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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. proposta da un dirigente per ottenere l'ammissione di due crediti: il primo per la retribuzione variabile/budget bonus riferita agli anni 2018-2019, sostenendo che la società non aveva assegnato gli obiettivi annuali e che tale omissione non poteva precludere il diritto al premio; il secondo per il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale, invocando la clausola del CCNL dirigenti industriali che prevede la copertura delle spese sostenute dal dirigente per fatti connessi all'esercizio delle funzioni. Il Tribunale di Vicenza aveva respinto entrambe le domande ritenendo, per il bonus, non raggiunti gli obiettivi e comunque irrilevante la pretesa alla luce della crisi aziendale iniziata nel 2017; per le spese legali, aveva escluso la prova dell'effettivo esborso e anche la prova del nesso funzionale tra i fatti contestati e le mansioni dirigenziali. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1358, 1359 e 2697 c.c., sostenendo che l'omessa fissazione degli obiettivi da parte della società avrebbe dovuto essere valorizzata come impedimento imputabile al datore e quindi come equivalente al loro raggiungimento; 2) violazione dell'art. 15 del CCNL dirigenti industriali, sostenendo che la clausola non imponeva il previo pagamento delle spese da parte del dirigente e quindi non richiedeva la prova dell'avvenuto esborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; inoltre ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la crisi aziendale sin dalla fine del 2017 rendeva non credibile il raggiungimento di risultati tali da far maturare il bonus. La Corte ha osservato anche che non risultava proposta una vera domanda risarcitoria, la quale avrebbe comunque richiesto la prova del danno e della probabilità di conseguire il risultato utile, anche per presunzioni. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal Tribunale, fuori dai limiti del controllo di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta non provava l'esborso delle spese legali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo; il ricorso si colloca nell'ambito dell'impugnazione del decreto che decide sull'ammissione del credito al passivo.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la parte tenuta alla condizione deve comportarsi secondo buona fede, evitando di impedire l'avveramento della condizione.

  • art. 1359 c.c.

    Invocato come regola di fictio di avveramento della condizione quando questa sia mancata per fatto imputabile alla parte che aveva interesse contrario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, sia sulla mancata assegnazione degli obiettivi sia sul preteso rimborso delle spese legali.

  • art. 15 CCNL Dirigenti Aziende Industriali

    Clausola invocata per il rimborso delle spese legali sostenute dal dirigente in sede penale; la Corte non ne ricava un esonero dalla prova dell'effettivo esborso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione di legge; la Corte rileva che le censure, in realtà, miravano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove dopo la riforma.

  • Cass. S.U. n. 8053 del 2014

    Richiamata per affermare che il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito probatorio.

  • Cass. n. 13483/2018

    Richiamata per il principio secondo cui, in ipotesi risarcitoria, il danno da mancato conseguimento del bonus va commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato e deve essere provato dall'interessato.

  • Cass. n. 16922/2025

    Richiamata in continuità con il principio sulla prova del danno da mancato conseguimento del risultato utile sperato.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il diritto al premio variabile dipende da presupposti fattuali non dimostrati, il ricorrente deve censurare specificamente l'accertamento compiuto dal giudice di merito e non limitarsi a invocare astrattamente la mancata cooperazione della controparte.
  • Se la pretesa riguarda il mancato conseguimento di un risultato economico o di performance, l'eventuale domanda risarcitoria richiede la prova del danno, commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, anche mediante presunzioni.
  • La clausola contrattuale o collettiva che preveda il rimborso di spese legali non esonera, di per sé, dalla prova dell'effettivo esborso, se il giudice di merito accerta che tale prova manca.
  • Le doglianze sulla valutazione della documentazione probatoria sono inammissibili in cassazione quando richiedono un riesame del materiale istruttorio oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazioniSpese di liteAccertamento del passivo
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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