L.R. Molise 17/2006
Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 17/2006 riordina la programmazione e gestione dell’edilizia residenziale pubblica: istituisce fondo e osservatorio abitativo, disciplina programmi regionali e operativi, tipologie di intervento, sostegno all’affitto, canoni, requisiti e graduatorie per l’assegnazione degli alloggi. È applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione, con alcuni rinvii a regolamenti e atti attuativi.
Riordino dell’edilizia residenziale pubblica e delle politiche abitative
Riordino delle politiche abitative e dell’edilizia residenziale pubblica
La legge disciplina, per la Regione Molise, la programmazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è garantire il diritto all’abitazione, soddisfare il fabbisogno primario delle famiglie meno abbienti e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione urbana.
Finalità e principi generali
Le politiche abitative regionali mirano a incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ampliare l’offerta di alloggi a canone contenuto, favorire l’acquisto della prima casa e sostenere famiglie in locazione con canoni onerosi rispetto al reddito. La Regione promuove anche interventi per emergenze abitative, recupero di immobili destinati ad abitazione principale e attività di monitoraggio e studio del fenomeno abitativo.
Gli interventi edilizi devono perseguire qualità, vivibilità, soluzioni ecocompatibili, risparmio energetico e, nei recuperi, adeguati livelli di sicurezza statica e antisismica. Al conseguimento degli obiettivi concorrono IACP, Comuni, cooperative, imprese, privati ed enti pubblici.
Programmazione regionale e strumenti attuativi
La politica abitativa è attuata mediante programmi regionali per l’edilizia residenziale pubblica, approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il programma utilizza il fondo regionale per le politiche abitative, ripartisce le risorse per tipologie di intervento, individua priorità territoriali e categorie di utenti da sostenere, definisce entità dei contributi e requisiti di ammissibilità.
Il programma può riservare quote a interventi sperimentali e premiare i Comuni che contribuiscono con risorse proprie o con riduzioni fiscali locali sugli immobili. La Giunta può aggiornare il programma in corso d’attuazione.
Gli obiettivi generali sono poi attuati tramite Programmi Operativi Regionali (P.O.R.), approvati dalla Giunta sulla base dei dati dell’Osservatorio abitativo. I P.O.R. indicano operatore, fonte di finanziamento, contributo regionale, modalità di controllo e rendicontazione, prescrizioni tecniche, tempi di esecuzione e requisiti dei richiedenti.
Tempi di avvio, controlli e poteri sostitutivi
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono iniziare entro 13 mesi dalla comunicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori. Se i lavori non iniziano nei termini, l’Assessore regionale nomina un Commissario ad acta entro 30 giorni, con termine di 90 giorni per porre in essere gli atti necessari.
Decorso tale ulteriore termine, la Giunta può riassegnare o revocare i finanziamenti, rilocalizzare gli interventi e ridefinire i soggetti attuatori. In caso di nuova rilocalizzazione, il termine per l’avvio dei lavori non può superare 10 mesi per lo stesso soggetto; in seguito la struttura regionale può promuovere un accordo di programma o proporre la revoca.
Fondo regionale e risorse finanziarie
È istituito il Fondo regionale per le politiche abitative, alimentato da risorse europee, statali, regionali, rientri ex legge n. 179/1992 e altre risorse attinenti all’edilizia residenziale pubblica. Concorrono alla programmazione anche residui Cassa depositi e prestiti, canoni di locazione ERP e proventi da alienazioni di alloggi derivanti da razionalizzazione del patrimonio pubblico.
Il fondo finanzia gli investimenti ERP e il sostegno al reddito per la locazione privata dei nuclei meno abbienti, con possibilità di integrazione comunale.
Osservatorio regionale della condizione abitativa
È istituito l’Osservatorio regionale della condizione abitativa, con funzioni di monitoraggio permanente del fabbisogno abitativo, dei fenomeni abitativi, dell’utenza ERP, della consistenza del patrimonio pubblico, del mercato immobiliare e della cartografia dei dati. L’Osservatorio raccoglie dati da Comuni, IACP e altri enti, forma e gestisce l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio e si raccorda con l’Osservatorio nazionale.
La struttura regionale competente disciplina con determinazione le funzioni dell’Osservatorio e designa il rappresentante regionale nel Comitato tecnico-scientifico nazionale. Un regolamento della Giunta disciplina la formazione dell’anagrafe e il relativo Comitato tecnico-scientifico regionale.
Fabbisogno abitativo e ruolo dei Comuni
I Comuni trasmettono alla Regione dati sugli indicatori del fabbisogno abitativo a breve e medio termine, sulle aree o immobili disponibili, sulle risorse necessarie per ciascuna tipologia di intervento e sul cofinanziamento comunale. La Giunta può fissare direttive su modalità e tempi di trasmissione.
Tipologie di intervento edilizio
Il programma regionale può finanziare nuove costruzioni, recupero, acquisto e recupero di alloggi da destinare alla locazione pubblica. Il recupero del patrimonio abitativo è orientato al reinsediamento nei centri urbani, alla rimozione del degrado e all’integrazione sociale, con tutela degli aspetti architettonici e ambientali, riduzione della vulnerabilità sismica e miglioramento della qualità degli spazi. Sono privilegiati i recuperi di interi isolati nei centri storici.
Sono inoltre previsti: acquisto e urbanizzazione di aree edificabili per ERP; programmi di recupero urbano con opere di urbanizzazione, completamento e ristrutturazione; eliminazione di baracche e sistemazioni provvisorie; abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento degli impianti; interventi per categorie sociali particolari.
Sostegno alla proprietà della prima abitazione e alloggi a canone contenuto
La Regione può concedere contributi per favorire la proprietà dell’abitazione primaria, a operatori privati e agli IACP, per acquisto e recupero, recupero o costruzione di abitazioni destinate a residenza. Il contributo è graduato per fasce di reddito e non può superare il 40% per recupero e acquisto-recupero e il 35% per le nuove costruzioni.
Sono previste anche misure di sostegno al reddito per i conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato, con contributi per i canoni troppo incisivi sul reddito familiare. I beneficiari e gli importi sono individuati dai Comuni, secondo criteri e requisiti stabiliti da regolamento, utilizzando risorse del fondo nazionale locazioni e risorse regionali.
Sperimentazione e innovazione
La legge promuove interventi innovativi e sperimentali su automazione degli impianti, tecnologie dell’informazione, sistemi di comunicazione, qualità ambientale, risparmio energetico, materiali rinnovabili, isolamento acustico, accessibilità e adattabilità degli alloggi, differenziazione delle risposte abitative e soluzioni per la privacy in coabitazione.
Sono inoltre previsti programmi sperimentali finalizzati a fronteggiare il disagio abitativo più rilevante, con alloggi destinati in modo permanente o temporaneo alla locazione a canone convenzionato. Tali programmi sono finanziati con risorse di Comuni, IACP e concorso regionale; il programma stabilisce limiti di reddito, priorità e superficie massima degli alloggi.
Gestione del patrimonio ERP e canoni di locazione
Gli IACP possono stipulare convenzioni con gli enti proprietari per la gestione del patrimonio ERP, disciplinando amministrazione, manutenzione, contabilizzazione e riscossione dei canoni. È prevista una disciplina speciale per gli alloggi acquistati per le popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002.
Il canone di locazione è fissato da norme regolamentari e non può essere inferiore a un canone minimo che copra i costi di gestione. I canoni devono coprire anche oneri fiscali, manutenzione, adeguamento del patrimonio e, per la parte eccedente, alimentare le politiche abitative. La disciplina distingue tre fasce di utenza: protetta socialmente, amministrata e di decadenza, e prevede criteri puntuali di calcolo legati al reddito, al valore dell’immobile, alla superficie utile, alla ubicazione, alla vetustà e alla tipologia catastale.
Dal momento dell’entrata in vigore, IACP, Comuni e altri gestori versano annualmente alla Regione il 20% dei proventi dei canoni e le parti eccedenti i costi di gestione; tali somme sono reinvestite nel settore ERP.
Assegnazione degli alloggi, requisiti e graduatorie
La Giunta adotta un bando tipo per l’assegnazione degli alloggi ERP. Le graduatorie sono formate da commissioni nominate dall’Assessore competente, con composizione articolata su base regionale, IACP, enti locali e rappresentanza sindacale. Le commissioni durano in carica cinque anni; in caso di mancata designazione, l’Assessore provvede alla nomina entro 45 giorni dalla scadenza. I costi delle commissioni sono a carico dei Comuni.
La legge introduce e modifica criteri di punteggio per situazioni di particolare disagio abitativo, come l’abitazione impropria, la mancanza di servizi igienici, la presenza di sfratto esecutivo e l’eccessiva incidenza del canone sul reddito. I termini per la formazione delle graduatorie sono ordinatori.
I requisiti di assegnazione comprendono anche l’assenza di precedenti assegnazioni adeguate e il non aver rinunciato a un alloggio già assegnato. È definito in modo ampio il nucleo familiare ai fini ERP, includendo conviventi e, in casi specifici, persone senza vincoli di parentela o affinità se legate da convivenza stabile finalizzata ad assistenza reciproca da almeno due anni.
I limiti di reddito per l’accesso sono aggiornati biennalmente sulla base dell’indice ISTAT, insieme alle classi di reddito rilevanti per punteggi e permanenza nell’ERP.
Riserve, categorie speciali e studenti universitari
La disciplina prevede riserve di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, con inserimento dei riservatari nella graduatoria generale secondo il punteggio attribuito. Se mancano domande nella riserva, gli alloggi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria. È contemplata anche l’assegnazione provvisoria da parte del Sindaco in specifici casi.
Sono inoltre previsti alloggi per studenti universitari realizzati con programmi ERP, con regolamento regionale che stabilisce requisiti e canoni di locazione.
Accertamento dei requisiti e controlli successivi
La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti sono accertate annualmente dal soggetto gestore, anche richiedendo documentazione all’assegnatario. L’accertamento si basa sulla situazione dell’anno precedente. Se i requisiti risultano perduti per due anni consecutivi, il soggetto gestore trasmette la documentazione al Comune e alla commissione competente per la verifica.
Abrogazioni, disciplina transitoria e regolarizzazioni
Sono abrogate le norme regionali incompatibili e la legge regionale 20 gennaio 1982, n. 8. Fino all’adozione delle norme regolamentari e degli atti attuativi resta applicabile la normativa vigente; le graduatorie già in corso seguono la disciplina del bando di concorso originario.
Le assegnazioni delle commissioni devono essere revisionate entro 30 giorni dall’entrata in vigore. I gestori accantonano, sin dall’entrata in vigore, la quota dei canoni destinata alla Regione fino alla disciplina della riscossione. È inoltre prevista la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP abitabili e ultimati, se entro 120 giorni le commissioni verificano il possesso dei requisiti degli occupanti.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Gli oneri correnti per alcune funzioni di monitoraggio sono coperti inizialmente con risorse da accordi di programma e poi con stanziamenti di bilancio. Il finanziamento degli interventi avviene con risorse del bilancio regionale, fondi residui ERP, proventi dell’articolo 20 e alienazioni di alloggi, oltre ad altre risorse finalizzate.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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