Sentenza del 14/10/2021 n. 4566 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Atto di accertamento - Motivazione - Per relationem - Obbligo - Assolvimento - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna un atto di accertamento per carenza di motivazione, contestando che la motivazione sia stata fornita per relationem (ossia con rinvio ad altri atti o documenti) e quindi ritenendola insufficiente.
La decisione
Il giudice rileva che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem purché siano rispettate condizioni precise: i documenti o gli atti richiamati devono essere allegati all'atto notificato, oppure l'atto deve riprodurne il contenuto essenziale, oppure gli atti richiamati devono essere già legalmente ed integralmente conosciuti dal contribuente. Alla luce di ciò, la motivazione dell'atto di accertamento è stata ritenuta valida perché ricorrevano una di queste condizioni (allegazione dei documenti / riproduzione del contenuto essenziale / conoscenza legale e integrale da parte del contribuente). Di conseguenza il vizio dedotto dal ricorrente viene respinto e l'atto di accertamento è confermato.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 4176/2019
La giurisprudenza di legittimità afferma che la motivazione per relationem è ammissibile per gli atti tributari se i documenti richiamati sono effettivamente conoscibili dal contribuente tramite allegazione, riproduzione essenziale o perché già legalmente e integralmente a sua disposizione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida solo se il contribuente può effettivamente conoscere il contenuto dei documenti richiamati: o perché gli atti sono allegati all'atto notificato, o perché l'atto riproduce il contenuto essenziale di tali documenti, o perché il contribuente li ha già legalmente e integralmente conosciuti.
- Se si intende motivare un atto tributario per relationem, è buona prassi allegare i documenti richiamati o riportarne almeno i passaggi essenziali nell'atto stesso per evitare censure di insufficiente motivazione.
- La semplice indicazione formale di documenti esterni senza allegazione, senza riproduzione del contenuto essenziale o senza prova che il contribuente li conosce integralmente espone l'atto al rischio di essere annullato per carenza di motivazione.
- Per il contribuente che riceve un atto motivato per relationem, la possibilità di contestazione dipende dalla effettiva conoscibilità degli atti richiamati: se ne è venuto a conoscenza in modo completo, l'atto è difficilmente annullabile per carenza di motivazione.
- In fase di redazione e notifica degli atti tributari, è consigliabile indicare con chiarezza i riferimenti dei documenti citati e garantire l'accesso ad essi (allegazione o estratto) per rendere la motivazione efficacemente conosciuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2021Sentenza del 14/10/2021 n. 3744 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 14 ott 2021Sentenza del 14/10/2021 n. 4558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 14 ott 2021Sentenza del 14/10/2021 n. 4561 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 14 ott 2021Sentenza del 14/10/2021 n. 4562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 14 ott 2021Sentenza del 14/10/2021 n. 4563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 14 ott 2021Sentenza del 14/10/2021 n. 4564 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →