Circolare INAIL n. 38 del 10 luglio 1995
Computo della retribuzione imponibile indennità di trasferta allestero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce le modifiche introdotte dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che innalzano a lire 150.000 l’importo fiscalmente esente per le trasferte all’estero. Tale aggiornamento incide anche sulla base imponibile ai fini contributivi: l’indennità corrisposta ai lavoratori italiani inviati all’estero resta esclusa dalla retribuzione imponibile fino a tale limite giornaliero, ridotto di un terzo in caso di rimborso spese. L’eventuale eccedenza continua a essere integralmente assoggettata a contribuzione. Il nuovo importo decorre dal 25 febbraio 1995 e restano immutate le regole per le trasferte nazionali, con esenzione al 50%.
Computo della retribuzione imponibile: indennità di trasferta all’estero
Computo della retribuzione imponibile: indennità di trasferta all’estero
La circolare chiarisce gli effetti, in materia previdenziale, delle modifiche fiscali introdotte dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85. L’aggiornamento riguarda in particolare il trattamento dell’indennità di trasferta all’estero ai fini del computo della retribuzione imponibile.
Quadro normativo di riferimento
Il terzo comma dell’articolo 33 del decreto legge citato eleva a lire 150.000 l’importo fiscalmente esente per le trasferte all’estero. Poiché, secondo le istruzioni già richiamate dall’Istituto nelle circolari 50/1989 e 58/1991, l’esenzione contributiva segue la quota esente dall’IRPEF, la modifica fiscale incide direttamente sulla base imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale.
Trattamento contributivo delle indennità per trasferte all’estero
Le indennità corrisposte ai lavoratori italiani inviati all’estero sono escluse dalla retribuzione imponibile fino a un importo pari a lire 150.000 giornaliere. Tale importo va ridotto di un terzo quando le spese sostenute siano rimborsate.
Resta fermo che:
- l’eventuale eccedenza rispetto alla quota esente è interamente soggetta a contribuzione;
- l’esenzione opera nei limiti stabiliti dal collegamento con la disciplina fiscale.
Decorrenza
Il nuovo importo di esenzione si applica a decorrere dal 25 febbraio 1995.
Trasferte sul territorio nazionale
La circolare precisa, infine, che rimangono invariati i criteri già in vigore per le trasferte svolte in Italia: continua ad applicarsi l’esenzione del 50% dell’indennità di trasferta.
Punti principali
Aggiornamento normativo
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, modifica le disposizioni fiscali sulle trasferte con effetti anche sulla determinazione della base imponibile previdenziale.
Nuovo importo esente per le trasferte all’estero
Per le trasferte all’estero l’importo fiscalmente esente viene elevato a lire 150.000 giornaliere; tale soglia rileva anche ai fini dell’esclusione dalla retribuzione imponibile per i contributi previdenziali.
Riduzione in caso di rimborso spese
Se le spese sostenute sono rimborsate, l’importo esente da contribuzione per la trasferta all’estero è ridotto di un terzo.
Trattamento dell’eccedenza
L’eventuale importo dell’indennità che supera la quota esente deve essere integralmente assoggettato a contribuzione previdenziale.
Decorrenza e trasferte nazionali
Il nuovo importo di esenzione decorre dal 25 febbraio 1995. Restano ferme le istruzioni già vigenti per le trasferte svolte sul territorio nazionale, con esenzione del 50% dell’indennità.
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