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Sentenza

Sentenza n. 939/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del verbale di scrutinio (finale) dell’-OMISSIS- adottato dal Consiglio di Classe 3S Liceo Scientifico presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” (anno scolastico -OMISSIS-), nella parte in cui reca il giudizio di non ammissione dell''''alunna -OMISSIS- alla classe successiva; della Pagella scolastica predisposta in data -OMISSIS- dal Dirigente scolastico del 3S Liceo Scientifico presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” (anno scolastico -OMISSIS-), nella parte in cui è stato confermato il risultato finale di “Non promozione” dell''''alunna -OMISSIS- alla classe successiva; nonché dell’annessa Scheda di valutazione; di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202401242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti il 16 aprile 2026, espressamente accettata dalle amministrazioni costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione dell'adesione delle amministrazioni alla rinuncia e alla compensazione.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale, pagella scolastica e scheda di valutazione recanti la non ammissione della studentessa alla classe successiva presso una scuola militare aeronautica

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato gli atti scolastici con cui il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione della minore alla classe successiva e il dirigente scolastico aveva confermato il risultato di non promozione. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    dare atto della rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti e dichiarare l’estinzione del giudizio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente costituita, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto, unitamente alla normativa nazionale, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia accettata dalla parte resistente costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
  • In presenza di rinuncia accettata e di adesione alla compensazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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