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Sentenza

Sentenza del 26/07/2016 n. 4913 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IRAP - Assoggettabilità - Medico convenzionato SSN - Utilizzo beni non eccedenti il minimo indispensabile - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa: il medico convenzionato con il SSN non è assoggettabile a IRAP quando i beni strumentali impiegati sono limitati al minimo indispensabile e manca un'organizzazione autonoma significativa. Anche l'eventuale ausilio di un collaboratore con mansioni esclusivamente esecutive o di segreteria, entro la soglia indicata, non integra di per sé il presupposto dell'IRAP.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP sostenendo di svolgere l'attività professionale senza un'autonoma organizzazione rilevante. In particolare, utilizzava beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione e, quanto al lavoro altrui, non superava la soglia dell'impiego di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'imposta non è dovuta dal professionista che esercita l'attività senza un'autonoma organizzazione, utilizzando beni strumentali essenziali e senza un impiego di lavoro altrui eccedente una collaborazione meramente esecutiva o di segreteria.

  • Cassazione, sentenza n. 9541/2016

    Il principio richiamato esclude l'IRAP quando il professionista si avvale di lavoro altrui entro il limite di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive, purché non emerga un'organizzazione autonoma eccedente il minimo necessario.

Massime di principio

  • L'assoggettamento a IRAP dei professionisti dipende dalla presenza di un'autonoma organizzazione, non dal semplice esercizio dell'attività professionale.
  • L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili per svolgere la professione, da solo, non dimostra un'organizzazione autonoma rilevante.
  • L'impiego di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, entro limiti non eccedenti il necessario, non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
  • Per valutare casi analoghi occorre considerare concretamente la quantità e il valore dei beni utilizzati, il numero e il ruolo dei collaboratori e l'eventuale presenza di una struttura organizzata capace di potenziare autonomamente l'attività del professionista.
  • La mera iscrizione a un albo, la convenzione con il SSN o l'esercizio di un'attività professionale non sono sufficienti, da soli, a provare il presupposto dell'IRAP.

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