Sentenza n. 939/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del verbale di scrutinio (finale) dell’-OMISSIS- adottato dal Consiglio di Classe 3S Liceo Scientifico presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” (anno scolastico -OMISSIS-), nella parte in cui reca il giudizio di non ammissione dell''''alunna -OMISSIS- alla classe successiva; della Pagella scolastica predisposta in data -OMISSIS- dal Dirigente scolastico del 3S Liceo Scientifico presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” (anno scolastico -OMISSIS-), nella parte in cui è stato confermato il risultato finale di “Non promozione” dell''''alunna -OMISSIS- alla classe successiva; nonché dell’annessa Scheda di valutazione; di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti il 16 aprile 2026, espressamente accettata dalle amministrazioni costituite, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione dell'adesione delle amministrazioni alla rinuncia e alla compensazione.
Atto impugnato: verbale di scrutinio finale, pagella scolastica e scheda di valutazione recanti la non ammissione della studentessa alla classe successiva presso una scuola militare aeronautica
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato gli atti scolastici con cui il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione della minore alla classe successiva e il dirigente scolastico aveva confermato il risultato di non promozione. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
dare atto della rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti e dichiarare l’estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente costituita, determina l'estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, unitamente alla normativa nazionale, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia accettata dalla parte resistente costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- In presenza di rinuncia accettata e di adesione alla compensazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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