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Provvedimento

Deliberazione n. 349 del 06/06/2024

Provvedimento del 6 giugno 2024

Garante Privacy349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook e X. Le misure urgenti avevano imposto l'adozione immediata di strumenti per impedire la diffusione del materiale e la sua eventuale conservazione per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a evitare l'identificazione diretta degli interessati. Con il provvedimento del 6 giugno 2024 l'Autorità ratifica tali determinazioni.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Presupposti normativi e origine della segnalazione

La decisione richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per disciplinare le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn, nonché l'obbligo per il Garante di intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell'Autorità.

Contenuto delle determinazioni urgenti del 27 maggio 2024

Con le determinazioni nn. 238 e 239 del 27 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti dei gestori delle piattaforme:

  • l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all'Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati in data 27 maggio 2024. Il provvedimento del 6 giugno 2024 chiude così la fase d'urgenza confermando le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Facebook e X per evitare la diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito alla stessa.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 238 e 239 del 27 maggio 2024, imponendo misure immediate ai gestori delle piattaforme.

Misure imposte alle piattaforme

Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company è stato ingiunto di adottare misure volte a impedire l'eventuale diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, per soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 6 giugno 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati il 27 maggio 2024.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatoprovvedimenti d'urgenza

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