Sentenza del 28/06/2016 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sottoscrizione degli atti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato le intimazioni di pagamento relative agli anni d’imposta 2007 e 2008, contestando, tra l’altro, la validità della sottoscrizione degli atti, la nullità della sentenza di primo grado e della successiva correzione di errore materiale, l’insufficiente motivazione delle intimazioni e degli interessi, l’illegittimità della riscossione delle sanzioni, l’inapplicabilità dell’art. 29 del D.L. 78/2010 e l’indebita applicazione dell’aggio di riscossione. In particolare, sosteneva che gli atti fossero stati sottoscritti da soggetti privi di adeguati poteri e che la nomina del dirigente fosse illegittima.
La decisione
La CTR ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza della CTP di Asti. Ha ritenuto corretta la correzione degli errori formali della sentenza di primo grado, comprese le precisazioni relative ai due ricorsi riuniti. Quanto alla sottoscrizione, l’Agenzia ha prodotto il provvedimento di investitura del Direttore Provinciale, il ruolo dei dirigenti e il provvedimento di nomina, documentazione ritenuta idonea a dimostrare che gli atti erano stati validamente sottoscritti. Sono state inoltre ritenute sufficientemente motivate le intimazioni, legittima la riscossione provvisoria di imposte e sanzioni nella misura prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, dovuti gli interessi e non fondate le contestazioni sull’aggio. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro.
Norme richiamate
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
motivi nuovi interposti nell’appello
L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità delle censure nuove proposte per la prima volta in appello; la CTR ha comunque esaminato e respinto nel merito la censura sulla sottoscrizione.
Articoli 287 e 288 c.p.c.
correzione di errore materiale
La correzione è stata ritenuta utilizzabile per emendare imprecisioni formali e precisare che la sentenza riguardava entrambi i ricorsi riuniti, senza modificare sostanzialmente il decisum.
Art. 29 D.L. 78/2010
l’intimazione ad adempiere al pagamento
La norma consente la riscossione mediante intimazione collegata all’accertamento esecutivo e, in caso di rideterminazione degli importi dopo una sentenza tributaria, permette l’invio dell’intimazione per le somme dovute.
Art. 68 D.Lgs. 546/1992
il tributo, in pendenza del processo, va pagato per i due terzi dopo la sentenza della CTP che ha respinto il ricorso
Dopo una pronuncia sfavorevole di primo grado, l’Amministrazione può riscuotere provvisoriamente la quota prevista dalla legge, pari ai due terzi del tributo, oltre alle componenti accessorie nei limiti normativi.
Art. 19 D.Lgs. 472/1997
La riscossione delle sanzioni segue le regole della riscossione frazionata previste per il processo tributario, nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 21 Legge 74/2000
le sanzioni non possono essere recuperate se ancora non esigibili
La questione sull’esigibilità delle sanzioni in presenza di procedimento penale non ha condotto all’annullamento degli atti, anche perché il contribuente non aveva dimostrato né l’avvenuto pagamento né una condanna penale definitiva per i medesimi fatti.
Art. 17 D.Lgs. 112/1999
L’aggio è stato ritenuto dovuto secondo il sistema normativo vigente e correlato ai costi del servizio di riscossione; la CTR ha escluso profili di illegittimità o sproporzione nel caso concreto.
Art. 1282 c.c.
i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto
Per la CTR, l’intimazione relativa a un credito già determinato non deve necessariamente contenere un analitico prospetto matematico degli interessi, purché siano conoscibili la base normativa e i criteri applicati.
Massime di principio
- La contestazione della sottoscrizione di un atto tributario tende a essere respinta quando l’Amministrazione produce il provvedimento di nomina o investitura del firmatario, il ruolo dell’ufficio e le eventuali deleghe di firma, dimostrando concretamente la legittimazione del sottoscrittore.
- Le irregolarità meramente formali della sentenza possono essere corrette con la procedura di correzione dell’errore materiale quando dal fascicolo risulta chiaramente quale fosse l’effettiva decisione e la correzione non comporta una nuova valutazione del merito.
- Dopo una sentenza tributaria sfavorevole di primo grado, l’Amministrazione può procedere alla riscossione provvisoria nelle percentuali previste dall’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, anche tramite intimazione collegata all’accertamento esecutivo.
- Un’intimazione di pagamento è generalmente considerata sufficientemente motivata se richiama l’atto impositivo e la sentenza presupposta, indica le somme richieste e consente al contribuente di comprendere la pretesa; non è sempre necessario un prospetto dettagliato degli interessi se i criteri di calcolo sono normativamente determinabili.
- La contestazione delle sanzioni per possibile interferenza con un procedimento penale richiede la dimostrazione concreta della non esigibilità o del rischio di doppia punizione; il semplice richiamo alla pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente l’annullamento della riscossione.
- Le eccezioni sulla validità della sottoscrizione e sui poteri del firmatario devono essere supportate da elementi specifici; la produzione documentale dell’Amministrazione può superare la contestazione dimostrando nomina, qualifica e delega.
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