Cassazione Penale, Sentenza n. 14601/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 648 c.p. per omissione dell'irrogazione della pena pecuniaria prevista dalla norma (la norma prevede reclusione fino a sei anni e multa fino a 1.000 euro). Si contestava quindi che la sentenza del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato Greco responsabile di ricettazione di particolare tenuità e lo aveva condannato a mesi 2 e giorni 20 di reclusione con circostanze attenuanti in equivalenza rispetto alla recidiva, non avesse comminato la sanzione pecuniaria obbligatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza, in parte qua, per omissione della pena pecuniaria prevista dall'art. 648 c.p., e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per la nuova determinazione della pena. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che consente al Procuratore Generale distrettuale di proporre ricorso per cassazione contro sentenze "oggettivamente" inappellabili ai sensi dell'art. 443, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
pena della reclusione fino a sei anni e della multa fino a mille euro
La Corte ha ritenuto che, poiché la norma prevede anche una sanzione pecuniaria, l'omissione di tale pena nel dispositivo della sentenza costituisce vizio da correggere; l'assenza della multa determina l'annullamento parziale e il rinvio per la determinazione della pena completa
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale contro una sentenza oggettivamente inappellabile: la norma configura i limiti dell'impugnabilità, ma la giurisprudenza consente al PG distrettuale l'impugnazione in Cassazione di tali sentenze
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Citato per indicare i limiti sostanziali del ricorso per cassazione nelle procedure speciali (ad es. giudizio abbreviato); la Corte valuta il ricorso nei limiti previsti da tale disposizione
Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata a supporto del principio che il Procuratore Generale distrettuale può proporre ricorso per cassazione contro sentenze oggettivamente inappellabili; usata per motivare l'ammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se una norma penale prevede sia pena detentiva sia sanzione pecuniaria, il giudice deve prescriverle entrambe quando applica la condanna; l'omissione della multa è vizio rilevante che può fondare annullamento e rinvio
- Nei procedimenti abbreviati il campo di impugnazione in Cassazione è limitato, ma il Procuratore Generale distrettuale può proporre ricorso contro sentenze "oggettivamente" inappellabili ai sensi dell'art. 443 c.p.p., secondo la giurisprudenza consolidata
- La presenza di circostanze attenuanti o della recidiva e la loro valutazione in regime di equivalenza incidono sulla determinazione della pena, ma non sostituiscono l'obbligo di applicare le sanzioni previste dalla norma quando queste sono previste espressamente
- Un vizio formale o materiale nella determinazione della pena (ad es. omissione di una sanzione prevista) non può essere sanato interpretativamente: occorre la correzione formale della sentenza con annullamento in parte e rinvio al giudice di merito
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