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Legge

L.R. Liguria 16/2021

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2021, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Liguria 44/2012 su aspiranti guide, composizione degli organi e formazione, e istituisce l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, con regole su iscrizione, attività, specializzazioni e sanzioni. Le modifiche agli artt. 1 e 2 sono sospese fino al positivo esito della verifica di proporzionalità prevista dal d.lgs. 142/2020; restano nel frattempo applicabili le vecchie disposizioni.

Modifiche all’ordinamento regionale della professione di guida alpina e istituzione dell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

Modifiche all’ordinamento regionale della professione di guida alpina

La legge regionale Liguria 28 ottobre 2021, n. 16 interviene sulla l.r. 17 dicembre 2012, n. 44, aggiornando la disciplina della professione di guida alpina e introducendo una specifica regolazione per gli accompagnatori di media montagna. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Liguria.

Aspirante guida: articolazione in due livelli e accesso alla formazione

La disciplina dell’aspirante guida viene riorganizzata su due livelli.

  • Primo livello: consente di svolgere le attività di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della l. 6/1989, con esclusione di ascensioni su ghiacciai, ascensioni scialpinistiche, escursioni sciistiche e cascate di ghiaccio.
  • Secondo livello: consente di svolgere le attività di cui all’art. 2 della l. 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno definite dal Collegio regionale delle guide alpine.

L’accesso ai corsi per aspirante guida di secondo livello è subordinato al conseguimento dell’abilitazione tecnica di primo livello. Le disposizioni modificative su questi punti risultano però sospese fino al positivo esito della procedura di valutazione di proporzionalità prevista dal d.lgs. 142/2020; nelle more continua ad applicarsi la disciplina previgente della l.r. 44/2012.

Organi e composizione del Collegio regionale

La legge aggiorna anche la composizione di alcuni soggetti partecipanti agli organi della materia.

  • tra i componenti indicati per l’organo competente compare il gruppo regionale del Club Alpino Italiano, ora denominato CAI REGIONE LIGURIA APS ETS;
  • è sostituita la figura del medico presente nell’organo, individuandola in un medico esperto in medicina di montagna e/o sportiva e/o d’urgenza.

Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

Viene istituito presso la Regione Liguria l’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, in attuazione degli artt. 21 e 22 della l. 6/1989. L’accompagnatore di media montagna è il professionista che svolge, anche non esclusivamente e non continuativamente, attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con esclusione di zone rocciose, ghiacciai e itinerari che richiedono tecniche e materiali alpinistici, illustrando anche le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

Il Collegio regionale delle guide alpine cura tutte le funzioni relative alla tenuta dell’elenco speciale. Ne fanno parte di diritto gli accompagnatori iscritti e quelli cessati per anzianità o invalidità, purché residenti nella Regione. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere anche l’attività di accompagnatore di media montagna.

Formazione, abilitazione e esercizio dell’attività degli accompagnatori di media montagna

Per esercitare in Liguria l’attività di accompagnatore di media montagna è necessaria l’iscrizione nell’apposito elenco speciale, sotto la vigilanza della Regione e con tenuta affidata al Collegio regionale. L’iscrizione richiede:

  • il conseguimento dell’abilitazione tecnica mediante corsi teorico-pratici ed esami;
  • il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della l. 6/1989.

La Giunta regionale, in armonia con i contenuti fissati dal Collegio nazionale delle guide alpine e sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri per la formazione specifica della professione, tenendo conto di abilitazioni ed esperienze tecniche già acquisite e certificate.

Agli accompagnatori di media montagna si applicano, con il sostanziale adattamento dell’elenco speciale all’albo professionale, le disposizioni degli artt. 11 e 22 della l. 6/1989 e degli artt. 7, 9 e 15 della l.r. 44/2012. Possono inoltre conseguire, tramite appositi corsi, le specializzazioni definite dal Collegio regionale delle guide alpine.

Sanzioni

Gli accompagnatori di media montagna sono assoggettati alle medesime sanzioni previste per le guide alpine in relazione alle rispettive violazioni.

Sospensione dell’efficacia delle modifiche e regime transitorio

Le modifiche agli artt. 1 e 2 della legge non si applicano fino al completamento positivo della procedura di valutazione di proporzionalità prevista dagli artt. 3 e 8 del d.lgs. 142/2020. Fino ad allora restano applicabili, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore della legge, gli artt. 3 e 7 della l.r. 44/2012 e successive modificazioni.

Clausola finanziaria

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

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