Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione quanto all'attualità della pericolosità sociale. Sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato l'attualità esclusivamente su indici riconducibili a una partecipazione associativa ormai remota, avesse trascurato la detenzione cautelare subita dal 2017 e non avesse valorizzato elementi emersi nel procedimento "Jonny"
La decisione
Il ricorso è stato rigettato (ai limiti dell'inammissibilità). La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse effettiva: è stato adeguatamente accertato il ruolo di partecipante qualificato del ricorrente nel clan (compiti strategici, compiti contabili, ripartizione dei proventi, rapporti con altri clan, continuità temporale delle condotte). La Corte ha altresì stabilito che la mera sottoposizione a custodia cautelare (2017-2023) non interrompe automaticamente la valutazione di attualità della pericolosità sociale e non impone una rivalutazione d'ufficio come avverrebbe per la detenzione in espiazione pena; pertanto la restrizione cautelare non ha vinto la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La misura cautelare è stata applicata in relazione alle esigenze di cautela ex art. 274, lett. c). La Corte ha ritenuto che la sussistenza di tale esigenza, attestata dalla custodia cautelare, non venga automaticamente smentita dal solo periodo di detenzione cautelare intercorso
art. 416-bis, cod. pen.
Il ricorrente era indiziato di partecipazione a un'associazione mafiosa; in tali fattispecie opera una presunzione semplice circa la stabilità del vincolo associativo quando vi sia partecipazione (non mera appartenenza), presunzione che può essere valorizzata ai fini della misura di prevenzione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i reati di cui al comma 3 (tra cui 416-bis) vige una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia la Corte rileva che tale disciplina non muta la valutazione circa l'incidenza della custodia cautelare sulla persistenza della pericolosità sociale
d.lgs. n. 159/2011, art. 14 (comma 2-ter e comma 2-bis) e legge n. 161/2017 (modifiche)
La normativa e le modifiche hanno disposto regole sulla rivalutazione della pericolosità dopo esecuzione della detenzione in espiazione di pena. Tuttavia la Corte evidenzia che il legislatore non ha previsto un analogo obbligo di rivalutazione d'ufficio a seguito di un periodo di custodia cautelare
Corte costituzionale, sentenza n. 291/2013
Ha affermato che l'esecuzione di una misura di prevenzione sospesa per effetto dell'espiazione di pena richiede una rivalutazione della pericolosità, per ragioni attinenti alla funzione rieducativa della pena. La Corte richiamata nel provvedimento distingue tuttavia la detenzione per espiazione dalla custodia cautelare
Corte costituzionale, sentenza n. 162/2024
Ha dichiarato l'illegittimità della previsione che rendeva obbligatoria la rivalutazione solo se la detenzione in espiazione pena fosse durata almeno due anni; conferma l'esigenza di scrutinio rieducativo in caso di detenzione espiata, senza estenderlo automaticamente alla custodia cautelare
Sezioni Unite Cassazione, sentenza "Gattuso" (Sez. U, n. 111/2017)
Stabilisce che, quando sussistano elementi sintomatici di una partecipazione effettiva al sodalizio mafioso, può operare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo utile ai fini della misura di prevenzione, purché corroborata da elementi concreti che ne dimostrino la natura strutturale
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi su indici storici di partecipazione attiva al gruppo mafioso se tali indici dimostrano un apporto strutturale e continuativo ("partecipazione" non mera appartenenza)
- La presunzione semplice della stabilità del vincolo associativo, prevista dalla giurisprudenza in caso di partecipazione associativa, non è assoluta: il giudice deve valorizzare elementi fattuali concreti che ne corroborino l'operatività
- La detenzione in espiazione di pena impone in molti casi una rivalutazione della pericolosità sociale alla luce della funzione rieducativa della pena; la custodia cautelare, invece, non determina automaticamente la cessazione dell'attualità della pericolosità e non obbliga a una rivalutazione d'ufficio
- Chi è sottoposto a misura cautelare può invocare la cessazione delle esigenze cautelari e presentare elementi nuovi (nova) per ottenere la revoca o la non applicazione della misura di prevenzione, ma deve provarne l'effettiva incidenza sulla prognosi di recidiva
- Quando il soggetto ha rivestito ruoli di vertice o compiti strategici/contabili nell'ambito di un clan, la probabilità di persistenza di pericolosità sociale è più alta e richiede elementi probanti forti per essere smentita
- La valutazione del giudice deve considerare: livello di coinvolgimento storico, capacità operativa perdurante del gruppo, e fatti successivi che indichino distacco dalle logiche criminose (cambiamento condizioni di vita, comportamenti dissociativi)
- In situazioni analoghe è essenziale documentare e provare elementi concreti e nuovi (es. iniziative di reinserimento, accertamenti che attestino l'assenza di contatti con il clan, valutazioni peritali) per ottenere una diversa valutazione dell'attualità della pericolosità
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