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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del Servizio sanitario, impiegata in una struttura rientrante nella fascia C delle tabelle attuative del d.l. n. 18/2020, che chiedeva il pagamento della residua quota di incentivo Covid non corrisposta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo irrilevante che la Regione non avesse integralmente erogato i fondi, perché il finanziamento era stato comunque assegnato e la minore erogazione non poteva ricadere sulla lavoratrice. L'azienda sanitaria ha impugnato solo il capo relativo alla quantificazione, deducendo che la Corte d'appello non aveva considerato le decurtazioni per oneri sociali e IRAP e che, applicandole, l'importo dovuto sarebbe stato inferiore. In cassazione l'azienda ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, dell'Accordo sindacale regionale del 28/05/2020 e dell'art. 81 Cost., sostenendo che il premio Covid, come ripartito in fasce, doveva intendersi al lordo soltanto delle imposte gravanti sul lavoratore, ma con preventiva decurtazione a monte di oneri e IRAP sulle risorse assegnate alle aziende.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la soluzione della Corte d'appello, secondo cui il finanziamento previsto dalla normativa emergenziale era al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, ma ciò non autorizzava a ridurre pro quota l'emolumento spettante al singolo lavoratore trasferendo su di lui il costo dell'IRAP. L'IRAP, essendo un onere che incide sulla base imponibile del datore/ente, deve essere considerata a monte nella gestione delle risorse e non può essere ribaltata sul dipendente che abbia diritto all'incentivo. È stato inoltre dichiarato inammissibile il profilo di censura riferito alla violazione dell'accordo sindacale, perché non si trattava di contrattazione nazionale e la ricorrente non aveva indicato specificamente le regole ermeneutiche violate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020

    "premio" fino a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente; spesa complessiva al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione

    La spesa complessiva per gli incentivi Covid è posta a carico dell'amministrazione e deve essere considerata al lordo degli oneri amministrativi; ciò non consente di ridurre l'importo spettante al singolo dipendente trasferendogli l'incidenza dell'IRAP.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno del limite di spesa, ma la Corte non gli attribuisce un'efficacia tale da consentire la traslazione dell'IRAP sul lavoratore.

  • d.lgs. n. 446/1997

    L'IRAP determina un innalzamento della base imponibile e incide quindi sui costi dell'amministrazione, non sul credito del dipendente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un emolumento è previsto per il personale di una pubblica amministrazione e finanziato con risorse assegnate all'ente, l'incidenza dell'IRAP e degli altri oneri a carico dell'amministrazione deve essere gestita a monte nella ripartizione delle risorse e non può essere automaticamente detratta dal credito del lavoratore.
  • Il fatto che lo stanziamento sia indicato "al lordo" dei contributi e degli oneri dell'amministrazione non implica, di per sé, che il singolo dipendente debba percepire una somma ridotta dell'importo corrispondente all'IRAP o ad altri costi dell'ente.
  • L'IRAP non è un onere traslabile sul lavoratore che abbia diritto a un compenso previsto dalla contrattazione o da disciplina emergenziale; il suo mancato o corretto assolvimento rileva nei rapporti interni dell'ente finanziatore o datore, salvo ipotesi in cui la legge ponga inderogabilmente un tetto massimo di spesa a carico dell'amministrazione.
  • La censura per violazione di un accordo sindacale richiede l'indicazione specifica delle regole di interpretazione contrattuale asseritamente violate; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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