Circolare INAIL n. 41 del 10 luglio 1995
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili delibera del Consiglio di Amministrazione n 644 dell8 giugno 1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, in via temporanea e sperimentale, nuovi criteri semplificati per l’abbandono dei crediti INAIL inesigibili relativi a premi, interessi e sanzioni civili. Vengono delimitati i casi in cui è possibile proporre l’abbandono senza ulteriori accertamenti o con verifiche ridotte, distinguendo tra crediti sorti entro il 31/12/1973, crediti verso persone fisiche cessate entro il 31/12/1990 e crediti verso soggetti falliti o in liquidazione coatta amministrativa entro la stessa data. La procedura prevede l’invio delle proposte alla Direzione regionale per il visto e poi alla Direzione generale, senza più trasmettere la documentazione probatoria, che resta agli atti. La disciplina sperimentale dura fino al 31 marzo 1996.
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili
La circolare INAIL n. 41 del 10 luglio 1995 illustra una disciplina temporanea e sperimentale per semplificare e accelerare le procedure di abbandono dei crediti inesigibili. Il provvedimento, adottato in attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 644 dell’8 giugno 1995, si applica esclusivamente a crediti per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili e opera in attesa della revisione organica della normativa interna dell’Istituto.
Finalità della disciplina
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre i tempi dell’iter procedurale relativo alle partite non più esigibili, considerate indispensabili per la definizione completa dei crediti dell’Istituto. La semplificazione viene introdotta come misura transitoria, con funzione sperimentale, senza modificare le cause di inesigibilità né la natura degli accertamenti già previsti dalla disciplina richiamata nelle precedenti circolari INAIL.
Ambito di applicazione
La nuova procedura riguarda soltanto i crediti dell’Istituto per:
- premi assicurativi;
- interessi;
- sanzioni civili.
Restano fermi i criteri generali in materia di inesigibilità già delineati dalle circolari nn. 35/1980, 13/1984, 59/1988 e dal notiziario n. 36/1986. La circolare si limita quindi a introdurre regole più snelle per l’istruttoria e per la proposta di abbandono in alcune ipotesi tipizzate.
Casi in cui è possibile proporre l’abbandono
La circolare individua tre principali categorie di crediti per i quali l’abbandono può essere proposto secondo criteri semplificati.
Crediti sorti entro il 31 dicembre 1973
I crediti sorti entro il 31/12/1973 possono essere proposti per l’abbandono senza alcuna attività operativa o accertativa ulteriore. Rimangono esclusi soltanto i crediti che, pur risalenti a tale data o anche anteriori, siano ancora inseriti in procedure di recupero in corso, come fallimenti o procedure concorsuali.
Crediti verso datori di lavoro persone fisiche cessati entro il 31 dicembre 1990
Per i crediti vantati nei confronti di datori di lavoro persone fisiche che abbiano cessato l’attività entro il 31/12/1990, una volta accertati lo stato di insolvenza e/o l’irreperibilità del debitore, non occorre di regola ripetere gli accertamenti. La valutazione sull’opportunità di rinnovarli è affidata al Direttore della Sede, che può tener conto:
- dell’entità del credito;
- dell’eventuale conoscenza di condizioni di futura solvibilità.
L’estensione delle indagini al coniuge o, in caso di decesso del debitore, agli eredi è ammessa solo quando emergano fondate prospettive di recupero, anche parziale, delle somme dovute.
Crediti verso falliti o soggetti in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre 1990
Per i crediti verso datori di lavoro dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa entro il 31/12/1990, la chiusura del fallimento o l’approvazione della liquidazione coatta amministrativa sono considerate ragioni sufficienti per l’abbandono dei crediti rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo.
Nel caso di fallimento di una persona giuridica, come S.p.a. o S.r.l., la circolare impone tuttavia una verifica aggiuntiva: occorre accertare che contro amministratori e liquidatori non sia stata proposta azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2395 del Codice civile.
Procedura per le proposte di abbandono
Le proposte di abbandono devono essere predisposte utilizzando i quattro facsimili allegati alla circolare. Una volta compilate, vanno trasmesse alla competente Direzione regionale per il visto di concordanza e successivamente inviate alla Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative.
La circolare deroga alla procedura ordinaria nella parte relativa alla documentazione probatoria: tale documentazione non deve più essere trasmessa insieme alla proposta, ma deve essere conservata agli atti per eventuali richieste o verifiche successive.
Durata della sperimentazione e attivazione delle strutture
La nuova disciplina è introdotta in via sperimentale e avrà termine il 31 marzo 1996, in coerenza con il termine previsto nel piano di recupero crediti dell’anno in corso. Le Direzioni destinatarie sono invitate ad adottare ogni iniziativa utile affinché le Unità dipendenti attivino tempestivamente gli adempimenti richiesti.
Quadro operativo per gli uffici
La circolare mira a rendere più rapido il trattamento delle posizioni ormai non recuperabili, ma lascia invariata la necessità di un controllo sostanziale sui presupposti dell’inesigibilità nei casi in cui la situazione non rientri nelle fattispecie agevolate. In concreto, gli uffici devono distinguere tra crediti abbandonabili senza ulteriori attività, crediti per i quali è rimessa al Direttore della Sede una valutazione discrezionale sulla ripetizione degli accertamenti e crediti per i quali permangono verifiche specifiche, come nel caso delle azioni di responsabilità verso amministratori e liquidatori delle società fallite.
Punti principali
Natura temporanea della disciplina
La delibera del Consiglio di amministrazione n. 644 dell’8 giugno 1995 approva nuovi criteri operativi per l’abbandono dei crediti inesigibili, ma solo in via temporanea e limitatamente alle situazioni e ai periodi indicati. La misura è presentata come un intervento sperimentale, in attesa della revisione complessiva del Regolamento interno di amministrazione e dell’Ordinamento contabile dell’Istituto.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i crediti dell’Istituto per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili. Restano immutati le cause di inesigibilità e la natura degli accertamenti già previsti dalle precedenti circolari richiamate (nn. 35/1980, 13/1984, 59/1988 e notiziario n. 36/1986).
Crediti sorti entro il 31/12/1973
I crediti sorti entro il 31 dicembre 1973 possono essere proposti per l’abbandono senza necessità di svolgere alcuna attività operativa o accertativa. Devono però essere esclusi quelli che risultino ancora oggetto di procedure di recupero in corso, come fallimenti o altre procedure concorsuali.
Crediti verso persone fisiche cessate entro il 31/12/1990
Per i datori di lavoro persone fisiche che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 1990, una volta accertati insolvenza e/o irreperibilità del debitore, non è di norma necessario ripetere gli accertamenti. Resta affidata al Direttore della Sede la valutazione sull’opportunità di rinnovarli in relazione all’entità del credito e a eventuali elementi di futura solvibilità. L’estensione delle indagini al coniuge o, in caso di decesso, agli eredi è ammessa solo se esistono concrete possibilità di recupero, anche parziale.
Crediti verso falliti o soggetti in liquidazione coatta amministrativa
Per i crediti verso datori di lavoro dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre 1990, la chiusura del fallimento o l’approvazione della liquidazione coatta costituiscono motivo sufficiente per l’abbandono dei crediti rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo. Nel caso di fallimento di persona giuridica (S.p.a. o S.r.l.) occorre comunque verificare che contro amministratori e liquidatori non sia stata proposta azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2395 del Codice civile.
Modalità operative delle proposte
Le proposte di abbandono devono essere compilate secondo i quattro facsimili allegati e trasmesse alla competente Direzione regionale per il visto di concordanza, quindi alla Direzione generale - Servizio per la gestione delle funzioni assicurative. In deroga alla procedura vigente, non è più necessario inviare la documentazione probatoria, che deve però essere conservata agli atti per eventuali richieste.
Durata della sperimentazione e adempimenti delle strutture
La disciplina sperimentale si conclude il 31 marzo 1996, in coerenza con il termine fissato nel piano di recupero crediti dell’anno in corso. Le Direzioni destinatarie sono invitate ad adottare ogni iniziativa utile per attivare rapidamente le Unità dipendenti sugli adempimenti previsti.
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