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Circolare

Circolare INAIL n. 33 del 14 giugno 1995

Procedura di abbandono dei crediti per premi ed accessori nell'ipotesi di sproporzione tra spese di amministrazione ed importo da recuperare.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce nuove linee guida INAIL per l’abbandono dei crediti per premi e accessori quando il costo prevedibile delle attività di riscossione risulti sproporzionato rispetto all’importo da recuperare. La valutazione deve essere effettuata fin dalla prima richiesta di titoli e può estendersi anche alla fase di recupero coattivo, con applicazione limitata ai titoli riferiti a posizioni assicurative cessate. Sono fornite indicazioni orientative sui costi medi delle operazioni e introdotte nuove modalità operative: le proposte di abbandono dovranno essere formulate cumulativamente tramite elenchi riepilogativi, da trasmettere con cadenza trimestrale alle strutture regionali e poi alla Direzione generale per la decisione del Consiglio di amministrazione.

Procedura di abbandono dei crediti per premi e accessori per sproporzione tra costi di recupero e importo da riscuotere

Procedura di abbandono dei crediti per premi e accessori per sproporzione tra costi di recupero e importo da riscuotere

La circolare interviene sulla disciplina dell’inesigibilità dei crediti INAIL verso i datori di lavoro, introducendo un’impostazione più snella e anticipata nella valutazione della convenienza economica delle attività di riscossione. Il criterio centrale è la verifica della sproporzione tra il costo prevedibile delle procedure e l’importo del credito, con possibilità di abbandono del credito in tutte le fasi del processo, dalla prima richiesta al recupero coattivo.

Ambito normativo e criteri generali

La possibilità di procedere all’abbandono per sproporzione viene ricondotta a una nuova lettura dell’articolo 39, comma 3, del D.P.R. n. 696/1979 e dell’articolo 22 del vigente Ordinamento contabile dell’Istituto. La circolare sottolinea che rispetto ai criteri precedenti si tratta di un ampliamento rilevante, perché la valutazione non deve più essere limitata agli stadi finali della riscossione, ma deve essere compiuta già all’inizio del procedimento.

In pratica, già in occasione della prima richiesta di titoli calcolati direttamente dall’Istituto, esclusi i premi da autoliquidazione, l’unità operativa deve valutare se il costo amministrativo dell’azione sia proporzionato all’importo complessivo da recuperare. In caso di sproporzione, la richiesta va sospesa e deve essere attivata la procedura di abbandono.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Le nuove istruzioni si applicano ai titoli calcolati direttamente dall’Istituto e, con gli adattamenti necessari, anche alla fase del recupero coattivo. Tuttavia, la circolare esclude espressamente dall’applicazione della disciplina i titoli costituiti da rate anticipate di premio e da sanzioni amministrative: per tali importi la richiesta deve essere comunque effettuata, a prescindere dall’entità del dovuto.

È inoltre precisato che, nella fase coattiva, l’attenzione deve essere rivolta esclusivamente a posizioni assicurative cessate, per le quali la situazione debitoria è considerata ormai consolidata.

Criteri di valutazione economica

La valutazione della convenienza deve basarsi sul rapporto costi/benefici e tenere conto della specificità della singola unità operativa. A fini orientativi, la circolare indica un costo medio di circa Lire 20.000 per l’emissione di una nuova richiesta, considerando anche gli oneri connessi alla successiva contestazione in caso di mancato pagamento. Il dato è fornito come mero parametro indicativo e deve essere verificato caso per caso.

Per il recupero coattivo, la valutazione deve comprendere il costo complessivo di tutte le fasi del procedimento esecutivo, includendo anche eventuali costi accessori come le indagini sulla reperibilità e sulla solvibilità del debitore. Vengono forniti alcuni valori medi orientativi: Lire 30.000 per ordinanze ingiunzioni, Lire 35.000 per ingiunzioni fiscali, Lire 85.000 per ingiunzioni ordinarie e Lire 325.000 per le operazioni di precetto, pignoramento e vendita.

Valutazione dell’intera posizione debitoria

La circolare raccomanda di considerare l’intera situazione debitoria e non singoli atti isolati. Se utile, le azioni già avviate separatamente possono essere riunificate in un unico procedimento, ad esempio mediante reingiunzione cumulativa oppure inserendo più titoli esecutivi in un solo atto di precetto. L’obiettivo è evitare che il recupero di importi modesti comporti costi amministrativi non giustificati.

Nuove modalità operative per le proposte di abbandono

Per semplificare e velocizzare la gestione delle pratiche, le unità operative devono formulare le proposte di abbandono in forma cumulativa, e non più per singola posizione assicurativa. Le proposte devono essere predisposte tramite liste riepilogative dei titoli da abbandonare, conformi al modello allegato n. 1.

Non è più necessario allegare alle liste la relazione sui costi previsti per gli atti necessari al recupero del credito, superando quanto previsto dalla circolare n. 13/1984.

Flusso di trasmissione e scadenze

Le liste riepilogative devono essere trasmesse con cadenza trimestrale alle Direzioni regionali, interregionali e alla Direzione provinciale di Bolzano. La prima scadenza è fissata al 30 settembre 1995. Le Direzioni competenti devono effettuare le verifiche necessarie e inviare gli elenchi alla Direzione generale - Servizio Gestione delle Funzioni Assicurative - corredati del visto di concordanza entro i quindici giorni successivi. Sarà poi il Consiglio di amministrazione a decidere in merito all’abbandono dei crediti.

Indicazioni organizzative finali

La circolare conclude invitando i dirigenti regionali a garantire il rispetto delle nuove disposizioni e a promuovere ogni iniziativa utile affinché tutte le unità dipendenti svolgano con il massimo impegno gli adempimenti richiesti.

Punti principali

Ambito della procedura di abbandono per sproporzione

La circolare richiama gli articoli 39, comma 3, del D.P.R. n. 696/1979 e 22 del vigente Ordinamento contabile dell’Istituto per affermare la possibilità di ricorrere alla procedura di abbandono dei crediti per sproporzione in tutte le fasi del processo di riscossione, dalla prima richiesta fino al recupero coattivo. La novità rispetto alla prassi precedente è l’anticipazione della valutazione costi/benefici già al momento della prima richiesta di titoli calcolati direttamente dall’Istituto, esclusi i premi da autoliquidazione.

Criterio di valutazione e sospensione della richiesta

Le unità operative devono verificare il rapporto tra spese di amministrazione e importo complessivo dei titoli dovuti. Se emerge una sproporzione, va attivata la procedura di abbandono e viene sospesa l’inoltro della richiesta al datore di lavoro. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle specificità della singola unità operativa.

Esclusioni dalla disciplina

Le disposizioni non si applicano ai titoli costituiti da rate anticipate di premio e da sanzioni amministrative, per i quali la richiesta deve essere comunque effettuata indipendentemente dall’entità dell’importo dovuto.

Costi orientativi per la prima fase di richiesta

Ai fini della valutazione viene indicato, a titolo puramente orientativo, un costo medio di circa Lire 20.000 per l’emissione di una nuova richiesta, comprensivo anche degli oneri per la successiva contestazione in caso di mancato pagamento. Il dato non è vincolante e va verificato in concreto in relazione alla singola unità operativa.

Applicazione al recupero coattivo

La stessa logica di valutazione va applicata, con gli opportuni adattamenti, anche nella fase del recupero coattivo. In tale sede l’attenzione deve riguardare solo titoli riferiti a posizioni assicurative cessate, per le quali la situazione debitoria si considera consolidata.

Costi medi delle fasi esecutive

Per il recupero coattivo la valutazione deve considerare il costo complessivo delle varie fasi del procedimento esecutivo e anche eventuali costi aggiuntivi, come le indagini sulla reperibilità e solvibilità del debitore. A titolo orientativo vengono indicati i seguenti costi medi: 30.000 lire per ordinanze ingiunzioni, 35.000 lire per ingiunzioni fiscali, 85.000 lire per ingiunzioni ordinarie e 325.000 lire per le operazioni di precetto, pignoramento e vendita.

Valutazione dell’intera situazione debitoria

L’esame del rapporto costi/benefici deve riguardare l’intera posizione debitoria e non solo singoli atti o procedure isolate. Se necessario, le azioni già intraprese separatamente possono essere riunificate in un unico procedimento, ad esempio mediante reingiunzione cumulativa o inserimento di più titoli esecutivi in un solo atto di precetto.

Nuove modalità operative per le proposte di abbandono

Per semplificare le procedure, le unità operative devono formulare le proposte di abbandono non più per singole posizioni assicurative ma cumulativamente, tramite liste riepilogative dei titoli da abbandonare conformi al prospetto allegato n. 1. Non è più necessario allegare la relazione sui costi previsti per l’esperimento degli atti necessari alla riscossione.

Trasmissione, verifiche e tempistiche

Gli elenchi devono essere trasmessi alle Direzioni regionali, interregionali e alla Direzione provinciale di Bolzano con cadenza trimestrale; la prima scadenza è fissata al 30 settembre 1995. Le Direzioni competenti effettuano le verifiche e inoltrano gli elenchi, con visto di concordanza, alla Direzione generale - Servizio Gestione delle Funzioni Assicurative - entro i quindici giorni successivi, per la successiva decisione del Consiglio di amministrazione.

Raccomandazione organizzativa

La circolare sollecita i dirigenti regionali a promuovere ogni iniziativa utile per assicurare l’osservanza delle nuove disposizioni e il massimo impegno di tutte le unità dipendenti nell’esecuzione degli adempimenti previsti.

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