Sentenza del 26/07/2016 n. 4938 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Assoggettabilità - Soggetti esclusi - Tipologia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo contiene esclusivamente la massima e non descrive lo svolgimento del giudizio, le domande delle parti o il dispositivo. Si può ricavare soltanto che, ricorrendo una delle condizioni indicate, il contribuente deve essere considerato non soggetto a IRAP per carenza di autonoma organizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'IRAP e, in particolare, la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Secondo il principio riportato, non sono soggetti all'imposta i contribuenti inseriti in strutture organizzative riferibili alla responsabilità o all'interesse altrui, che utilizzano beni strumentali minimi e non eccedenti quanto normalmente necessario per l'attività, oppure che si avvalgono di un solo dipendente con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Non sono soggetti ad IRAP i contribuenti che: a) sono inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse; b) utilizzano beni strumentali minimi non eccedenti l'id quod plerumque accidit; c) si avvalgono di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o con mansioni meramente esecutive.
L'IRAP presuppone un'autonoma organizzazione. Tale requisito non sussiste quando l'attività è svolta all'interno di un'organizzazione riferibile ad altri, con dotazione strumentale ordinaria e minimale, oppure con l'ausilio di un solo dipendente privo di compiti qualificati o di effettiva partecipazione all'organizzazione dell'attività.
Massime di principio
- Per escludere l'IRAP non è sufficiente dimostrare di svolgere un'attività professionale: occorre verificare concretamente se esista un'autonoma organizzazione aggiuntiva rispetto all'attività personale del contribuente.
- L'utilizzo di beni strumentali di valore e consistenza ordinari, normalmente necessari per l'esercizio dell'attività, non dimostra di per sé l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- La presenza di un solo dipendente non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP, se il lavoratore svolge esclusivamente mansioni di segreteria o meramente esecutive.
- L'inserimento del contribuente in una struttura organizzativa riferibile ad altri può escludere l'autonoma organizzazione, purché il contribuente non disponga di una propria struttura autonoma rilevante.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando personale, beni strumentali, modalità operative e grado di autonomia dell'attività.
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