Cassazione Penale, Sentenza n. 14494/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari (con prescrizioni ex art. 284, comma 2 c.p.p.) per il reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente (cocaina, art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con concorso ex art. 110 c.p.). La ricorrente era accusata di avere svolto ruolo di "centralinista" e di avere occultato parte della sostanza dopo l'arresto del corriere. Il ricorso censurava: (i) errata qualificazione giuridica della condotta (favoreggiamento vs concorso), mancanza di nesso causale; (ii) travisamento probatorio e motivazione illogica rispetto all'interpretazione delle intercettazioni (in particolare la frase "portare giù il cane"), nonostante la prova documentale del possesso di un cane; (iii) carenza e illogicità della motivazione riguardo alle esigenze cautelari (uso della formula "consolidato modus operandi", mancato rilievo dell'incensuratezza, disparità di trattamento rispetto a coindagati).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza logico-giuridica dell'ordinanza del Tribunale del riesame. In particolare la Corte ha ritenuto: (a) corretta la qualificazione della condotta come concorso ex art. 110 c.p., poiché il reato di detenzione di stupefacenti è reato permanente e gli interventi della ricorrente (intermediazioni telefoniche durante il trasporto e occultamento dopo l'arresto del corriere) si sono svolti in costanza della detenzione, incidendo sulla prosecuzione dell'offesa; (b) legittima l'interpretazione del linguaggio criptico delle intercettazioni ("portare giù il cane") alla luce del contesto indiziario complessivo, e non ravvisato travisamento della prova; (c) fondate le esigenze cautelari: la valutazione prognostica sul pericolo di recidiva è stata ancorata alle modalità esecutive, alla sistematicità dei ruoli e alla prontezza operativa della ricorrente, e l'incensuratezza non è stata ritenuta sufficiente a escludere il rischio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ritiene configurabile il concorso di persone: il contributo attivo e consapevole alla detenzione/trasporto di stupefacenti, anche mediante coordinamento comunicativo e occultamento durante la persistenza della detenzione, integra il concorso e non il favoreggiamento.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1)
Delitto di detenzione e traffico di stupefacenti; qualificato come reato permanente, la sua consumazione dura finché esiste la disponibilità della sostanza, perciò qualsiasi aiuto consapevole durante tale persistenza incide sulla prosecuzione del reato.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento presente in motivazione per segnalare che la contestazione associativa era stata esclusa in capo alla ricorrente dal GIP; la Corte sottolinea l'autonomia della valutazione cautelare rispetto a questa esclusione preliminare.
art. 378 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione (favoreggiamento). La Corte richiamando giurisprudenza stabilisce che, nei reati permanenti come quelli in materia di stupefacenti, il favoreggiamento è escluso se l'aiuto è prestato durante la persistenza della detenzione, sicché l'atto costituisce concorso.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda il requisito della "gravità indiziaria" per le misure cautelari. La Corte ha ritenuto che il quadro indiziario complessivo (intercettazioni, pedinamenti, sequestro su corriere) soddisfi tale requisito.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari relative al pericolo di recidiva. La Corte ha confermato che, anche in assenza di precedenti, le modalità esecutive e la sistematicità del ruolo possono giustificare una prognosi di pericolosità attuale e concreta.
art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari applicata dalla misura cautelare confermata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza (Sezioni Unite e pronunce di legittimità)
La Corte si è richiamata a principi giurisprudenziali consolidati: (i) distinzione tra concorso e favoreggiamento nei reati permanenti (Sez. U., n. 36258/2012); (ii) limiti del sindacato di legittimità sulle intercettazioni (interpretazione del linguaggio criptico rimessa al giudice di merito se motivata con le massime di esperienza); (iii) criteri per la valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva introdotti dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.
Massime di principio
- Nei reati di stupefacenti (reati permanenti) qualsiasi apporto consapevole e attivo che si svolga durante la persistenza della detenzione (es. comunicazioni logistiche, occultamento, trasferimento) è normalmente qualificato come concorso (art. 110 c.p.) e non come favoreggiamento.
- L'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è rimessa al giudice di merito: la Corte di legittimità verifica solo la coerenza logica della motivazione e non rifa il giudizio di merito, salvo travisamento palese del contenuto delle conversazioni.
- La prova del reato in materia di stupefacenti può fondarsi anche su un quadro indiziario composito ("droga parlata"): il mancato rinvenimento materiale della sostanza in un luogo non esclude la valutazione complessiva delle intercettazioni e degli altri riscontri investigativi.
- Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva) richiedono una valutazione personale e prognostica: l'incensuratezza non esclude automaticamente la misura se le modalità del fatto e la condotta mostrano motivi concreti per ritenere attuale il rischio di reiterazione.
- La posizione cautelare è autonoma per ciascun coindagato: un provvedimento favorevole per un altro imputato non vincola il giudice rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari per ciascuna persona.
- In sede di Cassazione il ricorso che chieda la riconsiderazione del compendio probatorio o una diversa valutazione fattuale è frequentemente dichiarato inammissibile; le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
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