Ordinanza n. 3253/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 15 del 24 aprile 2026 del Comune di Colleferro, avente a oggetto “provvedimenti in materia di circolazione stradale. Limitazioni al traffico degli autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in Via Traiana”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale del Comune di Colleferro recante limitazioni al traffico degli autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in Via Traiana, mediante regime di transito a senso unico a giorni alternati
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune di Segni ha impugnato l’ordinanza sindacale del Comune di Colleferro chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Il testo non riporta integralmente tutti i motivi di ricorso, ma il giudice ha ritenuto assorbenti il terzo e il quarto motivo. Con il terzo motivo è stata contestata l’assenza dei presupposti di contingibilità o necessità per l’adozione dell’ordinanza, poiché il problema delle polveri sottili era già stato oggetto di provvedimenti negli anni precedenti e, quindi, non costituiva un pericolo di nuova insorgenza, irreparabile, imminente, imprevisto e imprevedibile. È stata inoltre contestata l’insussistenza del rischio, poiché nel provvedimento impugnato si dava atto del mancato superamento, nell’anno 2025, del livello minimo giornaliero delle polveri sottili. Le violazioni rilevate dalla Polizia locale, anch’esse richiamate dall’amministrazione, sono state ritenute dal ricorrente inidonee a giustificare l’ordinanza, potendo essere perseguite mediante le ordinarie sanzioni amministrative. Con il quarto motivo è stata contestata la violazione del principio di proporzionalità, poiché il regime di transito a senso unico a giorni alternati incideva significativamente sugli interessi pubblici e privati e aggravava, esponendolo a pericolo, il traffico locale.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Ha ravvisato, con riferimento ai motivi terzo e quarto, l’assenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’ordinanza sindacale: la reiterazione negli anni precedenti di provvedimenti relativi alle polveri sottili escludeva la contingibilità o necessità intesa come fronteggiamento di un pericolo nuovo, imprevedibile, imminente e non altrimenti differibile; inoltre, il mancato superamento del livello minimo giornaliero nel 2025 escludeva comunque l’attualità del rischio. Le violazioni accertate dalla Polizia locale non erano idonee a fondare l’ordinanza, potendo essere sanzionate con gli strumenti amministrativi ordinari. Il giudice ha altresì ravvisato il difetto di proporzionalità della misura, perché il transito a senso unico a giorni alternati aggravava e rendeva più pericoloso il traffico locale, incidendo su interessi pubblici e privati. Ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, in quanto la situazione del traffico determinata dall’ordinanza arrecava pregiudizio alla popolazione del Comune ricorrente. L’istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell’efficacia dell’ordinanza e fissazione dell’udienza pubblica di merito al 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Un’ordinanza contingibile e urgente non può essere adottata per fronteggiare un pericolo già noto e oggetto di precedenti provvedimenti, poiché la contingibilità o necessità richiede una situazione di pericolo di nuova insorgenza, imminente, irreparabile, imprevista e imprevedibile.
- L’ordinanza contingibile e urgente è illegittima quando gli stessi dati richiamati dall’amministrazione, inclusa l’assenza di superamento dei livelli di rischio considerati rilevanti, dimostrano l’insussistenza o l’attualità del pericolo che dovrebbe giustificare la misura.
- Le violazioni delle regole di circolazione o altre condotte illecite già sanzionabili con strumenti amministrativi ordinari non giustificano, di per sé, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente.
- Una limitazione del traffico adottata in via contingibile e urgente deve rispettare il principio di proporzionalità; è illegittima, in sede cautelare, quando la misura aggrava o rende più pericoloso il traffico locale e incide in modo sproporzionato sugli interessi pubblici e privati coinvolti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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