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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15431/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di una rilevante somma dovuta in forza di una garanzia personale prestata da più soggetti a tutela del debito di una società finanziata. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. In appello, la decisione di primo grado è stata parzialmente riformata: il decreto è stato revocato nei confronti di uno dei fideiussori ricorrenti in cassazione, con condanna di questi al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, oltre interessi di mora, e con condanna di alcuni coobbligati a tenerlo indenne pro quota. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe riliquidato e modificato le spese del primo grado in modo ultra petita, senza considerare che gli altri co-fideiussori, rimasti contumaci, erano vincolati dal giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado, con conseguente rischio di duplicazione dei titoli per il recupero delle spese di lite e della CTU; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e dei parametri ministeriali di liquidazione dei compensi, lamentando che le spese del secondo grado sarebbero state liquidate fuori dai parametri e senza adeguata motivazione, anche in relazione al rigetto dell’appello incidentale e all’accoglimento della domanda di regresso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità contro la sentenza d’appello che ha inciso su un rapporto unitario e inscindibile tra co-fideiussori, questi ultimi rivestissero la qualità di litisconsorti necessari. Poiché la decisione impugnata aveva modificato la regolazione delle spese solo nei confronti del ricorrente, lasciando ferma la posizione degli altri coobbligati rimasti contumaci in appello, si era determinata una situazione potenzialmente idonea a generare giudicati contrastanti e duplicazione di titoli esecutivi. Per tale ragione, era necessaria l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c.; non avendo il ricorrente provveduto validamente nel termine perentorio assegnato con ordinanza interlocutoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato e ha escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione per mancata attività difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla regolazione delle spese processuali, oggetto di censura per la riliquidazione operata in appello.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla disciplina della compensazione e liquidazione delle spese, contestata dal ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un asserito vizio di ultrapetizione nella liquidazione e modifica delle spese.

  • art. 102 c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per affermare la necessità del litisconsorzio nei rapporti inscindibili tra co-fideiussori.

  • art. 331 c.p.c.

    Norma posta a fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio e della conseguenza di inammissibilità in caso di mancato adempimento nel termine perentorio.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla notificazione dell’ordinanza interlocutoria al difensore tramite domicilio digitale.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione al procuratore domiciliatario/domicilio digitale.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato per la disciplina del domicilio digitale e delle notificazioni via PEC al difensore.

  • art. 149-bis c.p.c.

    Richiamato per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro dell’importo ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione che incidono su un rapporto sostanziale unitario e inscindibile tra più coobbligati o co-garantiti, la posizione delle parti è di litisconsorzio necessario, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio verso tutti i soggetti interessati.
  • Quando la sentenza impugnata può produrre giudicati contrastanti o una duplicazione di titoli esecutivi relativi alle medesime poste, la controversia non è scindibile e l’impugnazione deve essere proposta nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. va eseguito nel termine assegnato dal giudice ed è perentorio; la mancata ottemperanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La rinnovazione della notificazione è consentita solo se la notificazione originaria sia stata tempestivamente tentata ma nulla; se la notificazione è omessa, non opera alcuna sanatoria.
  • La liquidazione delle spese e la loro eventuale riforma in appello devono essere valutate alla luce dell’assetto complessivo del rapporto processuale, ma tali censure restano improcedibili ove manchi la regolare partecipazione di tutti i litisconsorti necessari al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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