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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15225/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci illimitatamente responsabili)

La controversia

La società committente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza di Cassazione che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione d’appello in una controversia derivante da un rapporto di subfornitura durato tra il 1997 e il 2010. La ricorrente ha dedotto errore di fatto su cinque profili: (1) la Corte avrebbe esaminato solo due, e non tre, censure contenute nel dodicesimo motivo del precedente ricorso, omettendo la terza; (2) avrebbe omesso di esaminare una memoria ex art. 378 c.p.c. e un’eccezione di giudicato relativa all’ammissibilità delle domande riconvenzionali; (3) avrebbe travisato il contenuto della decisione d’appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali e alla loro asserita valutazione di merito; (4) avrebbe male percepito il sedicesimo motivo sul mancato accoglimento di domande di restituzione di somme pagate a titolo di anticipo transazione e canoni di locazione; (5) avrebbe erroneamente supposto che il ricorso non indicasse in modo specifico le affermazioni della sentenza impugnata censurate per violazione di legge, specie con riguardo al diciottesimo motivo. I controricorrenti hanno resistito chiedendo inammissibilità o rigetto. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze non integrassero errore revocatorio, ma mirassero a ottenere una rivalutazione del contenuto dei motivi di ricorso e della motivazione della precedente sentenza, quindi a censurare valutazioni giuridiche e non una mera svista percettiva. Ha inoltre chiarito, in via preliminare, che la cessazione e cancellazione della società originaria non impedivano la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, quali soggetti tenuti a subentrare nella posizione processuale della società estinta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, per un verso, rituale il contraddittorio instaurato nei confronti degli ex soci della società cessata e cancellata, in quanto illimitatamente responsabili e destinatari dei crediti e debiti sociali; per altro verso, ha escluso in radice la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, osservando che le censure formulate dalla ricorrente non denunciavano una svista materiale o percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, ma contestavano l’interpretazione data dalla Corte ai motivi del precedente ricorso e alla sentenza d’appello. In particolare, la Corte ha affermato che: la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. presuppone allegazione e prova delle circostanze rilevanti; l’inammissibilità di un motivo è correttamente ravvisabile quando non siano impugnate tutte le rationes decidendi autonome; non ricorre omessa pronuncia se la decisione, pur senza analitica trattazione di ogni singola domanda, contenga un rigetto complessivo incompatibile con la pretesa dedotta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammissibile solo per errore di fatto nei limiti rigorosi previsti dalla norma; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva, decisiva e immediatamente rilevabile dagli atti; è escluso quando la doglianza investe l’apprezzamento del contenuto del motivo o la sua interpretazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La mera deduzione di omesso esame della memoria non basta se la Corte ha comunque mostrato di aver considerato le questioni sostanziali prospettate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito di memorie nel procedimento camerale.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Invocato in relazione alla deduzione di nuove circostanze in appello, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio dell’inadeguata prova dei fatti allegati.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1384 c.c. in tema di clausola penale e sua riduzione.

  • art. 1384 c.c.

    Il giudice può ridurre equitativamente la penale anche d’ufficio, ma solo se le circostanze rilevanti per valutarne l’eccessività risultano dagli atti e sono state allegati e provati dalla parte interessata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’operatività del giudicato interno sull’ammissibilità delle domande riconvenzionali.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la mancata impugnazione incidentale sul punto da parte della controparte.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla sentenza d’appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di domande ed eccezioni non accolte in primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al preteso giudicato sull’ammissibilità delle domande riconvenzionali.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre se il giudice ha adottato una statuizione complessiva di rigetto incompatibile con la pretesa dedotta, anche senza analizzare ogni singola voce.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo sul preteso indebito e sulla validità del contratto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e rivolta alla ricognizione del fatto.

  • art. 1418, secondo comma, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nullità del contratto, senza specifica indicazione delle affermazioni della sentenza asseritamente errate.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato per sostenere gli effetti della risoluzione/recesso sui rapporti economici tra le parti.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato in tema di impossibilità sopravvenuta e restituzioni, ma senza specifica critica autosufficiente della decisione impugnata.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in tema di ripetizione dell’indebito per somme versate in esecuzione del rapporto.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in via subordinata a sostegno della domanda di restituzione/inglobamento patrimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando vi sia una svista percettiva o materiale, immediatamente desumibile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato; non è sufficiente contestare l’interpretazione o la valutazione giuridica del motivo di ricorso.
  • La revocazione della sentenza di Cassazione è esperibile anche per errore nella lettura degli atti interni del giudizio di legittimità, ma non quando la Corte abbia effettivamente esaminato il motivo, seppure con una ricostruzione o qualificazione giuridica non condivisa dalla parte.
  • Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione di una sola di esse rende irrilevanti le altre doglianze.
  • Il potere del giudice di ridurre equitativamente la clausola penale ex art. 1384 c.c. può essere esercitato anche d’ufficio, ma solo sulla base di circostanze ritualmente allegate e provate dalla parte interessata, risultanti dal materiale istruttorio acquisito.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia adottato una statuizione complessiva di rigetto o di non esaminabilità incompatibile con la pretesa dedotta, anche se non abbia esaminato separatamente ogni singola voce o argomentazione della parte.
  • Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata: non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricognizione della fattispecie concreta sotto forma di errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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