Sentenza n. 103/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non computavano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già ispettore della Polizia di Stato, era stato collocato a riposo a domanda dopo avere maturato i requisiti indicati nel ricorso, tra cui almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, dell’art. 21 l. n. 232/1990 e dell’art. 36 Cost.; con il secondo motivo sono stati dedotti l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e il difetto di istruttoria. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione, la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno e l’inapplicabilità dei sei scatti ai dipendenti cessati a domanda, sostenendo che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 avrebbe limitato il beneficio alle cessazioni per raggiungimento dei limiti di età, inabilità o decesso, salvo pagamento della contribuzione volontaria.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, ritenendo che l’INPS sia l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento di fine servizio, anche se l’amministrazione datrice di lavoro partecipa al procedimento di liquidazione. Ha respinto anche l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non ha natura estintiva del diritto in assenza di un’espressa previsione normativa, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel merito, ha ritenuto applicabile il beneficio dei sei scatti anche al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti previsti. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incide sulle modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio. Pensione e TFS hanno natura distinta: la prima è previdenziale, mentre il TFS costituisce retribuzione differita. Il Tribunale ha inoltre richiamato l’art. 1911, comma 3, c.m., ritenendo che il beneficio resti applicabile alle forze di polizia e che l’abrogazione della normativa previgente non abbia fatto rivivere disposizioni limitative del beneficio. Il ricorso è stato quindi accolto: i prospetti di liquidazione sono stati annullati nella parte in cui non computavano i sei scatti; l’INPS è stato condannato a riliquidare il TFS applicando sei incrementi del 2,50% sull’ultimo stipendio e a corrispondere le differenze, con interessi sulle sole rate già scadute, decorrenti dalla scadenza originaria di ciascuna rata. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
sei scatti «ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio»; il personale che chieda di essere collocato in quiescenza deve avere compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e spetta al personale che cessa a domanda quando siano maturati i requisiti previsti.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Richiamato quale disposizione incidente sulla disciplina dei sei scatti, senza escluderne l’applicazione ai fini del TFS per il personale cessato a domanda.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici sono attribuiti «in aggiunta alla base pensionabile» e, per chi cessa a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La disposizione riguarda le modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica la spettanza dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)
Il richiamo all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 mantiene l’applicabilità del beneficio alle forze di polizia.
art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
Gli interessi sulle differenze di TFS spettano per le rate già scadute, a decorrere dalla scadenza originaria di ciascuna rata, secondo il regime di pagamento dilazionato.
art. 74 c.p.a.
Il Tribunale richiama i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa per motivare la decisione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, pari al 2,50% ciascuno dell’ultimo stipendio, rileva anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia cessato a domanda, quando siano maturati i requisiti di età e servizio previsti dalla disposizione.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza dal diritto al beneficio in mancanza di un’espressa previsione normativa; esso è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’incidenza dei sei scatti sulla base pensionabile e non esclude la loro computabilità nel trattamento di fine servizio per il personale cessato a domanda, fermo il diverso regime contributivo previsto dalla disposizione.
- La diversa natura della pensione, avente carattere previdenziale, e del trattamento di fine servizio, avente natura di retribuzione differita, consente di distinguere i requisiti e le limitazioni operanti per il calcolo della pensione da quelli applicabili alla liquidazione del TFS.
- Nelle controversie relative alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’ente previdenziale competente è il soggetto legittimato passivo e obbligato alla corresponsione della prestazione, anche quando l’amministrazione datrice di lavoro abbia partecipato agli adempimenti preliminari.
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