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Sentenza

Sentenza del 26/02/2016 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - TARES - Attività di natura stagionale - Irrilevante la sussistenza di licenza annuale .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La E.T. S.r.l. ha impugnato l'avviso di pagamento TARES n. 6128/2014, pari a 84.259,00 euro, sostenendo che l'attività del campeggio avesse natura stagionale e dovesse quindi essere assoggettata alla tariffa ridotta prevista per le attività stagionali, anziché alla tariffa ordinaria annuale. Il Comune sosteneva invece che la richiesta di una licenza annuale dimostrasse lo svolgimento di un'attività annuale e chiedeva l'applicazione integrale del tributo.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l'attività fosse concretamente stagionale. La licenza annuale non è stata considerata decisiva, poiché poteva essere stata richiesta per evitare ritardi burocratici e la normativa regionale consentiva una licenza annuale con chiusura semestrale. Il Comune non ha provato lo svolgimento dell'attività campeggistica nei mesi diversi da quelli usuali; gli ulteriori eventi richiamati erano occasionali, svolti nel periodo di apertura oppure riferibili a un diverso soggetto e a un ramo d'azienda ceduto. È stata quindi integralmente confermata la sentenza di primo grado, che imponeva la rideterminazione della tariffa secondo i parametri delle attività stagionali. L'appello del Comune è stato rigettato e il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500,00 euro per le spese di causa.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 5, legge regionale n. 16/2003

    La normativa regionale consente la richiesta di una licenza annuale con chiusura semestrale.

    La licenza annuale non implica necessariamente lo svolgimento dell'attività per tutto l'anno: può essere compatibile con un'attività stagionale esercitata, nel caso concreto, dal 1° aprile al 30 settembre.

  • Disciplina TARES/TARI sulle attività stagionali

    La tariffa deve essere determinata sulla base dell'attività effettivamente svolta e della sua concreta durata, non esclusivamente sulla base della durata formale della licenza amministrativa.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività sia stagionale ai fini del tributo sui rifiuti conta principalmente l'esercizio effettivo dell'attività, non la sola validità annuale della licenza.
  • La licenza annuale può essere compatibile con la stagionalità quando la normativa consente periodi di chiusura o quando la richiesta è giustificata da esigenze amministrative.
  • L'onere di provare che l'attività viene svolta anche fuori dal periodo stagionale grava sull'ente impositore che pretende l'applicazione della tariffa annuale integrale.
  • Eventi occasionali, attività accessorie o attività svolte da soggetti diversi non dimostrano automaticamente che l'attività principale abbia natura annuale.
  • Per ottenere la tariffa stagionale è utile documentare i periodi effettivi di apertura e chiusura, i registri delle presenze, le autorizzazioni, i contratti e ogni elemento che dimostri la concreta inattività nei mesi non stagionali.

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