L.R. Molise 13/2006
Disposizioni in materia di immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 ed 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, la gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria già affidati agli enti di sviluppo: cessione dei beni ai possessori o ai loro eredi, criteri di prezzo, affrancazioni, vincoli, sanatorie, alienazioni a enti e cooperative e destinazione delle somme introitate. Regola anche i termini di adesione all’acquisto e alcune fattispecie di perdita della disponibilità.
Disposizioni sugli immobili di riforma fondiaria nel Molise
Disposizioni sugli immobili di riforma fondiaria nel Molise
La legge disciplina i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria nella Regione Molise, in attuazione e integrazione della legge n. 386/1976. Definisce le modalità di cessione, i prezzi, i vincoli, le ipotesi di affrancazione e le destinazioni alternative dei beni non più utilizzabili per fini agricoli.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda i beni di riforma fondiaria gestiti dall’AR.S.I.A.M. e i rapporti ancora pendenti connessi alla loro assegnazione, vendita o conservazione. Il testo si applica ai terreni, alle unità produttive, alle pertinenze, agli immobili e alle opere rientranti nel patrimonio di riforma fondiaria regionale.
Cessione delle unità produttive ai possessori
La cessione definitiva dei terreni e delle pertinenze destinati a imprese agricole diretto-coltivatrici avviene in favore di manuali coltivatori, singoli o associati, purché:
- il richiedente fosse possessore dell’unità già al 23 giugno 1976, oppure, per i beni non posseduti a tale data, ne sia attuale possessore in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno cinque anni;
- sia riconosciuta la qualifica di lavoratore manuale della terra oppure, in alternativa, siano posseduti i requisiti dell’imprenditore agricolo professionale.
Se l’originario possessore è deceduto o ha ceduto il possesso, la cessione può essere effettuata in favore di discendenti, coniuge o altri aventi diritto, sempre che il richiedente abbia i requisiti soggettivi richiesti.
L’accertamento dei requisiti è rimesso alle strutture competenti dell’AR.S.I.A.M., anche sulla base di documentazione preesistente o di dichiarazioni testimoniali verificate dall’Agenzia.
Determinazione del prezzo per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976
Per i beni già posseduti prima del 23 giugno 1976, il prezzo di vendita è formato dalla somma di più componenti, tra cui:
- l’indennità di espropriazione corrisposta al proprietario originario, ridotta di un terzo;
- due terzi dei costi delle opere realizzate dall’ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
- le indennità migliorative liquidate in lodi arbitrali e pagate dall’ente, con interessi legali.
A tali importi si aggiungono:
- gli interessi sulle somme dovute secondo un piano di ammortamento trentennale dalla data del rapporto di fatto;
- le somme per debiti fondiari o poderali non rimborsati;
- le spese per misurazioni, visure catastali e frazionamenti.
Il richiedente deve accettare il prezzo e stipulare entro sei mesi dalla comunicazione; in caso contrario si applicano il prezzo e le condizioni previsti per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976. Se sono presenti opere abusive, la cessione è subordinata alla sanatoria e il prezzo va calcolato escludendo l’incremento di valore derivante dagli abusi.
Determinazione del prezzo per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976
Per i beni non posseduti alla data del 23 giugno 1976, il prezzo è determinato sulla base della qualità del terreno al tempo dell’esproprio, usando i valori agricoli medi della Commissione tecnica provinciale espropri e riferendosi all’anno di inizio del possesso. Il prezzo è poi maggiorato degli interessi legali degli ultimi cinque anni e del costo rivalutato delle opere eventualmente realizzate dall’ente di sviluppo dopo tale data.
Si aggiungono inoltre debiti fondiari o poderali non rimborsati, importi per indennità migliorative e spese tecniche di definizione dell’atto. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione fino a dieci anni al tasso legale, con ipoteca. L’assenso alla stipula deve intervenire entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo; decorso il termine il fondo rientra nella piena disponibilità dell’AR.S.I.A.M. Anche qui, in presenza di opere abusive, la cessione è subordinata alla sanatoria e il prezzo è depurato dell’incremento di valore derivante dagli abusi.
Quote integrative e pertinenze
Le quote integrative di terreno e le pertinenze delle unità produttive seguono il regime del bene principale:
- se possedute al 23 giugno 1976, si applicano prezzo e modalità dell’articolazione relativa ai beni preesistenti;
- se possedute dopo tale data, si applicano prezzo e modalità previsti per i beni successivi al 23 giugno 1976.
Affrancazione e successione
La legge estende la facoltà di affrancazione agli eredi che siano attuali possessori, anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 386/1976, purché sia stata già pagata la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.
Gli eredi legittimi possono inoltre affrancare pro indiviso l’unità produttiva pagando in unica soluzione le rate residue non corrisposte e tutti gli altri debiti gravanti sull’unità.
Vincoli, limitazioni e durata
I vincoli, le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa statale e regionale sui beni di riforma fondiaria cessano, salvo termini più brevi fissati da altre norme, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso da parte del primo assegnatario/possessore.
Resta applicabile anche il divieto di alienazione per cinque anni dalla vendita, pure quando l’acquirente non abbia fruito di agevolazioni fiscali.
Variazioni urbanistiche
Se lo strumento urbanistico comunale muta la destinazione agricola dell’area:
- prima della stipula dell’assegnazione e vendita, la superficie interessata deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dalla legge statale richiamata;
- se il contratto è già stato stipulato, il mutamento non pregiudica il diritto al riscatto e all’affrancazione, da regolare secondo il contratto.
Ripresa di possesso, revoca e annullamento
La ripresa di possesso dei terreni, in caso di rinuncia, rifiuto del prezzo, revoca, annullamento del contratto, sentenza favorevole o mancanza dei requisiti, è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione dell’AR.S.I.A.M., salvo che il terreno sia stato posseduto e lavorato da oltre dieci anni da altro lavoratore esclusivo della terra; in tale ipotesi si applicano le regole sulla cessione ai possessori.
La revoca dell’assegnazione o l’annullamento del contratto, in caso di violazione del vincolo di destinazione, riguardano solo la superficie interessata dall’abusivismo edilizio. Sono considerate destinazioni agricole anche agriturismo e pescicoltura.
Terreni compromessi da costruzioni abusive
I terreni rientrati nella disponibilità dell’AR.S.I.A.M. a seguito di revoca, rinuncia o azioni giudiziarie, quando la destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa da opere abusive, sono considerati non più utilizzabili ai fini agricoli e quindi alienabili secondo la legge statale richiamata, anche se la sanatoria edilizia non è ancora definita.
Criteri di assegnazione delle unità disponibili
Le unità produttive disponibili e non utilizzate direttamente dall’AR.S.I.A.M. sono alienate al prezzo determinato dall’Agenzia del Territorio, con priorità ai confinanti in possesso dei requisiti di legge. In caso di richiesta da parte di soggetti singoli o società senza fine di lucro per uso di interesse collettivo, la vendita avviene al prezzo ridotto del 50%.
Se non viene esercitata la prelazione, i terreni sono messi all’asta.
Cessioni a cooperative agricole
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi, per terreni destinati e utilizzati a sedi di impianti collettivi e per gli impianti stessi, avvengono con vincolo di destinazione decennale e al prezzo fissato dall’Agenzia del Territorio ridotto di un terzo, purché l’area sia stata effettivamente utilizzata nell’ultimo triennio da attività agricole e annesse.
Immobili per usi complementari, forestali o extra-agricoli
Gli immobili di riforma fondiaria destinati o destinabili a uso pubblico generale, assistenza, educazione, culto, interesse collettivo, trasporti e turismo, se non utilizzabili direttamente dall’AR.S.I.A.M., possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della Giunta regionale, a enti pubblici, enti assistenziali riconosciuti ed enti ecclesiastici che ne facciano richiesta. L’Agenzia predispone l’elenco dei beni trasferibili.
Se gli immobili non sono inseriti nell’elenco o non viene chiesto il trasferimento gratuito entro un anno dall’entrata in vigore della legge, essi sono alienati tramite gara pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del Territorio.
In alternativa alla gara, i beni possono essere ceduti agli attuali possessori, al prezzo base ridotto del 50%; per i possessori da almeno dieci anni è previsto un ulteriore abbattimento di un terzo. Se il bene è interessato da violazioni urbanistiche, la cessione prescinde dalla sanatoria e il prezzo è calcolato sul valore attuale depurato dell’incremento dovuto agli abusi.
Per fabbricati destinati a prima casa, ai concessionari o locatari in regola con i canoni e ai loro eredi si applica l’abbattimento del 40% previsto dalla legge statale richiamata.
Vincoli di destinazione e decadenza dei trasferimenti gratuiti
I beni trasferiti gratuitamente sono vincolati alla destinazione d’uso indicata negli atti e nella nota di trascrizione. Se, senza causa di forza maggiore, vengono distolti dagli usi previsti o ceduti a soggetti che non perseguono quelle finalità, gli atti si risolvono e i beni ritornano di diritto nella piena proprietà dell’AR.S.I.A.M.
Spese e destinazione delle somme introitate
Le spese di formalizzazione degli atti di trasferimento sono a carico dei cessionari.
Le somme introitate dall’AR.S.I.A.M. sono reimpiegate per le proprie attività istituzionali, salvo quelle relative alle rate di ammortamento del prezzo dei poderi e delle quote scadenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 386/1976 e rientranti nelle fattispecie previste per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976, che devono essere versate al Ministero dell’economia e delle finanze.
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