Ordinanza n. 1394/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza sindacale del Comune di Castel Volturno n. 16 del 23.02.2026 contingibile ed urgente, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, relativa alla messa in sicurezza di un porticato sito nel Comune di Castel Volturno, ubicato in via Angelo Scalzone ( già viale delle Acacie) nei pressi del civico n. 68, censito al N.C.T. foglio 47, particella 412; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, compresi i pareri dei Vigili del Fuoco di Caserta e della Polizia Municipale richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza di un porticato sito nel Comune di Castel Volturno
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata dal Comune di Castel Volturno per la messa in sicurezza di un porticato ritenuto fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché gli atti connessi e i pareri richiamati dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, tutti gli atti istruttori richiamati nel provvedimento impugnato, in particolare la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e la nota con cui è stata richiesta l’emissione dei provvedimenti, completa dei rilievi fotografici. Il Comune è stato onerato di depositare tale documentazione e una relazione sui fatti di causa, con specifico riferimento alla dichiarata messa in sicurezza del porticato, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notifica, se anteriore. Nelle more dell’istruttoria il Collegio ha disposto il mantenimento dell’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata differita all’esito dell’istruttoria. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio al 21 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della fase cautelare; il TAR, senza definire la domanda cautelare, ha disposto incombenti istruttori e mantenuto provvisoriamente l’efficacia dell’atto impugnato.
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