comunque, il contribuente aveva dimostrato di aver compreso la pretesa fiscale difendendosi nel merito. Ha poi ritenuto infondati i motivi sui presupposti dell'imposta unica, affermando che per l'anno 2014 il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo e obbligato solidale, che il fatto imponibile si realizza in Italia tramite l'attività del CTD, e che non vi è violazione del diritto UE né del legittimo affidamento. Ha escluso altresì l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza, poiché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito la disciplina per le annualità successive al 2011. Quanto alle spese, ha confermato la liquidazione a favore dell'Amministrazione e ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata compensazione, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Non sussisteva la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza unionale e non presentava un dubbio interpretativo attuale e decisivo.
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non osta alla libertà di prestazione dei servizi, poiché non introduce una discriminazione fondata sul luogo di stabilimento del bookmaker e riguarda le scommesse raccolte sul territorio italiano.
art. 57 TFUE
Richiamato insieme all'art. 56 TFUE nell'ambito della censura pregiudiziale, senza autonoma decisività nel caso concreto.
art. 52 TFUE
Richiamato nella richiesta di rinvio, ma non ritenuto idoneo a determinare un diverso esito della controversia.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare di non avere potuto conoscere il contenuto dell'atto e, nel caso concreto, tale prova non è stata fornita.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce, anche in concessione o per conto di terzi, concorsi pronostici e scommesse; la disposizione, come interpretata autenticamente nel 2010, include anche l'operatore estero e il relativo intermediario in Italia.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
È norma interpretativa/autentica che chiarisce l'ambito soggettivo dell'imposta unica, estendendola a chi gestisce scommesse anche per conto di operatori esteri e prevedendo la solidarietà del mandante estero; per le annualità successive al 2011 non persiste incertezza applicativa.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Richiamato quale espressione degli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e del contrasto all'evasione nel settore del gioco.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite territoriale dell'imposta, ma la Corte non accoglie tale lettura.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
Indicato quale disciplina dell'imponibile forfetario correlato alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica in esame è ritenuta compatibile.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sull'obiettiva incertezza, ma non decisivo in presenza della norma interpretativa e della disciplina consolidata.
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nel motivo sull'esimente, ma non applicabile per l'assenza di obiettiva incertezza nel periodo d'imposta 2014.
art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nel motivo sull'esimente, ma escluso perché la disciplina era già chiarita per le annualità successive al 2011.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato con riferimento all'obiettiva incertezza, ma la Corte ritiene che non ricorresse nel caso concreto.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di spese di lite nel processo tributario, nel quadro delle successive modifiche normative.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione finanziaria, anche quando è assistita da propri funzionari, secondo i criteri legali vigenti.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza; la censura della ricorrente non è stata accolta.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà.
Massime di principio
- Per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma interpretativa in materia di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero privo di concessione resta soggetto passivo del tributo ed è obbligato in solido con il centro di trasmissione dati che raccoglie le scommesse in Italia.
- Ai fini della territorialità del tributo, rileva l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non la sola sede estera del bookmaker né il luogo formale di conclusione del contratto.
- La mancata traduzione dell'avviso di accertamento non determina automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve allegare e dimostrare di non avere potuto conoscere il contenuto dell'atto, e tale prova è superata se risulta che abbia concretamente svolto difese nel merito.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il punto di diritto unionale è già stato chiarito da una giurisprudenza consolidata e la soluzione è decisiva nel senso già indicato dalle Corti superiori.
- La direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di applicare un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse, purché esso non assuma la natura di imposta sul volume d'affari.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza non è applicabile quando, per l'annualità in contestazione, la disciplina interpretativa e la giurisprudenza di riferimento abbiano già chiarito in modo sufficiente il regime fiscale applicabile.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata adozione non è di per sé censurabile in cassazione.
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