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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31128/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SOGEI (anziché rapporto appaltuale tramite COS/Almaviva), denunciando un "appalto fittizio" e la violazione della legge n.1369/1960 e del d.lgs. n.276/2003. Sostenevano che SOGEI decidesse l'assegnazione ai livelli di help desk, formasse gli operatori, monitorasse le attività (server visibili ai dipendenti SOGEI, "presidio" con "ronde"), imponeva orari e direttive, e pertanto esercitava ingerenza organizzativa e di controllo idonea a far ritenere la fornitura di manodopera interposta. In primo grado il Tribunale, in parte, aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato; la Corte d'appello ha riformato accogliendo l'impugnazione di SOGEI e respingendo la domanda; in Cassazione i ricorrenti hanno denunciato vizi di motivazione e violazioni processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse indeterminato e in gran parte volto solo a riesaminare il materiale probatorio (operazione non consentita in sede di legittimità) e che non fosse indicato un vizio di diritto adeguatamente specificato ai sensi dell'art. 360 c.p.c. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui non emergeva un'ingerenza dispositiva e gerarchica della SOGEI nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatrice; l'appaltatrice (COS/Almaviva) conservava autonomia organizzativa e il rischio d'impresa. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio presso la controricorrente.

Norme richiamate

  • Legge n. 1369/1960

    La Corte richiama la presunzione storica secondo cui l'utilizzo di macchinari/mezzi del committente poteva configurare appalto di manodopera, ma sottolinea che la giurisprudenza ne ha ridimensionato la portata: la presunzione opera solo se il conferimento dei mezzi rende marginale l'apporto dell'appaltatore. Nel caso concreto la fornitura di strumenti informatici da parte di SOGEI non è stata ritenuta decisiva per qualificare l'appalto come fittizio.

  • D.lgs. n. 276/2003

    art. 29, commi 1 e richiamo agli artt. 20-29

    L'art. 29 codifica il principio della relatività degli indici di genuinità dell'appalto: la liceità si valuta caso per caso sulla base dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore e dell'assunzione del rischio d'impresa. La Corte ha applicato questo criterio per escludere l'interposizione illecita nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, nn. 3 e 5; artt. 115 e 116; art. 132; art. 434 richiamati

    La Corte ha rilevato viziosità formale del motivo in cassazione: la denuncia deve individuare specifici errori di diritto (art.360) e non limitarsi a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio. È richiamato il divieto di esaminare nuovamente il merito dei fatti in sede di legittimità se non per vizi di motivazione strettamente descritti e rientranti nell'art.360 n.5.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    La Corte dispone l'applicazione delle norme sul contributo unificato in caso di esito soccombente del ricorso, rilevando l'obbligo integrativo di pagamento se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione del merito dei fatti; il ricorso deve indicare vizi di diritto specifici e non semplici divergenze valutative rispetto alla prova.
  • La mera fornitura da parte del committente di strumenti informatici, software o mezzi non determina di per sé l'illiceità dell'appalto: conta l'esistenza di un effettivo apporto organizzativo, la titolarità del rischio d'impresa e l'autonomia gestionale dell'appaltatore.
  • Per dimostrare un "appalto fittizio" è necessario provare l'ingerenza dispositiva e gerarchica del committente nella gestione del personale dell'appaltatore (indirizzi operativi, turni, gestione ferie e presenze) e/o l'assenza di autonomia organizzativa dell'appaltatore.
  • La prova documentale (contratti di assunzione, buste paga, estratti contributivi) e fonti oggettive sulle modalità di esecuzione del servizio sono elementi essenziali: l'assenza di tali documenti indebolisce la domanda del lavoratore.
  • Il criterio applicabile è necessario-controfattuale e relativo: ogni appalto va valutato caso per caso, calibrando gli indici di autonomia organizzativa in ragione della tipologia di servizio (appalti "leggeri" vs "pesanti").
  • Chi contesta la qualificazione contrattuale deve strutturare il ricorso di legittimità indicando quali parti della motivazione del giudice di merito avrebbero violato norme di diritto o presentino contraddizioni insanabili, pena l'inammissibilità.
  • Il fatto che il committente fornisca formazione iniziale o strumenti utili all'esecuzione non equivale automaticamente a gestione della linea gerarchico-organizzativa degli operatori.

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